Art. 3 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 2016, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Gli interessi sui certificati sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno e al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola e' pagabile il 1° giugno 2013 e l'ultima il 1° dicembre 2016. Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro. Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.