Art. 14 
 
               Disposizioni particolari e transitorie 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  anche  alle
regioni a statuto speciale e  alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, fatte salve le loro competenze ed  in  conformita'  ai  loro
statuti e alle relative norme di attuazione. 
  2. Con provvedimento del Ministero, d'intesa con le regioni, previo
parere del comitato, sara' approvato lo  schema  di  disciplinare  di
produzione di cui all'art. 4, comma 2, lettera e).  Fino  all'entrata
in vigore del predetto provvedimento, lo schema  di  disciplinare  di
produzione deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui
all'art. 5. 
  3. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
abrogato il decreto 16 dicembre 2010 richiamato in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 novembre 2012 
 
                                                 Il Ministro: Catania