(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    La denominazione di origine «Provolone Valpadana» e' riservata al
formaggio semiduro a pasta filata prodotto con latte di vacca intero,
ad acidita' naturale di fermentazione, proveniente da vacche allevate
esclusivamente nella zona di produzione di cui al precedente art. 2. 
    Produzione - Il formaggio Provolone  Valpadana  e'  prodotto  con
latte crudo di vacca intero, raccolto nella zona di origine  da  meno
di  60  ore  dalla  prima  mungitura,   ad   acidita'   naturale   di
fermentazione, che puo' subire: 
      - per la tipologia dolce - il trattamento termico nella  misura
massima della pastorizzazione; 
      - per la tipologia piccante  -  il  trattamento  termico  della
termizzazione. 
    Alimentazione del bestiame 
    L'alimentazione base delle bovine da latte, costituita da foraggi
(verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati, deve  provenire,
per non meno del 50%, dalla zona di  origine,  viene  applicata  alle
vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre  i
7 mesi di eta'. Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi  della
razione  giornaliera  deve  provenire  da   alimenti   prodotti   nel
territorio di produzione. 
    I foraggi ammessi sono: foraggi  freschi  -  foraggi  freschi  da
prati stabili od avvicendati. 
    Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile polifita,
di medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto,
segale, avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais,
panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, veccia e
favino; 
    fieni: ottenuti  dall'essiccamento  in  campo,  con  tecniche  di
aeroessiccazione  o  per  disidratazione,  delle  essenze   foraggere
utilizzabili come foraggi verdi; 
    paglie:  di  cereali  quali  frumento,   orzo,   avena,   segale,
triticale; 
    insilati; trinciati; fieni silo. 
    Mangimi  ammessi  (elenco  delle  materie  prime   per   mangimi,
raggruppate per categorie ad integrazione dei foraggi). 
    Cereali e loro derivati:  mais,  orzo,  frumento,  sorgo,  avena,
segale,  triticale:  granelle,  sfarinati  e  relativi  derivati  sia
essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati
termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati; 
    pastoni di mais: spiga integrale del mais  sfarinata  in  pastone
integrale  di  mais  o  in  pastone  di  pannocchia;  granella  umida
sfarinata in pastoni di farina umida. 
    Semi oleaginosi loro  derivati:  soia,  cotone,  girasole,  lino:
granelle, sfarinati e relativi derivati, quali farine  di  estrazione
espeller, sottoposti anche a trattamenti termici. 
    Tuberi e radici, loro prodotti: patata e relativi derivati. 
    Foraggi disidratati: essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo
di mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati  o
pellettati. 
    Derivati dell'industria dello  zucchero:  polpe  secche  esauste,
polpe secche semizuccherine, polpe melassate; 
    melasso  e/o  derivati:  solo  come  adiuvanti   tecnologici   ed
appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5%  della  sostanza
secca della razione giornaliera. 
    Semi di leguminose,  carrube:  pisello  proteico,  fave,  favine:
granelle, sfarinati e relativi derivati; 
    carrube: essiccate e relativi derivati. 
    Grassi: grassi di  origine  vegetale  con  numero  di  iodio  non
superiore a 70, acidi grassi da olii di origine  vegetale  con  acidi
grassi tal quali o  salificati.  Sono  ammessi  olii  di  pesce  come
supporti per «additivi» e «premiscele». 
    Minerali: sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione. 
    Additivi: vitamine,  oligoelementi,  amminoacidi,  aromatizzanti,
antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che  per
antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo  quelli  naturali  o
natural-identici. 
    Varie: e' ammesso l'utilizzo di lievito di birra inattivato  come
supporto nelle «premiscele». 
    Rintracciabilita' e tracciabilita' del prodotto e  delle  materie
prime. 
    Ogni fase del processo produttivo viene  monitorata  documentando
per ognuna gli input e gli  output.  In  questo  modo,  e  attraverso
l'iscrizione  in  appositi  elenchi,  gestiti  dalla   struttura   di
controllo, degli allevamenti, dei caseificatori e degli  stagionatori
nonche' attraverso la dichiarazione  tempestiva,  alla  struttura  di
controllo, delle quantita' prodotte, e' garantita  la  tracciabilita'
del prodotto. Tutte le persone, fisiche o  giuridiche,  iscritte  nei
relativi elenchi, sono  assoggettate  al  controllo  da  parte  della
struttura di controllo, secondo quanto disposto dal  disciplinare  di
produzione e dal relativo piano di controllo. 
