Art. 4 
 
 
             Adempimenti relativi alle operazioni attive 
                      del cedente o prestatore 
 
  1. Per le operazioni di cui all'art.  1  il  cedente  o  prestatore
adempie gli obblighi  di  cui  al  titolo  secondo  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  2. Le operazioni di cui all'art. 1 concorrono a formare il relativo
volume  d'affari  del  cedente  o  prestatore  e   partecipano   alla
determinazione della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
con riferimento all'anno in cui le operazioni sono effettuate. 
  3.  Le  operazioni  di  cui  all'art.  1   sono   computate   nella
liquidazione periodica relativa al mese o  trimestre  nel  corso  del
quale e' incassato il corrispettivo, ovvero scade il  termine  di  un
anno dal momento di effettuazione dell'operazione. 
  4.  Nel  caso  in  cui  sia  effettuato  un  incasso  parziale  del
corrispettivo, l'imposta diventa  esigibile  ed  e'  computata  nella
liquidazione periodica  nella  proporzione  esistente  fra  la  somma
incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione. 
  5. Le fatture emesse in sede di applicazione delle disposizioni  di
cui al  presente  decreto  recano  l'annotazione  che  si  tratta  di
operazione con «IVA per cassa», con  l'indicazione  dell'art.  32-bis
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.