IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
 
  Visto l'art. 7 comma  2,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149, come  modificato,  da  ultimo,  dall'art.  4,
comma 12-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.  44,  che  prevede,  a
carico degli enti che non rispettano  il  patto  di  stabilita',  una
riduzione di risorse a valere sul fondo sperimentale di  riequilibrio
in  misura  pari  alla  differenza  tra  il  risultato  registrato  e
l'obiettivo programmatico predeterminato, e che gli enti locali della
Regione siciliana e della regione  Sardegna  sono  assoggettati  alla
riduzione dei trasferimenti erariali nella stessa misura; 
  Considerato altresi' che il predetto art. 7 comma 2, lettera a) del
decreto legislativo n.  149  del  2011  prescrive  che,  in  caso  di
incapienza dei  predetti  fondi,  gli  enti  sono  tenuti  a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; 
  Tenuto conto che il testo dello stesso art. 7 comma 2,  lettera  a)
prevedeva - prima della modifica introdotta dall'art. 4, comma 12-bis
del decreto-legge n. 16 del 2012, - l'applicazione di  un  importo  a
titolo di sanzione  non  superiore  al  3  per  cento  delle  entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo; 
  Visto il decreto ministeriale  26  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, con il quale sono state
applicate le predette sanzioni agli enti locali inadempienti al patto
di stabilita' relativo all'anno 2011, con i relativi allegati A e B; 
  Visto il decreto ministeriale 25 settembre  2012  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2012, con  il  quale  si  e'
aggiornato l'allegato B di cui al predetto  decreto  ministeriale  26
luglio 2012; 
  Visto l'art. 11, comma  1,  lettera  a)  capoverso  numero  5)  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con il quale si prevede che ai
comuni ricedenti nei territori interessati dagli eventi  sismici  dei
giorni 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto  del  patto
di stabilita' interno 2011, ai sensi dell'art. 7, comma 2 e  seguenti
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 
  Considerate  le  nuove  risultanze,  alla   data   odierna,   delle
assegnazioni a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio,  nonche'
dei trasferimenti erariali attribuiti agli enti locali che consentono
di applicare le  sanzioni  sulle  risorse  attribuite  dal  Ministero
dell'interno, aggiornate rispetto a quelle risultanti alla  data  del
23 luglio 2012 e prese in considerazione con il decreto  ministeriale
26 luglio 2012 ai fini di operare la riduzione di risorse; 
  Ravvisata pertanto l'esigenza, sia di disapplicare la sanzione agli
enti che rientrano nella richiamata  previsione  di  cui  l'art.  11,
comma 1, lettera a) capoverso numero 5) del decreto-legge n. 174  del
2012, sia di procedere ad  una  rideterminazione  del  quantum  della
sanzione che e' possibile  recuperare  sulle  risorse  attribuite  da
questo Ministero e quanto andra' versato entro il 31  dicembre  2012,
tramite la locale  Sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato,
all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Disapplicazione della sanzione 
 
  Per i motivi di cui in premessa,  e'  disposta  la  disapplicazione
della sanzione irrogata con decreto ministeriale del 26 luglio  2012,
per i comuni di Gualtieri e Pieve di Cento  ricadenti  nei  territori
interessati dagli eventi sismici dei giorni  20  e  29  maggio  2012,
inadempienti al patto di stabilita' 2011.