Art. 6. Caratteristiche al consumo 1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: verde con riflessi gialli; odore: di fruttato medio; sapore: fruttato; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio; Parte di provvedimento in formato grafico 2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal verde al giallo; odore: di fruttato medio; sapore: fruttato; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi d olio; Parte di provvedimento in formato grafico 3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo oro con riflessi verdi, odore: di fruttato delicato; sapore: fruttato con sensazione di mandorla dolce; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio; Parte di provvedimento in formato grafico 4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» deve rispondere delle seguenti caratteristiche: colore: giallo con qualche riflesso verde; odore: di fruttato leggero; sapore: fruttato leggero con lieve sensazione di amaro; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio; Parte di provvedimento in formato grafico 5. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa UE 6. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico. 7. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici sopra riportati. 8. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dai decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.