Art. 13 
 
         Disposizioni nazionali transitorie di etichettatura 
                   Art. 72 del Reg. CE n. 607/2009 
 
  1. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea
della domanda di protezione di cui all'art. 9, comma 1, nonche' della
domanda di modifica del disciplinare di cui all'art. 10, comma  1,  e
della domanda di  conversione  di  cui  all'art.  11,  i  vini  della
relativa denominazione di origine o  indicazione  geografica  possono
essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV
del Reg. (CE) n. 607/2009, a condizione che il  soggetto  richiedente
sia  preventivamente  autorizzato  dal  Ministero,  d'intesa  con  la
regione. A tal fine lo stesso soggetto richiedente presenta  apposita
domanda  al  Ministero  ed  alla  regione  corredata  dalla  seguente
documentazione: 
    a) decreto ministeriale di approvazione del  relativo  piano  dei
controlli, presentato dall'autorita' o dall'organismo di cui all'art.
118-septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007 al competente  Ufficio  del
Ministero - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari; 
    b)  dichiarazione  con  la  quale  si  esonera  espressamente  il
Ministero e la regione da qualunque responsabilita' presente e futura
conseguente al mancato accoglimento della domanda di protezione della
denominazione o della domanda di modifica del disciplinare  da  parte
della Commissione UE. 
  2. Sul sito internet del Ministero  e'  pubblicato  l'elenco  delle
autorizzazioni transitorie di cui trattasi.