IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili; Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 3, comma 7, secondo cui, nell'ambito dei poteri in materia tariffaria attribuiti all'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito: Autorita') conservano efficacia il provvedimento Cip 6/92 ed i relativi aggiornamenti; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, c.3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi Gestore dei Servizi Energetici Spa, di seguito: GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorita' in applicazione del criterio del costo evitato (di seguito: CEC); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 2, comma 141, secondo cui il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento Cip 6/92 e' determinato dall'Autorita', tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale; Vista la deliberazione 8 luglio 1999, n. 81 concernente aggiornamento dei prezzi di cessione dell'energia elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate ai sensi degli articoli 20, comma 1 e 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, con cui l'Autorita' aveva modificato i valori del consumo specifico inizialmente definiti dal provvedimento Cip n. 6/92, al fine di tenere conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione; Vista la deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2006, n. 249/06, con cui, a seguito della scadenza dell'accordo Snam/Confindustria al 31 Dicembre 2006, l'Autorita' fissa i nuovi criteri per l'aggiornamento della componente CEC a partire dal 1° gennaio 2007; Vista la deliberazione dell'Autorita' 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08, con cui l'Autorita' ha ridefinito i criteri di aggiornamento del CEC al fine di tener conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale come stabilito dalla legge n. 244/2007; Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 e in particolare l'art. 30, comma 15, secondo cui "In conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e' aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresi' conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorita' n. 249/06 del 15 novembre 2006"; Vista la deliberazione 24 settembre 2009 - PAS 16/09 con la quale l'Autorita' formula la proposta di cui al punto precedente limitatamente all'acconto del CEC per il quarto trimestre 2009, rimandando ad un successivo provvedimento - da adottarsi in esito ad ulteriori approfondimenti- la formulazione della proposta per la definizione delle modalita' di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto a partire dal conguaglio dell'anno 2009; Viste le deliberazioni 29 aprile 2010 - PAS 8/10 e PAS 9/10 con cui l'Autorita' formula rispettivamente la proposta per la definizione dei valori a conguaglio della componente CEC per l'anno 2009 e per la definizione delle modalita' di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto, di cui alla citata legge n. 99/2009; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2010 con cui e' fissato il valore del CEC a conguaglio per l'anno 2009; Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 3 febbraio 2011 e 8 giugno 2011 con cui, nelle more dell'attuazione dell'art. 30, comma 15, della legge 99/09, sono stati rispettivamente individuati il valore di acconto per il primo trimestre dell'anno 2011 e il valore di conguaglio per l'anno 2010 della componente CEC; Visto il parere 130/2011 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 marzo 2012 secondo cui "la Sezione ritiene che l'art. 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n.99, debba trovare applicazione anche in riferimento alle iniziative prescelte di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481" Considerato che con la deliberazione PAS 9/10, l'Autorita' ha proposto di dare attuazione alle disposizioni introdotte dalla legge n. 99/09, tenendo conto ai fini dell'aggiornamento del CEC, anche dell'evoluzione dell'efficienza di conversione; Ritenuto di condividere la proposta di cui alla delibera dell'Autorita' PAS 9/10 sulle modalita' per l'aggiornamento dei valori di acconto e di conguaglio del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento Cip 6/92, sia con riferimento all'utilizzo di un prezzo medio del combustibile convenzionale coerente con l'attuale struttura dei costi del mercato all'ingrosso del gas naturale di cui al TIVG, che con riferimento all'applicazione dei coefficienti di consumo specifico definiti dalla delibera della medesima Autorita' n. 81/99 onde tener conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione ivi comprese le relative deroghe; Ritenuto di individuare nel GSE il soggetto delegato all'accertamento del possesso dei requisiti ai fini del riconoscimento delle deroghe ai fini dell'applicazione dei coefficienti di consumo specifico sulla base di una procedura preventivamente sottoposta all'approvazione del Ministero; Decreta: Art. 1 Quantificazione del CEC a conguaglio a partire dall'anno 2010 1. A partire dal 1° gennaio 2010, il CEC, espresso in c€/kWh con due cifre decimali, e' pari al prodotto tra: a) il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, calcolato secondo le modalita' riportate nell'art. 2 e b) i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'art. 3.