Art. 7 Termine dell'opzione 1. Qualora nel corso dell'anno sia superato il limite di due milioni di euro di volume d'affari, le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite e' stato superato. 2. Nel caso di cui al comma 1, ovvero in caso di revoca dell'opzione, nella liquidazione relativa all'ultimo mese in cui e' stata applicata l'IVA per cassa e' computato a debito l'ammontare dell'imposta, che non risulti ancora versata, relativa alle operazioni effettuate ed i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. A partire dalla stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai sensi dell'art. 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'imposta, che non risulti ancora detratta, relativa agli acquisti effettuati ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.