Art. 10 
 
                Domande di modifica del disciplinare 
            Art. 118-octodecies del Reg. CE n. 1234/2007 
 
  1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle  domande  di
modifica del disciplinare, che comportano una o  piu'  modifiche  del
documento unico di cui all'art. 118-quater, par. 1,  lettera  d)  del
Reg.  (CE)  n.  1234/2007,  si  applicano,   mutatis   mutandis,   le
disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle  domande
di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni  di  cui  ai
seguenti comma. Tale procedura si applica anche nel caso di richiesta
di passaggio alla DOCG di un'intera DOC, risultando tale  fattispecie
analoga alla richiesta di modifica  di  un  disciplinare  DOP,  fatto
salvo il rispetto delle disposizioni previste all'art.  8,  comma  1,
del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 
  2. Alla domanda  di  modifica  deve  essere  allegata  la  seguente
documentazione: 
    a) un documento sinottico  contenente  le  proposte  di  modifica
relative all'articolato del disciplinare; 
    b) progetto di documento riepilogativo delle modifiche  proposte,
redatto in conformita' al modello di cui all'allegato II del presente
decreto. 
  3. La documentazione di  cui  all'art.  4,  comma  2,  deve  essere
rapportata alle  modifiche  proposte.  Pertanto,  relativamente  alle
condizioni del disciplinare non mutate, il soggetto  richiedente  non
e' tenuto a produrre la documentazione gia' presentata per la domanda
di protezione. 
  4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi: 
    a) la delimitazione della zona produzione delle uve,  la  domanda
deve  essere  avallata  da  almeno  il  cinquantuno  per  cento   dei
viticoltori, che rappresentino almeno il sessantasei per cento  della
superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per la  relativa
denominazione, oggetto di rivendicazione nell'ultimo  biennio,  e  le
relazioni di cui all'art. 4, comma  2,  lettere  g),  h),  i)  devono
essere atte a comprovare che nelle aree da includere si verificano le
medesime condizioni della originaria zona di produzione; 
    b) la  delimitazione  della  zona  di  imbottigliamento,  per  le
denominazioni per le quali e'  consentito  l'imbottigliamento  al  di
fuori della zona di produzione  o  di  vinificazione  delle  uve,  in
aggiunta alle condizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera  c),  la
domanda  deve  essere  avallata  da  un  numero  di  produttori   che
rappresentino  almeno  il  cinquantuno  per  cento  della  produzione
imbottigliata nell'ultimo biennio. 
  5. Per le modifiche ai disciplinari diverse da quelle  indicate  al
comma 4, ivi comprese le modifiche di cui al comma 8, la domanda deve
essere avallata da: 
    a) in caso di vini DOCG, almeno il 40 per cento dei soggetti  che
conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno  il  40
per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo,
oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio; 
    b) in caso di vini DOC, almeno il 30 per cento dei  soggetti  che
conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno  il  30
per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo,
oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio; 
    c) in caso di vini IGP, almeno il 20 per cento dei  soggetti  che
conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno  il  20
per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo,
oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio; 
  6. Qualora le richieste di modifica ai disciplinari di cui al comma
5 siano presentate dai consorzi  di  tutela,  riconosciuti  ai  sensi
dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61,
la documentazione attestante i requisiti di rappresentativita' di cui
allo stesso comma 5 puo' essere sostituita dal verbale dell'assemblea
degli associati al Consorzio dal quale risulti la presenza  di  tanti
soci che detengano almeno il 50%+1 dei voti complessivi spettanti  ai
soci aventi diritto ad intervenire in assemblea  e  che  la  relativa
delibera sia stata assunta con la maggioranza assoluta dei  voti  dei
presenti. Nel caso in cui le  predette  maggioranze  assembleari  non
fossero raggiunte, i requisiti di rappresentativita' di cui al  comma
5 possono essere dimostrati integrando  la  deliberazione  consortile
con la raccolta delle firme  di  altri  viticoltori  favorevoli  alla
presentazione della domanda di modifica, al  fine  di  raggiungere  i
limiti percentuali di rappresentativita' previsti allo  stesso  comma
5. 
  7. La riunione di pubblico accertamento e' prevista soltanto per le
modifiche di cui al comma 4 e nei casi in cui il Ministero, lo reputi
opportuno, al  fine  di  accertare  la  rispondenza  delle  modifiche
proposte ai requisiti di cui all'art. 7, comma 6. 
  8. Per l'esame delle domande di modifica del disciplinare  che  non
comportano variazioni al documento unico di cui all'art.  118-quater,
par. 1, lettera d) del  Reg.  (CE)  n.  1234/2007,  conformemente  al
disposto di cui all'art.  118-octodecies,  par.  3,  lettera  a),  il
Ministero applica una procedura semplificata che comporta: 
    a) la presentazione della domanda con le modalita' e nei  termini
di cui all'art. 4 ed ai comma 5 e  6  del  presente  articolo,  fatto
salvo che la documentazione di cui all'art. 4, comma 2,  deve  essere
rapportata alle modifiche proposte; 
    b) il rispetto della procedura di cui all'art. 6. 
  9. Limitatamente alle modifiche del disciplinare di cui al comma  8
relative all'autorita' o all'organismo di controllo di  cui  all'art.
118-septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007,  il  Ministero  attua  una
procedura nazionale d'ufficio che recepisce le  variazioni  approvate
in conformita' alle disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo
n. 61/2010 e del decreto ministeriale 14 giugno 2012.