(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                           SEZIONE VI-BIS 
     Segnalazione del prefetto all'arbitro bancario finanziario 
 
1. Premessa 
 
    L'art. 27-bis, comma 1-quinquies, del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24  marzo  2012,
n. 27, come modificato  dal  decreto-legge  24  marzo  2012,  n.  29,
convertito con modificazioni dalla  legge  18  maggio  2012,  n.  62,
prevede quanto segue: 
      «Ove lo ritenga necessario  e  motivato,  il  prefetto  segnala
all'Arbitro bancario e  finanziario,  istituito  ai  sensi  dell'art.
128-bis del testo unico di cui al decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385,  specifiche  problematiche  relative  ad  operazioni  e
servizi bancari e  finanziari.  La  segnalazione  avviene  a  seguito
d'istanza del cliente in forma riservata e dopo che  il  prefetto  ha
invitato  la  banca  in  questione,  previa  informativa  sul  merito
dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla  meritevolezza
del credito. L'Arbitro si pronuncia non  oltre  trenta  giorni  dalla
segnalazione». 
    La previsione di legge  si  applica  ai  rapporti  tra  banche  e
clienti nei casi in cui la contestazione alla  banca  tragga  origine
dalla mancata erogazione, dal mancato incremento o dalla revoca di un
finanziamento, dall'inasprimento  delle  condizioni  applicate  a  un
rapporto di  finanziamento  o  da  altri  comportamenti  della  banca
conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente. 
    La disciplina contenuta nell'art. 27-bis, comma 1-quinquies,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  prevede  che  la  procedura  di
ricorso  all'ABF  sia  avviata  a  seguito  della  segnalazione   del
prefetto. Rimane fermo il diritto del cliente di  adire  direttamente
l'ABF, secondo le procedure ordinarie, fino  al  momento  in  cui  il
prefetto non abbia trasmesso la segnalazione. 
    La legge comporta la deroga alle procedure ordinarie in relazione
al ruolo assegnato ai prefetti nella  procedura  davanti  all'Arbitro
bancario finanziario e al termine di trenta  giorni  entro  il  quale
deve  essere  assunta  la  decisione;  nei  paragrafi  successivi  si
riportano  le  regole  speciali  che  conseguono  direttamente   alla
previsione  di  legge  e  quelle  rese  necessarie  da  esigenze   di
coordinamento di quest'ultima con la  disciplina  generale  sull'ABF.
Rimane ferma, in quanto non espressamente derogata  dalla  legge,  la
disciplina  sull'ABF  contenuta  nell'art.  128-bis  del  TUB,  nella
deliberazione del CICR 29 luglio  2008,  n.  275,  e  nelle  presenti
disposizioni. Si applicano, in particolare, le disposizioni contenute
nella  sezione  I,  paragrafo  4,  relativamente  al   valore   delle
controversie  che  possono  essere  sottoposte  all'ABF,   e   quelle
contenute nella sezione VI, paragrafo 3, in tema di  criteri  per  la
decisione sul ricorso. 
    Ove  non  diversamente  specificato   dalla   presente   sezione,
rimangono ferme le disposizioni che attribuiscono al cliente oneri  e
diritti nell'ambito della procedura. 
 
2. Presentazione del ricorso all'ABF 
 
    La procedura di ricorso all'ABF e' avviata dal  prefetto,  che  a
tal fine trasmette alla segreteria tecnica  del  collegio  competente
una segnalazione contenente la seguente documentazione: 
      a) l'istanza con la quale  il  cliente,  secondo  le  modalita'
stabilite dall'Amministrazione degli interni, chiede al  prefetto  di
avviare la procedura prevista dall'art.  27-bis,  comma  1-quinquies,
del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1; 
      b)  l'invito  a  fornire   una   risposta   argomentata   sulla
meritevolezza del credito che il prefetto ha formulato alla banca  ai
sensi dell'art. 27-bis,  comma  1-quinquies,  del  decreto  legge  24
gennaio 2012, n. 1; 
      c) la risposta della banca all'invito indicato alla lettera b),
nella quale essa e'  tenuta  a  formulare  osservazioni  anche  sugli
eventuali rilievi sollevati dal cliente o dal prefetto; 
      d) una relazione con la quale il prefetto motiva le ragioni per
le quali ritiene necessario sottoporre la questione all'ABF e riporta
l'oggetto  del  ricorso.  Qualora  il  prefetto   intenda   formulare
richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha  avuto  modo  di
esprimere le proprie difese nella risposta di cui  al  punto  c),  il
prefetto acquisisce le controdeduzioni della banca su  tali  aspetti,
ne tiene conto ai fini della relazione e  le  invia  alla  segreteria
tecnica, unitamente alla documentazione indicata ai punti precedenti. 
    Il prefetto puo' effettuare la segnalazione all'ABF anche  se  la
banca  non  fornisce  la  risposta  prevista  al  punto   c)   o   le
controdeduzioni indicate  al  punto  d)  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione della relativa richiesta ovvero entro  il  diverso  termine
fissato dall'Amministrazione degli interni. 
    La  segnalazione  del  prefetto  e'  inviata  contestualmente  al
cliente e alla banca. 
    Ai ricorsi proposti  ai  sensi  della  presente  sezione  non  si
applicano: 
      la sezione V, paragrafo 2,  limitatamente  al  contributo  alle
spese di procedura a carico del cliente; 
      le disposizioni sul reclamo e sulle modalita' di  presentazione
del ricorso contenute nella sezione VI, paragrafo 1. 
 
3. Svolgimento della procedura e decisione sul ricorso 
 
    La  segreteria  tecnica  territorialmente  competente  cura   gli
adempimenti ed  esercita  le  funzioni  previste  dalla  sezione  IV,
paragrafo 1. Essa, in particolare, cura la formazione  del  fascicolo
da sottoporre ai componenti del collegio, nel quale la relazione  del
prefetto  tiene  luogo  della  relazione  di  cui  alla  sezione  IV,
paragrafo 1. 
    Qualora la segreteria tecnica ravvisi l'esigenza di  integrazioni
ovvero  quando  il  presidente  rilevi   irregolarita'   sanabili   o
l'incompletezza della documentazione, viene fissato il termine per la
regolarizzazione o per le integrazioni necessarie. 
    Il collegio si pronuncia sulla segnalazione  del  prefetto  entro
trenta  giorni  dalla  data  della  sua  ricezione  da  parte   della
segreteria tecnica. Tale termine puo' essere sospeso una o piu' volte
secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della  sezione  VI,  in  ogni
caso per un periodo complessivamente non superiore a trenta giorni. 
    La segreteria tecnica comunica  la  decisione  sul  ricorso  alle
parti, secondo quanto previsto nel paragrafo 3 della sezione  VI,  e,
per conoscenza, al prefetto.