Art. 6 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Ai fini della determinazione del CEC  a  conguaglio  per  l'anno
2011, il valore del prezzo medio del  combustibile  convenzionale  e'
pari a 35,15 c€/mc, derivante dalla somma delle seguenti componenti: 
    a. componente convenzionale relativa al valore del  gas  naturale
CEC gas pari a 29,13 c€/mc; 
    b.  componente  relativa  al   margine   di   commercializzazione
all'ingrosso CEC comm pari a 3,58 c€/mc; 
    c. componente relativa al trasporto CEC trasp pari a 2,44 c€/mc 
  2. Il valore del CEC a conguaglio  per  l'anno  2011,  espresso  in
c€/kWh e definito come prodotto tra  prezzo  medio  del  combustibile
convenzionale, di cui al comma 1, e  valori  del  consumo  specifico,
espresso in mc/kWh, definiti dal provvedimento Cip n.  6/92  e  dalla
deliberazione dell'Autorita' n. 81/99 e' pari a: 
    7,98 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
a) entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1996; 
    7,56 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
b), entrati in esercizio nel biennio 1997-1998; 
    7,28 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
c), entrati in esercizio nel biennio 1999-2000; 
    6,99 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
d), entrati in esercizio nel biennio 2001-2002. 
  3. Il valore di acconto del CEC per l'anno 2012 e' pari  al  valore
di conguaglio del CEC per l'anno 2011 come definito al comma 2. 
  4. L'aggiornamento del valore  del  prezzo  medio  di  combustibile
convenzionale ai fini della determinazione del CEC in  acconto  e  la
determinazione del valore a conguaglio sono stabiliti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico,  su  proposta  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, rispettivamente entro il giorno 30  del
primo mese  del  trimestre  di  riferimento  e  entro  il  30  aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento. 
  5. Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello  sviluppo
economico  ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo   alla   sua
pubblicazione. Lo stesso decreto e' trasmesso al Gestore dei  servizi
energetici e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico. 
    Roma, 20 novembre 2012 
 
                                                 Il Ministro: Passera