Art. 3 
 
         Pluralita' di richieste per un'unica denominazione 
 
  1. Nel caso in cui siano presentate  piu'  istanze  per  la  stessa
denominazione  la  regione  provvede  ad  individuare   il   soggetto
maggiormente rappresentativo, sia in termini di  produzione,  sia  di
numero di imprese vitivinicole.