Art. 10 Domande di modifica del disciplinare Art. 118-octodecies del Reg. CE n. 1234/2007 1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di modifica del disciplinare, che comportano una o piu' modifiche del documento unico di cui all'art. 118-quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma. Tale procedura si applica anche nel caso di richiesta di passaggio alla DOCG di un'intera DOC, risultando tale fattispecie analoga alla richiesta di modifica di un disciplinare DOP, fatto salvo il rispetto delle disposizioni previste all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. Alla domanda di modifica deve essere allegata la seguente documentazione: a) un documento sinottico contenente le proposte di modifica relative all'articolato del disciplinare; b) progetto di documento riepilogativo delle modifiche proposte, redatto in conformita' al modello di cui all'allegato II del presente decreto. 3. La documentazione di cui all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte. Pertanto, relativamente alle condizioni del disciplinare non mutate, il soggetto richiedente non e' tenuto a produrre la documentazione gia' presentata per la domanda di protezione. 4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi: a) la delimitazione della zona produzione delle uve, la domanda deve essere avallata da almeno il cinquantuno per cento dei viticoltori, che rappresentino almeno il sessantasei per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per la relativa denominazione, oggetto di rivendicazione nell'ultimo biennio, e le relazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere g), h), i) devono essere atte a comprovare che nelle aree da includere si verificano le medesime condizioni della originaria zona di produzione; b) la delimitazione della zona di imbottigliamento, per le denominazioni per le quali e' consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, in aggiunta alle condizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), la domanda deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. 5. Per le modifiche ai disciplinari diverse da quelle indicate al comma 4, ivi comprese le modifiche di cui al comma 8, la domanda deve essere avallata da: a) in caso di vini DOCG, almeno il 40 per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il 40 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio; b) in caso di vini DOC, almeno il 30 per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il 30 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio; c) in caso di vini IGP, almeno il 20 per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il 20 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio; 6. Qualora le richieste di modifica ai disciplinari di cui al comma 5 siano presentate dai consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, la documentazione attestante i requisiti di rappresentativita' di cui allo stesso comma 5 puo' essere sostituita dal verbale dell'assemblea degli associati al Consorzio dal quale risulti la presenza di tanti soci che detengano almeno il 50%+1 dei voti complessivi spettanti ai soci aventi diritto ad intervenire in assemblea e che la relativa delibera sia stata assunta con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso in cui le predette maggioranze assembleari non fossero raggiunte, i requisiti di rappresentativita' di cui al comma 5 possono essere dimostrati integrando la deliberazione consortile con la raccolta delle firme di altri viticoltori favorevoli alla presentazione della domanda di modifica, al fine di raggiungere i limiti percentuali di rappresentativita' previsti allo stesso comma 5. 7. La riunione di pubblico accertamento e' prevista soltanto per le modifiche di cui al comma 4 e nei casi in cui il Ministero, lo reputi opportuno, al fine di accertare la rispondenza delle modifiche proposte ai requisiti di cui all'art. 7, comma 6. 8. Per l'esame delle domande di modifica del disciplinare che non comportano variazioni al documento unico di cui all'art. 118-quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, conformemente al disposto di cui all'art. 118-octodecies, par. 3, lettera a), il Ministero applica una procedura semplificata che comporta: a) la presentazione della domanda con le modalita' e nei termini di cui all'art. 4 ed ai comma 5 e 6 del presente articolo, fatto salvo che la documentazione di cui all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte; b) il rispetto della procedura di cui all'art. 6. 9. Limitatamente alle modifiche del disciplinare di cui al comma 8 relative all'autorita' o all'organismo di controllo di cui all'art. 118-septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007, il Ministero attua una procedura nazionale d'ufficio che recepisce le variazioni approvate in conformita' alle disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 e del decreto ministeriale 14 giugno 2012.