Art. 36 
 
 
       Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze 
 
  1. L'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il
cerimoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attivita'
di rappresentanza  ufficiale,  provvedendo  anche  all'organizzazione
delle sue visite in  Italia  ed  all'estero.  Comunica  le  opportune
disposizioni  alle  prefetture  ai  fini  del   coordinamento   delle
attivita' di cerimoniale.  Coordina  l'attivita'  protocollare  degli
Organi costituzionali per gli affari di comune  interesse.  Indirizza
istruzioni protocollari agli organi del Governo e  aggiorna  norme  e
prassi protocollari anche ai fini di  consulenza  ad  altri  soggetti
pubblici. Cura le rappresentanze e le adesioni governative.  Coordina
il cerimoniale nazionale delle  visite  pastorali  del  Pontefice  ed
assiste i  Presidenti  emeriti  della  Repubblica  nell'attivita'  di
rappresentanza  ufficiale.  L'Ufficio  altresi'  ha  il  compito   di
assistere il Segretario generale  nello  svolgimento  delle  funzioni
istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della  legge  3
marzo  1951,  n.  178,  istitutiva  dell'Ordine  «Al   merito   della
Repubblica Italiana»; inoltre, a norma del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi
all'autorizzazione  a  fregiarsi   in   Italia   delle   onorificenze
cavalleresche  pontificie,  nonche'  alla  concessione   di   emblemi
araldici. L'Ufficio provvede, altresi', alla conduzione dell'alloggio
del  Presidente  e  gestisce  le  visite  guidate  nelle  sedi  della
Presidenza. 
  2. L'Ufficio si articola in non piu' di quattro servizi e si avvale
di un dirigente, con incarico di livello dirigenziale  generale,  per
lo svolgimento delle funzioni vicarie del responsabile dell'Ufficio.