Art. 3 
 
 
        Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali 
 
   1. Nel decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.267,  e  successive
modificazioni, recante il testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente: 
    «Art. 41-bis (Obblighi di trasparenza  dei  titolari  di  cariche
elettive e  di  governo).  -  1.  Gli  enti  locali  con  popolazione
superiore a  ((  15.000  ))  abitanti  sono  tenuti  a  disciplinare,
nell'ambito della propria autonomia regolamentare,  le  modalita'  di
pubblicita' e trasparenza dello stato patrimoniale  dei  titolari  di
cariche pubbliche elettive  e  di  governo  di  loro  competenza.  La
dichiarazione, da pubblicare annualmente,  ((  nonche'  all'inizio  e
alla fine del mandato )), sul sito  internet  dell'ente  riguarda:  i
dati di reddito  e  di  patrimonio  con  particolare  riferimento  ai
redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e  mobili  registrati
posseduti; le partecipazioni in societa' quotate e  non  quotate;  la
consistenza degli investimenti in titoli  obbligazionari,  titoli  di
Stato, o in altre utilita' finanziarie detenute anche  tramite  fondi
di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie. 
  2. Gli enti  locali  sono  altresi'  tenuti  a  prevedere  sanzioni
amministrative per la mancata o parziale  ottemperanza  all'onere  di
cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a  un  massimo  di  euro
ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione  amministrativa
e' individuato ai sensi dell'articolo  17  della  legge  24  novembre
1981, n. 689.»; 
    b) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 49 (Pareri dei responsabili dei  servizi).  -  1.  Su  ogni
proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al  Consiglio  che
non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto  il  parere,  in
ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile  del  servizio
interessato e, qualora comporti riflessi diretti  o  indiretti  sulla
situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente,  del
responsabile di ragioneria in ordine alla  regolarita'  contabile.  I
pareri sono inseriti nella deliberazione. 
  2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi,  il
parere e' espresso dal segretario dell'ente, in  relazione  alle  sue
competenze. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa  e
contabile dei pareri espressi. 
  4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri
di cui al presente articolo, devono darne  adeguata  motivazione  nel
testo della deliberazione.»; 
    c) (soppressa); 
    d) l'articolo 147 e' sostituito dai seguenti: 
    «Art. 147 (Tipologia  dei  controlli  interni).  -  1.  Gli  enti
locali, nell'ambito della loro autonomia normativa  e  organizzativa,
individuano strumenti e  metodologie  per  garantire,  attraverso  il
controllo di regolarita' amministrativa e contabile, la legittimita',
la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. 
  2. Il sistema di controllo interno e' diretto a: 
    a) verificare, attraverso il controllo di gestione,  l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine  di
ottimizzare, anche  mediante  tempestivi  interventi  correttivi,  il
rapporto tra obiettivi  e  azioni  realizzate,  nonche'  tra  risorse
impiegate e risultati; 
    b) valutare  l'adeguatezza  delle  scelte  compiute  in  sede  di
attuazione dei piani,  dei  programmi  e  degli  altri  strumenti  di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza  tra
i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 
    c) garantire il costante  controllo  degli  equilibri  finanziari
della gestione di competenza, della  gestione  dei  residui  e  della
gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli  obiettivi
di finanza pubblica determinati  dal  patto  di  stabilita'  interno,
mediante l'attivita' di coordinamento e di  vigilanza  da  parte  del
responsabile  del  servizio  finanziario,  nonche'   l'attivita'   di
controllo da parte dei responsabili dei servizi; 
    d) verificare, attraverso  l'affidamento  e  il  controllo  dello
stato di attuazione di indirizzi e  obiettivi  gestionali,  anche  in
riferimento all'articolo 170, comma  6,  la  redazione  del  bilancio
consolidato,  l'efficacia,  l'efficienza   e   l'economicita'   degli
organismi gestionali esterni dell'ente; 
    e) garantire il controllo della qualita' dei servizi erogati, sia
direttamente,  sia  mediante  organismi   gestionali   esterni,   con
l'impiego di metodologie dirette a misurare  la  soddisfazione  degli
utenti esterni e interni dell'ente. 
