IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 540/2011 che riporta l'elenco di tutte
le sostanze attive, tra cui il bupirimate, considerate  approvate  in
conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto
hanno  ottemperato  presentando,  entro  i   termini   previsti,   la
necessaria documentazione per adeguare i prodotti  fitosanitari  alle
nuove disposizioni relative alla sostanza attiva in questione; 
  Considerato  che,  in  particolare,  per  questa  prima   fase   di
adeguamento e' previsto  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bupirimate, siano
in possesso di un fascicolo conforme  alle  prescrizioni  di  cui  al
regolamento (UE) n. 544/2011,  o  in  alternativa,  possano  comunque
accedervi; 
  Considerato, pertanto, che al termine delle  necessarie  verifiche,
previste per questa prima fase di adeguamento,  e'  risultato  che  i
prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente  regolamento,
soddisfano i requisiti richiesti; 
  Considerato  altresi',  che  le  ri-registrazioni  provvisorie  dei
prodotti fitosanitari, riportate nell'allegato  al  presente  decreto
possono essere concesse fino al 31  maggio  2021,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva bupirimate,  fatto  salvo  la
presentazione, entro i termini stabiliti, di un dossier conforme alle
prescrizione del regolamento  (UE)  n.  545/2011  della  Commissione,
nonche'  ai  dati  indicati  nella  parte   B   delle   "disposizioni
specifiche" dell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011 nella  riga
relativa alla sostanza attiva in questione; 
  Ritenuto pertanto, di  ri-registrare  provvisoriamente  i  prodotti
fitosanitari, fino al 31 maggio 2021, termine dell'approvazione della
sostanza  attiva  bupirimate,  fatti  salvi  gli  adempimenti   sopra
menzionati, pena la revoca dell'autorizzazioni; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto,
contenenti la sostanza attiva bupirimate, approvata in conformita' al
regolamento (CE) n. 1107/2009,  sono  ri-registrati  provvisoriamente
fino al 31 maggio 2021,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della
sostanza attiva stessa. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari in questione, riportati in allegato, gli  adempimenti  e
gli adeguamenti che prevedono la presentazione di un dossier che deve
essere conforme alle prescrizione  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
545/2011 della Commissione, nonche' ai dati indicati  nella  parte  B
delle "disposizioni specifiche" dell'allegato al regolamento (UE)  n.
540/2011 nella riga relativa alla sostanza attiva bupirimate. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 ottobre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello