Art. 2 
 
  1. Gli interventi di cui al  precedente  art.  1  sono  subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252. 
  2. Ai sensi del comma 35  dell'art.  5  del decreto  ministeriale 8
agosto 2000, n. 593, e'  data  facolta'  al  soggetto  proponente  di
richiedere  una  anticipazione  per  un  importo  massimo   del   30%
dell'intervento concesso dalla JU ARTEMIS.  Ove  detta  anticipazione
sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita  da
fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 
  3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per ciascun soggetto proponente del costo ammesso  e  della  relativa
quota di contributo. 
  4. Le date di inizio e di fine delle attivita' progettuali potranno
essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare  MIUR  n.
5172 del 6 agosto 2009.