  3. Le lettere d) ed e) del comma 2  si  applicano  solo  agli  enti
locali (( con popolazione superiore a 100.000  abitanti  in  fase  di
prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti
a decorrere dal 2015. )) 
  4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,  gli
enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo  il
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo  e  compiti  di
gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e  successive
modificazioni.  Partecipano  all'organizzazione   del   sistema   dei
controlli interni il segretario  dell'ente,  il  direttore  generale,
laddove  previsto,  i  responsabili  dei  servizi  e  le  unita'   di
controllo, laddove istituite. 
  5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1,  piu'  enti
locali possono istituire uffici unici, mediante una  convenzione  che
ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento. 
  Art. 147-bis (Controllo di regolarita' amministrativa e contabile).
- 1. Il  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  e'
assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni
responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio  del
parere  di  regolarita'  tecnica  attestante  la  regolarita'  e   la
correttezza dell'azione amministrativa. (( Il controllo contabile  e'
effettuato  ))  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  ed  e'
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile
e del visto attestante la copertura finanziaria. 
  2.  Il  controllo  di   regolarita'   amministrativa   e'   inoltre
assicurato, nella  fase  successiva,  secondo  principi  generali  di
revisione aziendale e modalita' definite  nell'ambito  dell'autonomia
organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario,  in  base
alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le  determinazioni
di impegno di spesa, i contratti e  gli  altri  atti  amministrativi,
scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche
di campionamento. 
  3. Le risultanze del controllo di cui al  comma  2  sono  trasmesse
periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili  dei  servizi,
(( unitamente alle direttive cui conformarsi in caso  di  riscontrate
irregolarita', nonche' )) ai revisori dei  conti  e  agli  organi  di
valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la
valutazione, e al consiglio comunale. 
  Art. 147-ter (Controllo strategico). - 1. Per verificare  lo  stato
di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio,
l'ente locale (( con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase
di prima applicazione, a 50.000 abitanti  per  il  2014  e  a  15.000
abitanti a decorrere dal  2015  ))  abitanti  definisce,  secondo  la
propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo  strategico
finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti  rispetto  agli
obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati  ottenuti,  dei  tempi  di  realizzazione   rispetto   alle
previsioni, delle  procedure  operative  attuate  confrontate  con  i
progetti elaborati, della qualita' dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti  socio-economici.
L'ente locale (( con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase
di prima applicazione, a 50.000 abitanti  per  il  2014  e  a  15.000
abitanti a decorrere dal 2015 )) puo' esercitare in  forma  associata
la funzione di controllo strategico. 
  2. L'unita' preposta al controllo strategico ((, che e' posta sotto
la  direzione  del  direttore  generale,  laddove  previsto,  o   del
segretario comunale negli enti in cui non e' prevista la  figura  del
direttore generale, ))  elabora  rapporti  periodici,  da  sottoporre
all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione
di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. 
  ((  Art.  147-quater  (Controlli  sulle  societa'  partecipate  non
quotate). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria  autonomia
organizzativa, un sistema di controlli sulle  societa'  non  quotate,
partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono  esercitati
dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 
  2. Per l'attuazione di quanto previsto  al  comma  1  del  presente
articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento
all'articolo 170, comma  6,  gli  obiettivi  gestionali  a  cui  deve
tendere la societa'  partecipata,  secondo  parametri  qualitativi  e
quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a
rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la societa',
la situazione contabile, gestionale e organizzativa della societa', i
contratti di servizio, la qualita' dei  servizi,  il  rispetto  delle
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2,  l'ente  locale
effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle societa'  non
quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi
assegnati e  individua  le  opportune  azioni  correttive,  anche  in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti  per
il bilancio dell'ente. 
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e  delle
aziende non  quotate  partecipate  sono  rilevati  mediante  bilancio
consolidato, secondo la competenza economica. 
  5. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  agli  enti
locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di  prima
applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e  a  15.000  abitanti  a
decorrere dal 2015. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si
applicano alle societa' quotate e a quelle  da  esse  controllate  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per  societa'
quotate partecipate  dagli  enti  di  cui  al  presente  articolo  si
intendono le  societa'  emittenti  strumenti  finanziari  quotati  in
mercati regolamentati. )) 
  Art. 147-quinquies (Controllo sugli equilibri finanziari). - 1.  Il
controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la  direzione  e
il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante
la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo  il  coinvolgimento
attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto,
del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le  rispettive
responsabilita'. 
