Art. 8 Pubblicazione proposta di disciplinare e valutazione relative istanze 1. Il Ministero provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della proposta di disciplinare di produzione, affinche' tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate e documentate, al Ministero stesso entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione. 2. Qualora siano pervenute osservazioni, il Ministero chiede al soggetto richiedente di predisporre le relative controdeduzioni. Entro trenta giorni dalla ricezione delle osservazioni il Ministero convoca una Conferenza dei servizi con il Presidente del Comitato o suo delegato, con la competente regione, il soggetto richiedente e il soggetto che ha presentato le osservazioni. Al termine della riunione il Ministero, d'intesa col Presidente del Comitato e con la regione, decide in merito all'accoglimento o meno delle osservazioni, dandone comunicazione al soggetto richiedente ed al soggetto che ha presentato le osservazioni. In caso di esito negativo, il procedimento e' da ritenersi concluso e contro il relativo provvedimento e' ammesso il ricorso in sede giurisdizionale. 3. In caso di accoglimento delle osservazioni, il Ministero apporta le opportune modifiche alla proposta di disciplinare di cui al comma 1 e, sulla base del progetto del documento unico inviato dal soggetto richiedente, predispone il documento unico di cui all'art. 118-quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007 ed invia i citati documenti aggiornati al soggetto richiedente, che li restituisce per accettazione debitamente firmati al Ministero.