Annesso PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «GAVI» O «CORTESE DI GAVI». L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi», da ultimo modificato con decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, limitatamente alle tipologie Spumante e Riserva Spumante Metodo Classico, e' modificato come segue: Tipologia spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: fine, delicato, caratteristico; sapore: armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, nel rispetto dei limiti del tenore di zucchero previsti dalla normativa comunitaria. Tipologia Riserva Spumante metodo classico: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; spuma: fine e persistente; odore: fine, delicato, caratteristico; sapore: armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 6,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, nel rispetto dei limiti del tenore di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.