IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 
  Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003); 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  "Visti
Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministero della salute  n.  53  del  29  marzo
2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica  il
regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  "Interventi
correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5  della  legge  222/2007  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  "Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata"; 
  Vista la determina con la quale la societa' SCHERING-PLOUGH  EUROPE
ha  ottenuto  l'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   del
medicinale PEGINTRON; 
  Visto l'accordo integrativo dell'1-2 agosto 2012, con cui l'Azienda
si impegna a praticare uno sconto aggiuntivo del 5%,  sul  prezzo  Ex
Factory per tutte le confezioni (13,27% complessivo per le confezioni
che gia' applicano uno sconto obbligatorio alle strutture pubbliche); 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  PEGINTRON  (interferone  alfa   2B   pegilato)   e'
rinegoziato senza modifica  di  prezzo  alle  condizioni  attualmente
vigenti: 
  Confezione: 
    50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1  flaconcino
vetro +1 fiala vetro uso sottocutaneo; 
    AIC n. 034852018/E (in base 10) 117M5L (in base 32); 
  Confezione: 
    80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1  flaconcino
vetro +1 fiala vetro uso sottocutaneo; 
    AIC n. 034852069/E (in base 10) 117M75 (in base 32); 
  Confezione: 
    100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino
vetro +1 fiala vetro uso sottocutaneo; 
    AIC n. 034852119/E (in base 10) 117M8R (in base 32); 
  Confezione: 
    120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino
vetro +1 fiala vetro uso sottocutaneo; 
    AIC n. 034852160/E (in base 10) 117MB0 (in base 32); 
  Confezione: 
    150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino
vetro +1 fiala vetro uso sottocutaneo; 
    AIC n. 034852210/E (in base 10) 117MCL (in base 32); 
  Confezione: 
    50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in  cartuccia
a due scomparti in 1 penna preriempita  +  1  ago  +  2  tamponi  uso
sottocutaneo; 
    AIC n. 034852311/E (in base 10) 117MGR (in base 32); 
  Confezione: 
    80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in  cartuccia
a due scomparti in 1 penna preriempita  +  1  ago  +  2  tamponi  uso
sottocutaneo; 
    AIC n. 034852350/E (in base 10) 117MHY (in base 32); 
  Confezione: 
    100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia
a due scomparti in 1 penna preriempita  +  1  ago  +  2  tamponi  uso
sottocutaneo; 
    AIC n. 034852398/E (in base 10) 117MKG (in base 32); 
  Confezione: 
    120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia
a due scomparti in 1 penna preriempita  +  1  ago  +  2  tamponi  uso
sottocutaneo; 
    AIC n. 034852436/E (in base 10) 117MLN (in base 32); 
  Confezione: 
    150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia
a due scomparti in 1 penna preriempita  +  1  ago  +  2  tamponi  uso
sottocutaneo; 
    AIC n. 034852475/E (in base 10) 117MMV (in base 32); 
  Sconto alle strutture pubbliche  sul  prezzo  ex  Factory  come  da
condizioni negoziali.