(Annesso)
                                                              Annesso 
 
PROPOSTA DI MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A
  DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «GAVI» O  «CORTESE
  DI GAVI». 
 
    L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a  denominazione
di origine controllata e garantita «Gavi» o  «Cortese  di  Gavi»,  da
ultimo  modificato  con  decreto  ministeriale  30   novembre   2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  295  del  20  dicembre  2011,
limitatamente alle  tipologie  Spumante  e  Riserva  Spumante  Metodo
Classico, e' modificato come segue: 
    Tipologia spumante: 
      spuma: fine e persistente; 
      colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; 
      odore: fine, delicato, caratteristico; 
      sapore: armonico, gradevole; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
      acidita' totale minima: 5,0 g/1; 
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 
    E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di
sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, nel rispetto  dei
limiti del tenore di zucchero previsti dalla normativa comunitaria. 
    Tipologia Riserva Spumante metodo classico: 
      colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; 
      spuma: fine e persistente; 
      odore: fine, delicato, caratteristico; 
      sapore: armonico, gradevole; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
      acidita' totale minima: 6,0 g/1; 
      estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. 
    E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di
sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, nel rispetto  dei
limiti del tenore di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.