Art. 7 
 
         Esame domanda da parte del Ministero e del Comitato 
 
  1.  Entro  quarantacinque  giorni  dalla  presa  in  carico   della
documentazione di cui  all'art.  6,  comma  3,  il  Ministero,  anche
avvalendosi del comitato, verifica la completezza  e  la  rispondenza
della stessa  documentazione  alle  disposizioni  del  Reg.  (CE)  n.
1234/2007, delle  relative  norme  comunitarie  applicative  e  delle
vigenti norme nazionali. 
  2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma  1,  il
Ministero d'intesa con la regione ed il soggetto richiedente, convoca
entro  sessanta  giorni,  la  riunione  di   pubblico   accertamento,
concordando in particolare la data, l'ora, il luogo  e  la  sede.  Il
Ministero invita altresi' la regione  e  il  soggetto  richiedente  a
darne  comunicazione  agli  enti  territoriali,  alle  organizzazioni
professionali e di categoria  ed  ai  produttori  ed  agli  operatori
economici interessati. Gli stessi soggetti devono  assicurare  -  con
evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione
di pubblico accertamento - la massima divulgazione dell'evento  anche
mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o  altri
mezzi equivalenti.  Le  modalita'  e  l'ampiezza  della  divulgazione
devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione. 
  3. Scopo della riunione  di  pubblico  accertamento  e'  quello  di
permettere  al  Ministero,  in  quanto  soggetto  responsabile  della
dichiarazione di cui all'art. 118-septies, paragrafo  5,  lettera  b)
del Reg. (CE)  n.  1234/2007,  di  verificare  la  rispondenza  della
disciplina  proposta  agli  usi  leali  e   costanti   previsti   dal
regolamento in questione. 
  4. Alla riunione di cui al comma  2,  aperta  a  tutti  i  soggetti
interessati, dei quali deve essere registrata la  presenza  e  per  i
quali deve essere disponibile copia del  disciplinare  oggetto  della
discussione, partecipano, almeno un  rappresentante  del  comitato  e
almeno un funzionario del Ministero ed un funzionario della  regione,
con il compito di accertare la regolare convocazione, di coordinare i
lavori, di acquisire eventuali  osservazioni  e  di  verbalizzare  la
riunione. 
  5. Successivamente  alla  riunione  di  pubblico  accertamento,  il
Ministero sottopone la  domanda  al  comitato  nella  prima  riunione
plenaria utile, il quale esprime  il  proprio  parere  e  formula  la
proposta di disciplinare aggiornata. 
  6. Qualora, in caso di esito negativo  della  verifica  di  cui  al
comma  1,  nonche'  nel  merito  di  taluni   aspetti   connessi   al
procedimento di cui al presente articolo,  si  renda  necessaria  una
valutazione  congiunta  con  la  regione,  il  Ministero,  anche   su
richiesta della stessa regione, convoca una Conferenza  dei  servizi,
alla quale puo' assistere il soggetto richiedente. In caso  di  esito
negativo della conferenza, il procedimento e' da ritenersi concluso e
contro il relativo  provvedimento  e'  ammesso  il  ricorso  in  sede
giurisdizionale.