IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare  l'art.  22,
comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti
di produzione di energia elettrica  a  mezzo  di  fonte  rinnovabile,
vengono  stabiliti  criteri  e   termini   per   la   definizione   e
l'aggiornamento da parte del Comitato  Interministeriale  Prezzi  (di
seguito: CIP) dei prezzi di ritiro  dell'energia  prodotta  da  fonti
rinnovabili; 
  Visto  il  provvedimento  del  CIP  29  aprile  1992,  n.  6,  come
modificato e integrato dal decreto del Ministro  dell'Industria,  del
Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento
Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in  particolare  l'art.
3, comma 7, secondo cui, nell'ambito dei poteri in materia tariffaria
attribuiti  all'Autorita'  per  l'Energia  Elettrica  e  il  Gas  (di
seguito: Autorita') conservano efficacia il provvedimento Cip 6/92 ed
i relativi aggiornamenti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  ed   in
particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di  energia
elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, c.3, ritirata dal  Gestore
della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi Gestore dei  Servizi
Energetici  Spa,  di  seguito:  GSE)  viene  corrisposto  un   prezzo
determinato dall'Autorita' in applicazione  del  criterio  del  costo
evitato (di seguito: CEC); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in  particolare  l'art.
2, comma 141, secondo cui il valore medio del prezzo  del  metano  ai
fini dell'aggiornamento di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del
provvedimento Cip 6/92 e' determinato dall'Autorita',  tenendo  conto
dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale; 
  Vista  la  deliberazione  8  luglio   1999,   n.   81   concernente
aggiornamento dei prezzi di cessione  dell'energia  elettrica  e  dei
contributi riconosciuti  alla  nuova  energia  prodotta  da  impianti
utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate ai  sensi  degli  articoli
20, comma 1 e 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, con  cui
l'Autorita'  aveva  modificato  i  valori   del   consumo   specifico
inizialmente definiti dal provvedimento  Cip  n.  6/92,  al  fine  di
tenere conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2006, n.  249/06,
con cui, a seguito della scadenza dell'accordo Snam/Confindustria  al
31  Dicembre  2006,   l'Autorita'   fissa   i   nuovi   criteri   per
l'aggiornamento della componente CEC a partire dal 1° gennaio 2007; 
  Vista la deliberazione  dell'Autorita'  21  ottobre  2008,  ARG/elt
154/08, con cui l'Autorita' ha ridefinito i criteri di  aggiornamento
del CEC al fine di tener conto dell'effettiva struttura dei costi nel
mercato del gas naturale come stabilito dalla legge n. 244/2007; 
  Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 e  in  particolare  l'art.  30,
comma 15, secondo cui "In conformita' a quanto previsto dall'art.  2,
comma 141,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  a  decorrere
dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su
proposta  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,   e'
aggiornato trimestralmente  il  valore  della  componente  del  costo
evitato  di  combustibile  di  cui  al  provvedimento  del   Comitato
interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile  1992,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere  in
acconto fino alla fissazione del valore annuale di  conguaglio.  Tali
aggiornamenti sono effettuati sulla base di  periodi  trimestrali  di
registrazione  delle  quotazioni  dei   prodotti   del   paniere   di
riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas
naturale di cui al punto 3  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per  tener
conto delle dinamiche di prezzo  dei  prodotti  petroliferi,  tenendo
altresi' conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi
restando i criteri di calcolo del costo evitato  di  combustibile  di
cui alla deliberazione della medesima  Autorita'  n.  249/06  del  15
novembre 2006"; 
  Vista la deliberazione 24 settembre 2009 - PAS 16/09 con  la  quale
l'Autorita'  formula  la  proposta  di  cui   al   punto   precedente
limitatamente all'acconto del  CEC  per  il  quarto  trimestre  2009,
rimandando ad un successivo provvedimento - da adottarsi in esito  ad
ulteriori approfondimenti- la  formulazione  della  proposta  per  la
definizione delle modalita' di aggiornamento del CEC a  conguaglio  e
in acconto a partire dal conguaglio dell'anno 2009; 
  Viste le deliberazioni 29 aprile 2010 - PAS 8/10 e PAS 9/10 con cui
l'Autorita' formula rispettivamente la proposta  per  la  definizione
dei valori a conguaglio della componente CEC per l'anno 2009 e per la
definizione delle modalita' di aggiornamento del CEC a  conguaglio  e
in acconto, di cui alla citata legge n. 99/2009; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  12  luglio
2010 con cui e' fissato il valore del CEC  a  conguaglio  per  l'anno
2009; 
  Visti i decreti del Ministro dello sviluppo  economico  3  febbraio
2011 e 8 giugno 2011 con cui, nelle  more  dell'attuazione  dell'art.
30,  comma  15,  della  legge  99/09,  sono   stati   rispettivamente
individuati il valore di acconto per  il  primo  trimestre  dell'anno
2011 e il valore di conguaglio per l'anno 2010 della componente CEC; 
  Visto  il  parere  130/2011  del  Consiglio   di   Stato   espresso
nell'adunanza del 21 marzo 2012 secondo cui "la Sezione  ritiene  che
l'art. 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n.99, debba  trovare
applicazione anche in riferimento alle iniziative  prescelte  di  cui
all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481" 
  Considerato che con  la  deliberazione  PAS  9/10,  l'Autorita'  ha
proposto di dare attuazione alle disposizioni introdotte dalla  legge
n. 99/09, tenendo conto ai fini  dell'aggiornamento  del  CEC,  anche
dell'evoluzione dell'efficienza di conversione; 
  Ritenuto  di  condividere  la  proposta  di   cui   alla   delibera
dell'Autorita' PAS  9/10  sulle  modalita'  per  l'aggiornamento  dei
valori di acconto e di conguaglio del costo evitato  di  combustibile
di cui al provvedimento Cip 6/92, sia con riferimento all'utilizzo di
un prezzo medio del combustibile convenzionale coerente con l'attuale
struttura dei costi del mercato all'ingrosso del gas naturale di  cui
al TIVG, che con riferimento  all'applicazione  dei  coefficienti  di
consumo specifico definiti dalla delibera della medesima Autorita' n.
81/99 onde tener conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione
ivi comprese le relative deroghe; 
  Ritenuto   di   individuare   nel   GSE   il   soggetto    delegato
all'accertamento   del   possesso   dei   requisiti   ai   fini   del
riconoscimento  delle   deroghe   ai   fini   dell'applicazione   dei
coefficienti  di  consumo  specifico  sulla  base  di  una  procedura
preventivamente sottoposta all'approvazione del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Quantificazione del CEC a conguaglio 
                      a partire dall'anno 2010 
 
  1. A partire dal 1° gennaio 2010, il CEC, espresso  in  c€/kWh  con
due cifre decimali, e' pari al prodotto tra: 
    a) il prezzo medio del combustibile  convenzionale,  espresso  in
c€/mc  con  due  cifre  decimali,  calcolato  secondo  le   modalita'
riportate nell'art. 2 e 
    b) i valori del consumo specifico, espresso  in  mc/kWh,  di  cui
all'art. 3.