Art. 7 
 
 
                        Termine dell'opzione 
 
  1. Qualora nel corso  dell'anno  sia  superato  il  limite  di  due
milioni di euro di volume d'affari, le disposizioni di cui all'art. 1
non si applicano  alle  operazioni  attive  e  passive  effettuate  a
partire dal mese successivo a  quello  in  cui  il  limite  e'  stato
superato. 
  2.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  ovvero  in  caso  di  revoca
dell'opzione, nella liquidazione relativa all'ultimo mese in  cui  e'
stata applicata l'IVA per cassa e'  computato  a  debito  l'ammontare
dell'imposta,  che  non  risulti  ancora   versata,   relativa   alle
operazioni effettuate ed i cui corrispettivi non  sono  stati  ancora
incassati.  A  partire  dalla   stessa   liquidazione   puo'   essere
esercitato,  ai  sensi  dell'art.  19  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972,  il  diritto  alla
detrazione dell'imposta, che non risulti  ancora  detratta,  relativa
agli acquisti effettuati ed i cui corrispettivi non sono stati ancora
pagati.