Art. 4 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso. 
  2. L'incarico di cui  all'art.  2  del  presente  decreto  comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel  presente  decreto  e  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso  di
perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010. 
  3. L'incarico di cui al citato  art.  2  del  presente  decreto  e'
automaticamente revocato qualora la  Commissione  europea  decida  la
cancellazione  della  protezione  per  la  denominazione  Valdichiana
toscana, ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4 secondo paragrafo. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
      Roma, 26 novembre 2012 
 
                                         Il capo dipartimento: Serino