Art. 8 
 
Pubblicazione proposta di disciplinare e valutazione relative istanze 
 
  1.  Il  Ministero  provvede  alla  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della proposta di disciplinare di
produzione, affinche' tutti i soggetti interessati possano  prenderne
visione  e  presentare  le  eventuali   osservazioni,   adeguatamente
motivate e documentate, al  Ministero  stesso  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione. 
  2. Qualora siano pervenute osservazioni,  il  Ministero  chiede  al
soggetto richiedente  di  predisporre  le  relative  controdeduzioni.
Entro trenta giorni dalla ricezione delle osservazioni  il  Ministero
convoca una Conferenza dei servizi con il Presidente del  Comitato  o
suo delegato, con la competente regione, il soggetto richiedente e il
soggetto che ha presentato le osservazioni. Al termine della riunione
il Ministero, d'intesa col Presidente del Comitato e con la  regione,
decide in merito all'accoglimento o meno delle osservazioni,  dandone
comunicazione  al  soggetto  richiedente  ed  al  soggetto   che   ha
presentato  le  osservazioni.  In  caso   di   esito   negativo,   il
procedimento  e'  da  ritenersi  concluso  e   contro   il   relativo
provvedimento e' ammesso il ricorso in sede giurisdizionale. 
  3. In caso di accoglimento delle osservazioni, il Ministero apporta
le opportune modifiche alla proposta di disciplinare di cui al  comma
1 e, sulla base del progetto del documento unico inviato dal soggetto
richiedente,  predispone  il  documento   unico   di   cui   all'art.
118-quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007 ed invia  i
citati  documenti  aggiornati  al  soggetto   richiedente,   che   li
restituisce per accettazione debitamente firmati al Ministero.