(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    1. All'atto dell'immissione al  consumo  l'olio  extravergine  di
oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla
menzione  geografica  «Fascia  Prepollinica»  deve  rispondere   alle
seguenti caratteristiche: 
      colore: verde con riflessi gialli; 
      odore: di fruttato medio; 
      sapore: fruttato; 
      acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,  non
superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio; 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    2. All'atto dell'immissione al  consumo  l'olio  extravergine  di
oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla
menzione geografica  «Valle  Crati»  deve  rispondere  alle  seguenti
caratteristiche: 
      colore: dal verde al giallo; 
      odore: di fruttato medio; 
      sapore: fruttato; 
      acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,  non
superiore a grammi 0,7 per 100 grammi d olio; 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    3. All'atto dell'immissione al  consumo  l'olio  extravergine  di
oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla
menzione geografica «Colline Joniche Presilane» deve rispondere  alle
seguenti caratteristiche: 
      colore: giallo oro con riflessi verdi, 
      odore: di fruttato delicato; 
      sapore: fruttato con sensazione di mandorla dolce; 
      acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,  non
superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio; 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    4. All'atto dell'immissione al  consumo  l'olio  extravergine  di
oliva a denominazione protetta «Bruzio» accompagnata  dalla  menzione
geografica    «Sibaritide»    deve    rispondere    delle    seguenti
caratteristiche: 
      colore: giallo con qualche riflesso verde; 
      odore: di fruttato leggero; 
      sapore: fruttato leggero con lieve sensazione di amaro; 
      acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,  non
superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio; 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    5.  Altri  parametri  non  espressamente  citati  devono   essere
conformi alla attuale normativa UE 
    6. In ogni campagna olearia il Consorzio di  tutela  individua  e
conserva  in  condizioni  ideali  un  congruo  numero   di   campioni
rappresentativi degli oli  di  cui  all'art.  1  da  utilizzare  come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico. 
    7.  E'  in  facolta'  del  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali di modificare con  proprio  decreto  i  limiti
analitici sopra riportati. 
    8. La designazione degli oli alla fase  di  confezionamento  deve
essere effettuata solo a seguito  dell'espletamento  della  procedura
prevista dai decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in  ordine
agli esami chimico-fisici ed organolettici.