Art. 2 Calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini del CEC a conguaglio 1. Il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC e' pari, ogni anno, alla somma delle seguenti tre componenti, ciascuna espressa in c€/mc con due cifre decimali: a) la componente convenzionale relativa al solo valore del gas naturale (CEC gas ) di cui al comma 2; b) la componente relativa al trasporto (CEC trasp ) di cui al comma 3; c) la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso (CEC com ) di cui al comma 4. 2. La CEC gas e' pari alla media aritmetica dei valori trimestrali CECt gas , ciascuno pari al corrispettivo QEt di cui all'art. 6, comma 6.1, lettera b), del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo calcolato come indicato nei commi 6.2 e 6.3 del medesimo provvedimento. 3. La CEC trasp e' pari alla media aritmetica dei valori mensili CECm trasp calcolati, relativamente all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip n. 6/92, applicando la regolazione definita dall'Autorita' in materia di tariffe e di accesso al servizio di trasporto del gas naturale e vigente nel mese m-esimo. 4. La CEC com e' pari alla media aritmetica dei valori trimestrali CECt com , ciascuno pari al corrispettivo QCI di cui all'art. 6, comma 6.1, lettera a), del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo.