Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si applicano  le  definizioni  che
seguono: 
  a) la «valutazione ex  ante  dei  fabbisogni  infrastrutturali»  e'
l'attivita', di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 228/2011, distinta per  settori,  sub-settori  e  aree
territoriali, avente ad oggetto il confronto tra segmenti omogenei di
domanda e di offerta di infrastrutture, finalizzata  ad  identificare
obiettivi ed interventi necessari al loro soddisfacimento; 
  b) la «valutazione ex ante delle singole opere» e'  l'attivita'  di
valutazione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo  n.  228/2011,
effettuata,  di  regola,  attraverso  tecniche  proprie  dell'analisi
costi-benefici, finalizzata ad individuare le  soluzioni  progettuali
ottimali per il raggiungimento  degli  obiettivi  identificati  nella
valutazione dei fabbisogni infrastrutturali; 
  c) la «selezione delle opere» e' l'attivita', di  cui  all'art.  5,
comma  1,   del   decreto   legislativo   n.   228/2011,   funzionale
all'individuazione, in via definitiva, delle opere da realizzare  nei
diversi settori di competenza di ciascun Ministero, da includere  nel
Documento, ordinate per priorita' e risultati attesi, anche  al  fine
di identificare la soglia al di  sotto  della  quale  le  istanze  di
finanziamento non possono essere accolte; 
  d) la «valutazione ex post» e' l'attivita', di cui all'art.  6  del
decreto legislativo n. 228/2011, finalizzata  a  misurare  l'utilita'
delle opere realizzate, allo scopo  di  migliorare  l'efficienza  del
processo programmatorio e la complessiva efficacia degli investimenti
pubblici.