Art. 7 Esame domanda da parte del Ministero e del Comitato 1. Entro quarantacinque giorni dalla presa in carico della documentazione di cui all'art. 6, comma 3, il Ministero, anche avvalendosi del comitato, verifica la completezza e la rispondenza della stessa documentazione alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1234/2007, delle relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme nazionali. 2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il Ministero d'intesa con la regione ed il soggetto richiedente, convoca entro sessanta giorni, la riunione di pubblico accertamento, concordando in particolare la data, l'ora, il luogo e la sede. Il Ministero invita altresi' la regione e il soggetto richiedente a darne comunicazione agli enti territoriali, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati. Gli stessi soggetti devono assicurare - con evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione di pubblico accertamento - la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalita' e l'ampiezza della divulgazione devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione. 3. Scopo della riunione di pubblico accertamento e' quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto responsabile della dichiarazione di cui all'art. 118-septies, paragrafo 5, lettera b) del Reg. (CE) n. 1234/2007, di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento in questione. 4. Alla riunione di cui al comma 2, aperta a tutti i soggetti interessati, dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, almeno un rappresentante del comitato e almeno un funzionario del Ministero ed un funzionario della regione, con il compito di accertare la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni e di verbalizzare la riunione. 5. Successivamente alla riunione di pubblico accertamento, il Ministero sottopone la domanda al comitato nella prima riunione plenaria utile, il quale esprime il proprio parere e formula la proposta di disciplinare aggiornata. 6. Qualora, in caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, nonche' nel merito di taluni aspetti connessi al procedimento di cui al presente articolo, si renda necessaria una valutazione congiunta con la regione, il Ministero, anche su richiesta della stessa regione, convoca una Conferenza dei servizi, alla quale puo' assistere il soggetto richiedente. In caso di esito negativo della conferenza, il procedimento e' da ritenersi concluso e contro il relativo provvedimento e' ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.