L'art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, introduce la possibilita' per i prefetti di segnalare all'Arbitro bancario finanziario (ABF), relativamente a operazioni di finanziamento che implichino valutazioni del merito creditizio del cliente, comportamenti della banca ritenuti illegittimi o illeciti. In relazione a questa innovazione legislativa, con il presente provvedimento viene introdotta una nuova sezione VI-bis nelle disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Essa disciplina il procedimento applicabile davanti all'ABF a seguito delle segnalazioni prefettizie che possono avere ad oggetto contestazioni relative alla mancata erogazione, al mancato incremento o alla revoca di un finanziamento, all'inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o ad altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente. In base agli articoli 3 e 8 del regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 - concernente l'emanazione degli atti di natura normativa o di contenuto generale - il provvedimento non e' stato sottoposto ne' a consultazione pubblica ne' ad analisi di impatto in considerazione sia del suo contenuto di mero raccordo con la legge sia dell'urgenza di definire quanto prima modalita' uniformi e coerenti con il funzionamento dell'ABF per le segnalazioni che i prefetti possono svolgere in base alla legge. Il presente provvedimento sara' pubblicato sul Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia, sul sito internet della Banca d'Italia e dell'Arbitro bancario finanziario e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2012 Il Governatore: Visco