Art. 5 
 
 
            Adempimenti relativi alle operazioni passive 
                      del cedente o prestatore 
 
  1.  Il  diritto  alla  detrazione  dell'imposta  relativa  ai  beni
acquistati o servizi ricevuti e' esercitato, ai sensi degli  articoli
19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
1972, n. 633, a partire dal momento in cui i  relativi  corrispettivi
sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui  l'imposta
diviene esigibile secondo le  regole  ordinarie  ed  alle  condizioni
esistenti in tale momento. 
  2. Nel caso  in  cui  sia  effettuato  un  pagamento  parziale  del
corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in  capo
al cedente o prestatore nella  proporzione  esistente  fra  la  somma
pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.