Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. Ai fini della determinazione del CEC a conguaglio per l'anno 2011, il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale e' pari a 35,15 c€/mc, derivante dalla somma delle seguenti componenti: a. componente convenzionale relativa al valore del gas naturale CEC gas pari a 29,13 c€/mc; b. componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso CEC comm pari a 3,58 c€/mc; c. componente relativa al trasporto CEC trasp pari a 2,44 c€/mc 2. Il valore del CEC a conguaglio per l'anno 2011, espresso in c€/kWh e definito come prodotto tra prezzo medio del combustibile convenzionale, di cui al comma 1, e valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, definiti dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione dell'Autorita' n. 81/99 e' pari a: 7,98 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1996; 7,56 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), entrati in esercizio nel biennio 1997-1998; 7,28 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), entrati in esercizio nel biennio 1999-2000; 6,99 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), entrati in esercizio nel biennio 2001-2002. 3. Il valore di acconto del CEC per l'anno 2012 e' pari al valore di conguaglio del CEC per l'anno 2011 come definito al comma 2. 4. L'aggiornamento del valore del prezzo medio di combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC in acconto e la determinazione del valore a conguaglio sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, rispettivamente entro il giorno 30 del primo mese del trimestre di riferimento e entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. 5. Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Lo stesso decreto e' trasmesso al Gestore dei servizi energetici e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico. Roma, 20 novembre 2012 Il Ministro: Passera