Art. 3 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al  pagamento  degli
interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato  in  unica
soluzione il 1° dicembre 2016, ai certificati emessi con il  presente
decreto si applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21  novembre  1997,  n.
461. 
  Gli interessi sui certificati sono corrisposti in  rate  semestrali
posticipate al 1° giugno e al 1° dicembre  di  ogni  anno.  La  prima
cedola e' pagabile il 1° giugno 2013 e l'ultima il 1° dicembre 2016. 
  Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato  applicando  il
tasso cedolare espresso in termini  percentuali,  all'importo  minimo
del prestito pari a 1.000 euro. 
  Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e'  compreso  nel  valore  nominale  oggetto  di
pagamento.