    Ciascuna forma di Provolone Valpadana riporta un  codice  univoco
aziendale   (numerico   e/o    alfanumerico)    per    la    garanzia
dell'individuazione della stessa in  ogni  fase  del  processo,  fino
all'eventuale confezionamento. 
    Produzione 
    La coltura di fermenti lattici  utilizzata  in  lavorazione  deve
essere siero innesto naturale, proveniente  da  siero  residuo  della
lavorazione precedente, che puo' essere  sottoposto  al  processo  di
concentrazione; il siero innesto  puo'  essere  integrato  con  ceppi
isolati da siero innesto di «Provolone Valpadana» di buona  qualita';
in caso di documentato scadimento delle sue caratteristiche, il siero
innesto puo' provenire, eventualmente e saltuariamente, da caseificio
certificato per la medesima produzione; i sieri innesti devono essere
lasciati acidificare fino ad ottenere la giusta acidita' (massimo 26°
SH/50 ml). 
    La coagulazione, a temperatura di 36°- 39°C, e' ottenuta  secondo
le seguenti modalita': 
      - per  la  tipologia  dolce,  con  caglio  di  vitello  ove  e'
consentita la presenza di una percentuale di agnello e/o di capretto; 
      - per la tipologia piccante, con  caglio  di  capretto  e/o  di
agnello. 
    La filatura della pasta, nel rispetto degli usi leali e costanti,
viene  effettuata  dopo  fermentazione  naturale  lattica   in   modo
continuativo  esclusivamente  su  coagulo   ottenuto   nello   stesso
caseificio nel quale e' avvenuta la lavorazione del latte; il  pH  di
filatura dovra' essere di 4,70-5,20. 
    La modellatura e'  effettuata  manualmente  o  con  l'ausilio  di
appositi stampi. 
    Il formaggio  cosi'  ottenuto  viene  posto  in  acqua  fredda  o
refrigerata per il rassodamento. 
    Le forme passano, successivamente, alla fase  della  salatura  in
salamoia con una concentrazione salina massima  di  22  Be',  per  un
periodo di tempo variabile, in relazione  al  peso  della  forma,  da
poche ore fino a trenta giorni. 
    Prima  dell'entrata  nel  magazzino  di  stagionatura,  le  forme
possono essere sottoposte ad asciugatura. 
    La stagionatura e' effettuata in ambienti idonei per  temperatura
ed umidita', all'interno della zona di produzione.  Il  formaggio  in
stagionatura puo'  essere  rivestito  con  materiali  ricoprenti  che
possono contenere E 202, E  203,  E  235  nei  limiti  di  legge;  in
alternativa  puo'   essere   utilizzato   un   imballaggio   plastico
protettivo; e' consentito l'uso di paraffina. 
    Il periodo di stagionatura puo' variare come segue: 
      fino a 6 kg: stagionatura minima 10 (dieci) giorni; 
      oltre i 6 kg: stagionatura minima 30 (trenta) giorni; 
      oltre 15 kg e solo  per  la  tipologia  piccante:  stagionatura
minima 90 (novanta) giorni; 
      oltre  30  kg  con  marchiatura  P.V.S.,  tipologia   piccante:
stagionatura oltre 8 mesi. 
    Il formaggio puo' essere affumicato. 
    Il peso e' variabile in relazione alla forma. 
    La  forma,  differenziata,  puo'  essere:  a  salame,  a  melone,
tronco-conica,  a  pera  anche  sormontata   da   testolina   sferica
(fiaschetta);  la  superficie   esterna   puo'   presentare   leggere
insenature determinate dal passaggio delle corde di sostegno. 
    La crosta si presenta liscia, sottile, di colore  giallo  chiaro,
dorato, talvolta giallo bruno. E' ammessa l'assenza di crosta per  la
tipologia dolce destinata alla  successiva  porzionatura  e  relativo
confezionamento. 
