Art. 6 
 
                Esame domanda da parte della regione 
 
  1. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, la  regione,
previo pubblicazione dell'avviso relativo all'avvenuta  presentazione
della  stessa   domanda   nel   B.U.R.,   effettuate   le   opportune
consultazioni sul territorio, accerta e valuta: 
  a)  la  legittimazione  del  soggetto  richiedente  ed  i  relativi
requisiti di rappresentativita', con particolare riguardo, per i casi
di cui  all'art.  4,  lettera  d)  ed  all'art.  10,  comma  6,  alla
documentazione comprovante l'esercizio delle deleghe; 
  b) la completezza della documentazione come individuata all'art. 4,
comma 2, e  la  sua  rispondenza  ai  requisiti  ed  alle  condizioni
previste dal Reg. (CE) n. 1234/2007; 
  c) la rispondenza del disciplinare alle  norme  del  Reg.  (CE)  n.
1234/2007, delle  relative  norme  comunitarie  applicative  e  delle
vigenti norme nazionali. 
  2.  Le  eventuali  osservazioni   sono   comunicate   al   soggetto
richiedente. Il soggetto richiedente fornisce alla  regione  adeguati
elementi di risposta  entro  novanta  giorni.  La  mancata  risposta,
ovvero la mancata rimozione delle cause  sulle  quali  si  fondano  i
rilievi, comporta il parere negativo sulla  domanda  da  parte  della
regione. 
  3. Terminata l'istruttoria di cui  ai  comma  1  e  2,  la  regione
trasmette al Ministero la documentazione di cui all'art. 4, corredata
dal proprio parere e dall'estratto del B.U.R. contenente l'avviso  di
cui al comma 1.