Art. 28 
 
 
         Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
 
  1. Il Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi  e'  la
struttura di supporto al Presidente nella funzione  di  coordinamento
dell'attivita'  normativa.  Assicura  altresi'  alla  Presidenza   la
consulenza   giuridica   di   carattere    generale,    assiste    il
Sottosegretario alla Presidenza e il Segretario generale  in  materia
di attivita' normativa. Il Dipartimento: 
    a)  sovrintende  all'iniziativa   legislativa   e   all'attivita'
normativa del Governo. 
In particolare: 
  1) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa  e
dell'attivita' normativa del Governo; 
  2)  verifica  la  conformita'  alle  disposizioni   costituzionali,
europee e al programma di Governo; 
  3) verifica il corretto  uso  delle  fonti  ed  in  particolare  la
sussistenza  dei  presupposti  per  il  ricorso   alla   decretazione
d'urgenza; 
  4) cura la qualita' dei testi normativi sotto un profilo formale  e
sostanziale, anche  con  riguardo  ai  processi  di  semplificazione,
riassetto e riordino della normativa vigente; 
  5) verifica,  con  l'ausilio  delle  amministrazioni  dotate  delle
necessarie  competenze  tecniche,   le   relazioni   e   le   analisi
appositamente previste e predisposte a corredo degli  atti  normativi
del Governo; 
  6)  provvede  all'istruttoria  degli  emendamenti,  governativi   e
parlamentari, relativi ai provvedimenti legislativi; 
  7) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi; 
  8) verifica  le  relazioni  predisposte  dalle  amministrazioni  su
richiesta degli organi parlamentari; 
  9) cura, in collegamento con gli organi  istituzionali  competenti,
gli adempimenti preliminari necessari per  l'espressione  dei  pareri
sugli  atti  normativi   del   Governo,   da   parte   degli   organi
costituzionali, delle Autorita' indipendenti e  delle  Conferenze  di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
    b) cura l'elaborazione delle metodologie in tema  di  Analisi  di
Impatto della Regolamentazione (AIR),  di  Analisi  tecnico-normativa
(ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR),  coordina
e sovrintende all'applicazione della disciplina in  materia  di  AIR,
ATN e  VIR,  anche  con  riferimento  all'attuazione  delle  relative
procedure nelle pubbliche  amministrazioni  ed  alla  formazione  del
relativo personale; 
    c) elabora regole tecniche  di  redazione  dei  testi  normativi,
compie  le  analisi  e   formula   le   proposte   di   revisione   e
semplificazione dell'ordinamento normativo esistente; 
    d) collabora con il Dipartimento delle  politiche  europee  nella
fase ascendente del processo di  adozione  dei  regolamenti  e  delle
direttive  europee,  nonche'  nelle  procedure  d'infrazione  avviate
dall'Unione europea; 
    e) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione  in
sede nazionale della normativa  europea,  l'esame  preliminare  della
situazione normativa ed economica  interna  e  la  valutazione  delle
conseguenze  dell'introduzione  delle  norme   europee   sull'assetto
interno; 
    f) svolge attivita' di studio, ricerca e documentazione giuridica
e parlamentare ed ogni altra attivita' che ad  esso  venga  affidata,
nell'ambito   delle   proprie   competenze,   dal   Presidente,   dal
Sottosegretario alla Presidenza o dal Segretario generale; 
    g) cura, in collaborazione  con  gli  organi  costituzionali,  la
classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente; 
    h) provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle  notizie
relative ad iniziative normative del Governo; 
    i) sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura
dello Stato  e  con  le  amministrazioni  interessate,  le  attivita'
concernenti  il  contenzioso  dinanzi  alle  Corti  internazionali  e
dinanzi alle giurisdizioni  nazionali  che  abbia  quale  legittimato
attivo o passivo  la  Presidenza,  con  esclusione  degli  affari  in
materia di lavoro e di protezione civile; assicura l'attuazione della
legge 9 gennaio 2006, n. 12, e coopera con le  altre  amministrazioni
competenti  nell'individuazione  delle  iniziative   concernenti   la
prevenzione e la repressione delle violazioni  dei  diritti  tutelati
dalla Convenzione europea dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali, fatte salve le competenze del  Ministero  degli  affari
esteri; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalita'  e  i
rapporti con gli  uffici  della  Corte  Costituzionale;  provvede  al
recupero delle somme  e  al  pagamento  delle  spese  concernenti  il
contenzioso di competenza;  assicura,  se  richiesto,  la  consulenza
giuridico-legale di carattere generale per quanto  concerne  la  fase
pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza. 
  2.  Operano   in   raccordo   funzionale   con   il   Dipartimento,
relativamente  alle  materie  di  rispettiva  competenza,  i  settori
legislativi dei Dipartimenti affidati a Ministri  senza  portafoglio,
che integrano  il  Dipartimento  stesso  ove  l'affidamento  venga  a
cessare. 
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu'
di nove servizi. 
  4. Il Dipartimento altresi' si avvale: 
    a) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo, in  aggiunta  al
Capo e ai Vice Capo del Dipartimento stesso, in  posizione  di  fuori
ruolo, di magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  ovvero
avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette; 
    b) di non piu' di otto  unita'  nell'ambito  del  contingente  di
esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6  luglio  2002,  n.
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