    La pasta e' generalmente compatta e puo' presentare una leggera e
rada occhiatura; e' consentita una leggera sfogliatura nel  formaggio
a breve stagionatura, mentre e' caratteristica una  sfogliatura  piu'
marcata nel formaggio a lunga stagionatura; il colore e' generalmente
giallo paglierino. 
    Il sapore  e'  delicato  fino  alla  stagionatura  di  tre  mesi,
pronunciato verso il piccante a stagionatura piu' avanzata  o  quando
si sia fatto uso di caglio di capretto o agnello, utilizzati da  soli
o congiuntamente. 
    Il tenore massimo di acqua non deve essere: 
      - superiore al  46%  per  tutta  la  tipologia  dolce  e  nella
tipologia piccante fino a 6 kg; 
      - superiore al 43% nella tipologia piccante oltre i 6 kg. 
    Il grasso sulla sostanza secca non puo' essere inferiore al 44% e
superiore a 54%. 
    Marchiatura - Il  marchio  che  identifica  la  D.O.P.  Provolone
Valpadana e' cosi' individuato: 
      - carattere scrittura ERAS; 
      - pantone process color - 356 CVC - 293 CVC - 123 CVC - 179 CVC
per il logogramma 418 CVC; 
      - quadricromia - 100% ciano/90% giallo/25% nero. 
    Il   marchio   puo'   essere   utilizzato   anche   in   versione
monocromatica. 
    Tutte  le  forme  intere   devono   riportare   il   logo   della
denominazione di  origine  protetta  Provolone  Valpadana,  che  deve
essere riprodotto su idoneo supporto inviolabile (metallo, plastica). 
    L'apposizione del  marchio  deve  avvenire  all'immissione  delle
forme nei magazzini di stagionatura. 
    Il formaggio Provolone Valpadana, prima della commercializzazione
in forme  intere,  potra'  essere  personalizzato  con  l'ausilio  di
strisce di carta, etichette,  sacchi  o  materiale  equivalente.  Per
ciascuna delle predette  personalizzazioni  dovra'  obbligatoriamente
essere  riportato  il  logo  e  la  citazione,  per   esteso,   della
Denominazione di Origine Protetta "Provolone  Valpadana",  in  misura
non inferiore alla sesta parte (un sesto) dello spazio occupato dalla
marca commerciale, con esclusione dei formati fino a 6 kg. 
    Nel caso di marchiatura con timbro  ad  inchiostro,  deve  essere
indicata,  nei  limiti   suesposti,   la   denominazione   "Provolone
Valpadana", escludendo  l'obbligo  della  indicazione  del  logo  del
prodotto. 
    A partire dal compimento  dell'ottavo  mese  di  stagionatura,  i
detentori del Provolone  Valpadana,  esclusivamente  nella  tipologia
piccante,  possono  richiedere  l'apposizione  a  fuoco  del  marchio
"P.V.S.", acronimo di Provolone Valpadana Stagionato.  Il  formaggio,
per potersi fregiare del suddetto marchio, deve superare una verifica
tecnica ad opera e cura  di  personale  specializzato,  espressamente
richiesta dal detentore del  formaggio  ed  a  carico  dello  stesso.
L'esame selettivo riguardera' l'aspetto esterno della forma (non deve
presentare frezzature ed il suono,  alla  battitura,  deve  risultare
omogeneo), la  struttura  della  pasta  (con  sfogliatura,  privo  di
occhiature e non elastica), il  colore  (bianco  tendente  al  giallo
paglierino), il sapore (presenza del pizzicore  del  piccante  e  non
salato) e l'aroma (intenso in combinazione con l'odore). 
    Confezionamento  -  Il  logo  del  prodotto,  comprensivo   della
denominazione, deve essere riprodotto sulle confezioni  destinate  al
consumatore  finale  in  proporzione  all'imballaggio  utilizzato  in
misura  non  inferiore  al   10%   dello   spazio   disponibile.   La
denominazione Provolone  Valpadana  dovra'  essere  indicata  con  il
medesimo carattere. L'indicazione "Denominazione di Origine Protetta"
puo' essere sostituita  dall'apposizione  in  etichetta  del  simbolo
comunitario. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico