Art. 3 
 
 
            Valori del consumo specifico ai fini del CEC 
 
  1. I valori del consumo specifico, espressi in mc/kWh, fatto  salvo
quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, sono pari a: 
    a) 0,227 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio entro il 31
dicembre 1996; 
    b) 0,215 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio
1997- 1998; 
    c) 0,207 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio
1999- 2000; 
    d) 0,199 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio
2001- 2002 e negli anni successivi. 
  A tal fine, fa fede la data in cui e'  stato  effettuato  il  primo
parallelo. 
  2. Nel caso di impianti  entrati  in  esercizio  a  partire  dall'1
gennaio 1997 relativamente ai quali si accerti che la  maggior  parte
dei  costi  afferenti  l'acquisto  e  la  costruzione   dell'impianto
derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31  dicembre  1994,
si applicano i valori del consumo specifico  previsti  dal  comma  1,
lettera a). 
  3. Nel caso di impianti  entrati  in  esercizio  a  partire  dall'1
gennaio 1999 relativamente ai quali si accerti che la  maggior  parte
dei  costi  afferenti  l'acquisto  e  la  costruzione   dell'impianto
derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31  dicembre  1996,
si applicano i valori del consumo specifico  previsti  dal  comma  1,
lettera b). 
  4. Nel caso di impianti  entrati  in  esercizio  a  partire  dall'1
gennaio 2001 relativamente ai quali si accerti che la  maggior  parte
dei  costi  afferenti  l'acquisto  e  la  costruzione   dell'impianto
derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31  dicembre  1998,
si applicano i valori del consumo specifico  previsti  dal  comma  1,
lettera c). 
  5. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto  il
GSE   sottopone   al   Ministero   dello   sviluppo   economico   per
l'approvazione la procedura per accertare il possesso  dei  requisiti
ai fini dell'applicazione delle deroghe previste ai commi 2, 3  e  4.
Una volta approvata la procedura e' pubblicata sul sito internet  del
GSE. 
  6. I soggetti interessati all'applicazione dei  commi  2,  3  e  4,
sulla base della procedura di cui  al  comma  5,  richiedono  al  GSE
l'applicazione della relativa  deroga,  allegando  la  documentazione
tecnica ed economica necessaria a dimostrarne il fondamento. Il  GSE,
con  propria  istruttoria  da  concludersi  entro  120  giorni  dalla
presentazione dell'istanza, valuta  la  sussistenza  dei  presupposti
atti  a  consentire  l'applicazione  di  tali  disposizioni   dandone
comunicazione al produttore. 
  7. Ai fini dell'applicazione delle deroghe di cui ai commi 2, 3 e 4
per la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la  costruzione
dell'impianto si intende  almeno  il  51%  dei  costi  sostenuti  per
l'acquisto del macchinario e  degli  altri  componenti  significativi
necessari per la generazione di energia elettrica.