Art. 3 Valori del consumo specifico ai fini del CEC 1. I valori del consumo specifico, espressi in mc/kWh, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, sono pari a: a) 0,227 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1996; b) 0,215 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997- 1998; c) 0,207 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999- 2000; d) 0,199 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 2001- 2002 e negli anni successivi. A tal fine, fa fede la data in cui e' stato effettuato il primo parallelo. 2. Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 1997 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1994, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 1, lettera a). 3. Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 1999 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1996, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 1, lettera b). 4. Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 2001 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1998, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 1, lettera c). 5. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione la procedura per accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'applicazione delle deroghe previste ai commi 2, 3 e 4. Una volta approvata la procedura e' pubblicata sul sito internet del GSE. 6. I soggetti interessati all'applicazione dei commi 2, 3 e 4, sulla base della procedura di cui al comma 5, richiedono al GSE l'applicazione della relativa deroga, allegando la documentazione tecnica ed economica necessaria a dimostrarne il fondamento. Il GSE, con propria istruttoria da concludersi entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, valuta la sussistenza dei presupposti atti a consentire l'applicazione di tali disposizioni dandone comunicazione al produttore. 7. Ai fini dell'applicazione delle deroghe di cui ai commi 2, 3 e 4 per la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto si intende almeno il 51% dei costi sostenuti per l'acquisto del macchinario e degli altri componenti significativi necessari per la generazione di energia elettrica.