(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Alla denominazione di origine protetta di cui  all'art.  1  e'
vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non  espressamente
prevista dal presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli
aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». 
    2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore. 
    3.  L'uso  di  nomi  di  aziende,   tenute,   fattorie   e   loro
localizzazione    territoriale,    nonche'    il    riferimento    al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto  esclusivamente  con
olive  raccolte  negli  oliveti  facenti  parte  dell'azienda  e   se
l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda
medesima. 
    4. Le operazioni di  confezionamento  dell'olio  extravergine  di
oliva a denominazione di origine protetta di cui  all'art.  1  devono
avvenire nell'ambito della provincia di Cosenza. 
    5. Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del  presente
disciplinare, deve essere riportata in etichetta con  dimensione  non
superiore  a  quella  dei  caratteri  con  cui  viene   indicata   la
denominazione di origine protetta «Bruzio». 
    6. L'uso di altre indicazioni  geografiche  consentite  ai  sensi
dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale  4  novembre  1993,  n.
573, riferite a comuni, frazioni,  tenute,  fattorie  da  cui  l'olio
effettivamente  deriva  deve  essere  riportato  in   caratteri   non
superiori alla meta' di quelli utilizzati per la  designazione  della
denominazione di origine protetta di cui all'art. 1. 
    7. Il  nome  della  denominazione  di  origine  protetta  di  cui
all'art. 1  deve  figurare  in  etichetta  con  caratteri  chiari  ed
indelebili con colorimetria di ampio  contrasto  rispetto  al  colore
dell'etichetta, e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve altresi', rispettare le nonne di  etichettatura  previste  dalla
vigente legislazione. 
    8. L'olio extravergine di oliva di cui  all'art.  1  deve  essere
immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri 5
in vetro o in banda stagnata. Le  monodosi  fino  a  50  ml  potranno
essere immesse al consumo anche in bottigliette prodotte in qualsiasi
altro materiale ad uso alimentare. 
    9. E' obbligatorio indicare in etichetta l'armata  di  produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.