Art. 34 
 
 
Dipartimento per le  politiche  di  gestione,  promozione  e sviluppo
                  delle risorse umane e strumentali 
 
  1. Il Dipartimento per  le  politiche  di  gestione,  promozione  e
sviluppo delle risorse umane e strumentali provvede direttamente alla
gestione giuridica ed economica  del  personale,  alla  promozione  e
sviluppo  professionale  dello  stesso;   alla   programmazione   dei
fabbisogni di personale,  anche  dirigenziale;  alla  formazione  del
personale  della  Presidenza  nonche'  ai  rapporti  con  la   Scuola
superiore della  pubblica  amministrazione;  all'istruttoria  per  il
conferimento degli incarichi dirigenziali;  alla  cura  degli  affari
generali e delle attivita' di carattere generale della Presidenza; al
supporto  organizzativo   degli   organi   collegiali,   comitati   e
commissioni operanti in Presidenza; alla gestione e partecipazione  a
moduli o progetti di innovazione nei processi di competenza, anche in
collaborazione con altri Dipartimenti, Istituzioni ed enti vari; alla
fornitura di servizi e alla  stipula  di  convenzioni  e  accordi  di
interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro,
assumendo direttamente la  difesa  dell'Amministrazione  in  sede  di
conciliazione e nei giudizi  del  lavoro  di  primo  grado.  Cura  le
relazioni sindacali ed i rapporti con l'ARAN; cura l'istruttoria  dei
procedimenti   disciplinari   e   in   materia   di   mobbing;   cura
l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse  per
il personale della Presidenza; assicura i servizi di anticamera nelle
sedi di Governo eccetto che nella sede di Palazzo Chigi e  in  quelle
in uso al  Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Il  Dipartimento
coordina, altresi', le attivita' di rilevamento ed  elaborazione  dei
dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della  Presidenza,
nonche' l'interconnessione al sistema statistico nazionale. Presso il
Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, coordinato da  un
dirigente di prima fascia, che assicura la sorveglianza  sanitaria  e
il primo soccorso, in attuazione degli  articoli  25,  41  e  45  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e  che  si  avvale  di  due
dirigenti di seconda fascia  delle  professionalita'  sanitarie  come
previsto nell'apposita sezione distinta del ruolo dei dirigenti delle
professionalita'  sanitarie  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
Ministri. 
  2. Il Dipartimento provvede, altresi', in  un  quadro  unitario  di
programmazione  generale  annuale  e  pluriennale,  coerente  con  le
esigenze di funzionamento  della  Presidenza  e  compatibile  con  le
risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura  ed  alla
gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi attraverso il
sistema messo a disposizione da  Consip  S.p.A.  e,  in  particolare:
provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza;
alla  programmazione  e  alla  realizzazione  delle  opere  e   degli
interventi  manutentivi  dei  locali   e   degli   impianti   ed   al
coordinamento degli interventi strutturali ai fini  dell'applicazione
della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro; predispone e gestisce i programmi di
informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale,  la
progettazione e la gestione dei sistemi informativi  automatizzati  e
di telecomunicazione,  anche  sotto  il  profilo  della  sicurezza  e
riservatezza,  con  esclusione  dei  sistemi  di   comunicazione   di
competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del
Segretario generale. Gestisce le  emergenze  all'interno  delle  sedi
della Presidenza. Il  Dipartimento,  inoltre,  provvede  all'analisi,
alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione  delle  scelte
relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni  e  servizi,
anche  nel  settore  informatico  e  di  telecomunicazione,   nonche'
all'avvio e alla gestione delle  connesse  procedure  amministrative,
ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate  ai  sensi
dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e
dell'art. 58 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  assicurandone
anche il monitoraggio e la gestione operativa quale  referente  unico
della Presidenza. Il Dipartimento provvede, altresi', al  collaudo  e
alla regolare esecuzione delle  opere  e  degli  interventi  o  delle
prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attivita' di prevenzione e
protezione ai sensi della normativa sulla  sicurezza  dei  lavoratori
sui luoghi di lavoro. Al Dipartimento fanno capo  i  compiti  di  cui
all'art. 17 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  recante
«Codice dell'amministrazione digitale», come da ultimo modificato dal
decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, compatibilmente con  le
funzioni istituzionali assegnate e le  esigenze  organizzative  delle
singole strutture della Presidenza  e  secondo  quanto  previsto  dai
decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del
2005. 
  3. Nell'ambito del Dipartimento opera, con autonomia  gestionale  e
secondo le direttive del Segretario generale e del Capo dipartimento,
il  servizio  automezzi  e   passi   che   provvede   alla   gestione
dell'autoparco e alla sicurezza del servizio di trasporto. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di sette  Uffici  e  non
piu' di diciassette servizi.