Art. 2 
 
              Calcolo del prezzo medio del combustibile 
             convenzionale ai fini del CEC a conguaglio 
 
  1. Il prezzo medio del combustibile  convenzionale  ai  fini  della
determinazione del CEC e' pari, ogni anno, alla somma delle  seguenti
tre componenti, ciascuna espressa in c€/mc con due cifre decimali: 
    a) la componente convenzionale relativa al solo  valore  del  gas
naturale (CEC gas ) di cui al comma 2; 
    b) la componente relativa al trasporto (CEC trasp  )  di  cui  al
comma 3; 
    c) la  componente  relativa  al  margine  di  commercializzazione
all'ingrosso (CEC com ) di cui al comma 4. 
  2. La CEC gas e' pari alla media aritmetica dei valori  trimestrali
CECt gas , ciascuno pari al corrispettivo  QEt  di  cui  all'art.  6,
comma 6.1, lettera  b),  del  TIVG,  vigente  nel  trimestre  t-esimo
calcolato  come  indicato  nei  commi  6.2   e   6.3   del   medesimo
provvedimento. 
  3. La CEC trasp e' pari alla media aritmetica  dei  valori  mensili
CECm trasp calcolati, relativamente all'impianto di  riferimento  per
il provvedimento Cip n.  6/92,  applicando  la  regolazione  definita
dall'Autorita' in materia di tariffe e  di  accesso  al  servizio  di
trasporto del gas naturale e vigente nel mese m-esimo. 
  4. La CEC com e' pari alla media aritmetica dei valori  trimestrali
CECt com , ciascuno pari al corrispettivo  QCI  di  cui  all'art.  6,
comma 6.1, lettera a), del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo.