Art. 2 
 
  E' affidata  alla  Banca  d'Italia  l'esecuzione  delle  operazioni
derivanti dal presente decreto,  in  particolare  quelle  concernenti
l'assegnazione  dei  certificati  ai  soggetti  aventi  diritto,   da
effettuarsi secondo la ripartizione  e  per  gli  importi  risultanti
dall'elenco allegato al presente decreto. 
  In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000
tra il Ministero dell'Economia e delle  Finanze  e  la  Monte  Titoli
S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale  n.  143/2000,
citato nelle premesse - i  predetti  certificati  vengono  attribuiti
agli  intermediari  finanziari  incaricati  dai  soggetti  creditori,
mediante accreditamento dei conti di deposito intrattenuti presso  la
predetta Societa' dagli intermediari stessi o da intermediari di  cui
questi ultimi si avvalgono; i predetti intermediari  provvederanno  a
riconoscere i certificati agli aventi diritto. 
  I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e
sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. 
  Ai sensi dell'art. 39 del decreto  legislativo  n.  213  del  1998,
citato nelle premesse, i titoli  di  cui  al  presente  decreto  sono
rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi  diritto;
tali iscrizioni contabili godono dello  stesso  trattamento  fiscale,
comprese le agevolazioni e le esenzioni,  che  la  vigente  normativa
riconosce ai titoli di Stato.