  2. Il controllo sugli  equilibri  finanziari  e'  disciplinato  nel
regolamento di contabilita' dell'ente ed e' svolto nel rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti
locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla
realizzazione degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  nonche'  delle
norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 
  3.  Il  controllo  sugli  equilibri  finanziari  implica  anche  la
valutazione  degli  effetti  che  si  determinano  per  il   bilancio
finanziario      dell'ente      in      relazione       all'andamento
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.»; 
    (( e) l'articolo 148 e' sostituito dai seguenti: 
    "Art. 148 (Controlli esterni). - 1. Le  sezioni  regionali  della
Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimita' e
la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli
interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio
di bilancio  di  ciascun  ente  locale.  A  tale  fine,  il  sindaco,
relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore  generale,
quando presente, o del segretario negli enti in cui non  e'  prevista
la figura  del  direttore  generale,  trasmette  semestralmente  alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla
regolarita' della gestione e sull'efficacia  e  sull'adeguatezza  del
sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee  guida
deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione; il referto e',  altresi',  inviato  al  presidente  del
consiglio comunale o provinciale. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  puo'  attivare  verifiche   sulla
regolarita'  della  gestione   amministrativo-contabile,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge,  qualora  un
ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE,  situazioni  di
squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: 
    a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; 
    b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; 
    c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi; 
    d) aumento  non  giustificato  di  spesa  degli  organi  politici
istituzionali. 
  3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti  possono
attivare le procedure di cui al comma 2. 
  4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza  degli  strumenti  e
delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del  presente
articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della  legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi  5  e
5-bis  dell'articolo  248  del  presente  testo  unico,  le   sezioni
giurisdizionali  regionali  della  Corte  dei  conti  irrogano   agli
amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da
un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione
mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 
  Art. 148-bis (Rafforzamento del controllo  della  Corte  dei  conti
sulla gestione finanziaria  degli  enti  locali).  -  1.  Le  sezioni
regionali di controllo della Corte  dei  conti  esaminano  i  bilanci
preventivi e i rendiconti  consuntivi  degli  enti  locali  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, per la verifica del rispetto degli  obiettivi  annuali  posti
dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto
in materia di indebitamento dall'articolo  119,  sesto  comma,  della
Costituzione, della sostenibilita'  dell'indebitamento,  dell'assenza
di irregolarita', suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva,
gli equilibri economico-finanziari degli enti. 
  2. Ai  fini  della  verifica  prevista  dal  comma  1,  le  sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresi' che i
rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni
in societa' controllate e alle  quali  e'  affidata  la  gestione  di
servizi pubblici per la collettivita' locale e di servizi strumentali
all'ente. 
  3.  Nell'ambito  della  verifica  di  cui   ai   commi   1   e   2,
l'accertamento,  da  parte  delle  competenti  sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti, di  squilibri  economico-finanziari,
della  mancata  copertura  di  spese,  della  violazione   di   norme
finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria,  o
del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per gli  enti  interessati  l'obbligo  di  adottare,
entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del   deposito   della
pronuncia di accertamento, i  provvedimenti  idonei  a  rimuovere  le
irregolarita' e  a  ripristinare  gli  equilibri  di  bilancio.  Tali
provvedimenti sono trasmessi  alle  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta  giorni
dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda  alla  trasmissione  dei
suddetti provvedimenti o  la  verifica  delle  sezioni  regionali  di
controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei  programmi
di spesa per i quali  e'  stata  accertata  la  mancata  copertura  o
l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria"; )) 
    f) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
piu'  in  generale  alla  salvaguardia  degli  equilibri   finanziari
complessivi  della  gestione  e  dei  vincoli  di  finanza  pubblica.
Nell'esercizio  di  tali  funzioni  il  responsabile   del   servizio
finanziario agisce in autonomia nei limiti  di  quanto  disposto  dai
principi finanziari e contabili,  dalle  norme  ordinamentali  e  dai
vincoli di finanza pubblica.»; 
      2) al comma 6, dopo  le  parole:  «organo  di  revisione»  sono
inserite le seguenti: «, nonche' alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti»; 
    g) all'articolo 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1 e  2-ter
e' riservata alla copertura di eventuali spese  non  prevedibili,  la
cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. 
