Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni che seguono: a) la «valutazione ex ante dei fabbisogni infrastrutturali» e' l'attivita', di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 228/2011, distinta per settori, sub-settori e aree territoriali, avente ad oggetto il confronto tra segmenti omogenei di domanda e di offerta di infrastrutture, finalizzata ad identificare obiettivi ed interventi necessari al loro soddisfacimento; b) la «valutazione ex ante delle singole opere» e' l'attivita' di valutazione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2011, effettuata, di regola, attraverso tecniche proprie dell'analisi costi-benefici, finalizzata ad individuare le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione dei fabbisogni infrastrutturali; c) la «selezione delle opere» e' l'attivita', di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 228/2011, funzionale all'individuazione, in via definitiva, delle opere da realizzare nei diversi settori di competenza di ciascun Ministero, da includere nel Documento, ordinate per priorita' e risultati attesi, anche al fine di identificare la soglia al di sotto della quale le istanze di finanziamento non possono essere accolte; d) la «valutazione ex post» e' l'attivita', di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 228/2011, finalizzata a misurare l'utilita' delle opere realizzate, allo scopo di migliorare l'efficienza del processo programmatorio e la complessiva efficacia degli investimenti pubblici.