Allegato 1 Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale 1. Tempistica e aree di regolazione del programma 2012-2015. Per l'anno 2012 sono in particolare considerate, ai fini dell'individuazione di specifici interventi di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche, le seguenti aree: a. Anagrafe, elettorale e stato civile; b. Previdenza; c. Difesa. Per gli anni 2013-2014 sono in particolare considerate, ai fini dell'individuazione di specifici interventi di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche, le seguenti aree: a. Immigrazione e cittadinanza; b. Lavoro pubblico e privato; c. Esteri; d. Ambiente. Per l'anno 2015 sono in particolare considerate, ai fini dell'individuazione di specifici interventi di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche, le seguenti aree: a. Istruzione; b. Beni culturali; c. Giustizia. 2. Metodologie di consultazione. Per assicurare la partecipazione e il coinvolgimento anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni statali, regionali e locali, al fine di individuare gli adempimenti amministrativi da semplificare e le conseguenti proposte di semplificazione, e' promossa con cadenza annuale una consultazione della durata di almeno sessanta giorni; La consultazione di cui al comma precedente e' realizzata attraverso i seguenti canali: a. le amministrazioni partecipano trasmettendo i propri contributi all'indirizzo di posta elettronica pubblicato sul sito del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, b. i dipendenti delle pubbliche amministrazioni partecipano attraverso un sistema di consultazione on line accessibile dal sito del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. E' assicurato il coinvolgimento dell'Anci, dell'UPI e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, a seconda dei livelli di governo interessati dalla consultazione, nella fase di promozione e raccolta delle proposte, nonche' nella fase di analisi e valutazione ai fini dell'elaborazione degli interventi di semplificazione. 3. Riduzione degli oneri. Per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, all'interno delle aree di regolazione individuate e sulla base delle attivita' di partecipazione e consultazione, il Governo provvede mediante i regolamenti di cui all'art. 3, comma 3-quater del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione dei piani di cui al comma 3-quinquies, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35. Ove la consultazione di cui al punto 2 ne evidenzi l'opportunita', possono essere comunque realizzati o anticipati con le medesime procedure, ulteriori interventi di riduzione degli oneri amministrativi in aree diverse da quelle espressamente indicate nel crono programma di cui al punto 1.