  2-ter. Nel caso in cui l'ente si  trovi  in  una  delle  situazioni
previste dagli articoli 195 e 222,  il  limite  minimo  previsto  dal
comma 1 e' stabilito nella misura dello 0,45  per  cento  del  totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.»; 
    (( g-bis) all'articolo 169,  dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
    "3-bis. Il piano esecutivo di gestione e' deliberato in  coerenza
con il bilancio di previsione  e  con  la  relazione  previsionale  e
programmatica. Al fine di semplificare i processi  di  pianificazione
gestionale dell'ente, il piano dettagliato  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano  della
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono unificati organicamente  nel  piano  esecutivo  di
gestione"; )) 
    h) all'articolo 187, dopo il comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
    «3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non puo' essere
utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in  una  delle  situazioni
previste dagli articoli 195 e 222 (( , fatto salvo l'utilizzo  per  i
provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193. )) 
    i) all'articolo 191 il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Per  i  lavori  pubblici  di  somma  urgenza,  cagionati  dal
verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la  Giunta,  ((
qualora i fondi specificamente previsti  in  bilancio  si  dimostrino
insufficienti, )) entro (( venti giorni )) dall'ordinazione  fatta  a
terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone (( al
Consiglio )) il provvedimento di riconoscimento della  spesa  con  le
modalita' previste dall'articolo 194, ((  comma  1,  lettera  e),  ))
prevedendo  la  relativa  copertura  finanziaria  nei  limiti   delle
accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla
pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e'  adottato
entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta  da  parte
della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a
tale data non sia scaduto il predetto termine.  La  comunicazione  al
terzo  interessato  e'  data   contestualmente   all'adozione   della
deliberazione consiliare.»; 
    (( i-bis) all'articolo 222,  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario  ai
sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui
all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in  condizione  di  grave
indisponibilita'   di   cassa,   certificata    congiuntamente    dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione,  il
limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo e'  elevato  a
cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a  decorrere  dalla  data
della predetta certificazione. E' fatto divieto ai suddetti  enti  di
impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per  legge
e risorse proprie  per  partecipazione  ad  eventi  o  manifestazioni
culturali e sportive, sia nazionali che internazionali»; )) 
    l) dopo il comma 2 dell'articolo 227 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  In  caso  di  mancata  approvazione  del  rendiconto  di
gestione entro il termine del  30  aprile  dell'anno  successivo,  si
applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.»; 
    m) (soppressa). 
    (( m-bis) all'articolo 234: 
      1) al comma 3, dopo le parole: "nelle unioni  di  comuni"  sono
inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 3-bis,"; 
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      "3-bis.  Nelle  unioni  di  comuni  che  esercitano  in   forma
associata tutte le funzioni fondamentali  dei  comuni  che  ne  fanno
parte, la revisione economico-finanziaria e' svolta da un collegio di
revisori composto da tre membri,  che  svolge  le  medesime  funzioni
anche per i comuni che fanno parte dell'unione"; )) 
    n)  al  comma  2  dell'articolo  236,  le  parole:  «dai   membri
dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse; 
    o) all'articolo 239 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
        «b) pareri, con le modalita' stabilite  dal  regolamento,  in
materia di: 
          1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 
          2)  proposta  di  bilancio  di  previsione  verifica  degli
equilibri e variazioni di bilancio; 
          3)  modalita'  di  gestione  dei  servizi  e  proposte   di
costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 
          4) proposte di ricorso all'indebitamento; 
          5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa,
nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 
          6) proposte di riconoscimento di debiti  fuori  bilancio  e
transazioni; 
          7)    proposte    di    regolamento    di     contabilita',
economato-provveditorato, patrimonio e di  applicazione  dei  tributi
locali»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Nei pareri di cui  alla  lettera  b)  del  comma  1  e'
espresso un  motivato  giudizio  di  congruita',  di  coerenza  e  di
attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi
e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del
servizio finanziario ai sensi  dell'articolo  153,  delle  variazioni
rispetto all'anno  precedente,  dell'applicazione  dei  parametri  di
deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri
sono suggerite all'organo consiliare le  misure  atte  ad  assicurare
l'attendibilita'  delle  impostazioni.  I  pareri  sono  obbligatori.
L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti
o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure  proposte
dall'organo di revisione.»; 
      3) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
      «a) da parte della Corte dei conti i  rilievi  e  le  decisioni
assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente»; 
    p) all'articolo 242, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
    «1.  Sono   da   considerarsi   in   condizioni   strutturalmente
deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio,  rilevabili  da  un  apposita  tabella,  da
allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi
dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari. Il rendiconto
della gestione e' quello relativo al penultimo  esercizio  precedente
quello di riferimento. 
