Art. 2 
 
 
                     Strutture della Presidenza 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto
legislativo, sono Uffici di diretta collaborazione del Presidente: 
    a)  l'Ufficio  del  Presidente,  comprensivo   della   Segreteria
particolare; 
    b) l'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente; 
    c) l'Ufficio del consigliere diplomatico; 
    d) l'Ufficio del consigliere militare. 
  2. Costituiscono strutture generali  della  Presidenza  i  seguenti
Dipartimenti e Uffici di cui il Presidente si avvale per le  funzioni
di   indirizzo   e   coordinamento   relative   a   specifiche   aree
politico-istituzionali: 
    a) Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
    b)  Dipartimento   per   la   digitalizzazione   della   pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica; 
    c) Dipartimento della funzione pubblica; 
    d) Dipartimento della gioventu' e del Servizio civile nazionale; 
    e) Dipartimento per le pari opportunita'; 
    f) Dipartimento per le politiche antidroga; 
    g) Dipartimento per le politiche europee; 
    h) Dipartimento per le politiche della famiglia; 
    i) Dipartimento per la programmazione e  il  coordinamento  della
politica economica; 
    j) Dipartimento della protezione civile; 
    k) Dipartimento per i rapporti con il Parlamento; 
    l) Dipartimento per le riforme istituzionali; 
    m) Dipartimento per lo sviluppo  delle  economie  territoriali  e
delle aree urbane; 
    n) Ufficio per il programma di Governo; 
    o) Ufficio  di  segreteria  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano; 
    p)  Ufficio  di  segreteria  della  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali. 
  3. Costituiscono strutture generali  della  Presidenza  i  seguenti
Dipartimenti e Uffici di supporto al Presidente per l'esercizio delle
funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale, nonche'  per
il supporto tecnico-gestionale: 
    a) Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; 
    b) Dipartimento per il coordinamento amministrativo; 
    c) Dipartimento per l'informazione e l'editoria; 
    d) Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita'; 
    e) Ufficio del Segretario generale; 
    f) Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri; 
    g) Dipartimento  per  le  politiche  di  gestione,  promozione  e
sviluppo delle risorse umane e strumentali; 
    h) Ufficio  del  bilancio  e  per  il  riscontro  di  regolarita'
amministrativo-contabile; 
    i) Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze. 
  4. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla
cui responsabilita' non siano affidate  strutture  generali,  possono
essere  istituite,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  4,  del  decreto
legislativo, apposite strutture di missione. La  stessa  disposizione
si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle
cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura. 
  5. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto,  gli  organi
collegiali  istituiti  stabilmente  o   temporaneamente   presso   la
Presidenza  si  avvalgono  del  supporto   di   strutture   che   non
costituiscono Uffici dirigenziali e che fanno  capo  al  Dipartimento
per le politiche di gestione, promozione  e  sviluppo  delle  risorse
umane e strumentali. 
  6. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi,
costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le
strutture di supporto dei commissari straordinari nominati  ai  sensi
dell'art. 11 della legge. 
  7.  Le  strutture  di  cui  ai  commi  4  e  6  devono   avvalersi,
preferibilmente, di personale dirigenziale  e  non  dirigenziale  dei
ruoli della Presidenza. 
  8. I soggetti preposti  a  strutture  generali  o  equiparate  sono
responsabili, secondo le disposizioni  del  presente  decreto,  della
funzionalita'  dell'Ufficio  e  della  utilizzazione   ottimale   del
personale a questo assegnato. 
  9. Nell'ambito e sotto  la  vigilanza  della  Presidenza  opera  la
Scuola superiore della pubblica amministrazione, istituzione di  alta
formazione  e  ricerca,  disciplinata  dal  decreto  legislativo   1°
dicembre 2009, n. 178.