Art. 2 E' affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni derivanti dal presente decreto, in particolare quelle concernenti l'assegnazione dei certificati ai soggetti aventi diritto, da effettuarsi secondo la ripartizione e per gli importi risultanti dall'elenco allegato al presente decreto. In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - i predetti certificati vengono attribuiti agli intermediari finanziari incaricati dai soggetti creditori, mediante accreditamento dei conti di deposito intrattenuti presso la predetta Societa' dagli intermediari stessi o da intermediari di cui questi ultimi si avvalgono; i predetti intermediari provvederanno a riconoscere i certificati agli aventi diritto. I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i titoli di cui al presente decreto sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili godono dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.