Art. 8 
 
 
                       Ufficio del Presidente 
 
  1. L'Ufficio del Presidente fornisce assistenza diretta e personale
al  Presidente  ai  fini  dell'espletamento  delle  sue  funzioni  ed
assicura, ove richiesto, il raccordo con gli organi  istituzionali  e
politici.