  2.  Con  decreto  del   Ministro   dell'interno   di   natura   non
regolamentare, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche' le modalita' per
la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione
di  nuovi   parametri   si   applicano   quelli   vigenti   nell'anno
precedente.»; 
    q) all'articolo 243, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali  con
le (( societa' controllate,  con  esclusione  di  quelle  quotate  in
borsa, )) devono contenere apposite clausole volte a  prevedere,  ove
si verifichino condizioni di deficitarieta' strutturale, la riduzione
delle  spese  di  personale  delle  societa'   medesime,   anche   in
applicazione di quanto previsto dall'articolo 18,  comma  2-bis,  del
decreto-legge n.112 del 2008, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n.133 del 2008; 
    (( q-bis) all'articolo 243, comma 6, la lettera a) e'  sostituita
dalla seguente: 
    "a) gli enti locali che,  pur  risultando  non  deficitari  dalle
risultanze della tabella allegata  al  rendiconto  di  gestione,  non
presentino il  certificato  al  rendiconto  della  gestione,  di  cui
all'articolo 161"; )) 
    r) dopo l'articolo 243 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.   243-bis   (Procedura    di    riequilibrio    finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le  province  per  i  quali,  anche  in
considerazione delle  pronunce  delle  competenti  sezioni  regionali
della Corte dei conti sui bilanci degli  enti,  sussistano  squilibri
strutturali  del  bilancio  in  grado  di   provocare   il   dissesto
finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194
non  siano  sufficienti  a  superare  le  condizioni  di   squilibrio
rilevate,  possono  ricorrere,  con  deliberazione  consiliare   alla
procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  prevista   dal
presente articolo. La predetta procedura  non  puo'  essere  iniziata
qualora la sezione regionale della Corte dei  Conti  ((  provveda,  a
decorrere  dalla  data  di   entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, )) ai sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad  assegnare  un  termine  per
l'adozione delle misure correttive (( di cui al comma 6, lettera  a),
del presente articolo )). 
  2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5 giorni  dalla  data  di
esecutivita', alla competente sezione regionale della Corte dei conti
e al Ministero dell'interno. 
  3. Il ricorso alla procedura di cui al presente  articolo  sospende
temporaneamente la possibilita' per la Corte dei Conti di  assegnare,
ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  149,  il  termine  per  l'adozione  delle  misure
correttive (( di cui al comma 6, lettera a),  del  presente  articolo
)). 
  4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti  dell'ente  sono
sospese dalla data di deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o
di diniego di approvazione del piano di riequilibrio  pluriennale  di
cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
  5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60
giorni dalla data di esecutivita' della delibera di cui al  comma  1,
delibera un (( piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale  della
durata massima di 10 anni )), compreso quello in corso, corredato del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario. 
  6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale  deve  tenere
conto di tutte le misure  necessarie  a  superare  le  condizioni  di
squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: 
    a) le eventuali misure correttive adottate  dall'ente  locale  in
considerazione  dei  comportamenti  difformi  dalla   sana   gestione
finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto
di stabilita' interno accertati dalla  competente  sezione  regionale
della Corte dei conti; 
    b) la puntuale ricognizione, con  relativa  quantificazione,  dei
fattori  di  squilibrio   rilevati,   dell'eventuale   disavanzo   di
amministrazione risultante  dall'ultimo  rendiconto  approvato  e  di
eventuali debiti fuori bilancio; 
    (( c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione
dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le  misure  necessarie  per
ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio,  per  l'integrale
ripiano  del  disavanzo  di  amministrazione  accertato  e   per   il
finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo  massimo  di
dieci anni, a partire da quello in corso alla  data  di  accettazione
del piano; )) 
    d)  l'indicazione,  per  ciascuno  degli  anni   del   piano   di
riequilibrio,  della  percentuale  di  ripiano   del   disavanzo   di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere
nei bilanci annuali e pluriennali per  il  finanziamento  dei  debiti
fuori bilancio. 
  7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'  tenuto  ad
effettuare  una  ricognizione  di  tutti  i  debiti  fuori   bilancio
riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per  il  finanziamento  dei
debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un  piano
di rateizzazione, della durata massima pari agli anni  del  piano  di
riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
  8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale  riequilibrio
finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: 
    a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella
misura massima consentita, anche in deroga ad  eventuali  limitazioni
disposte dalla legislazione vigente; 
    b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di  copertura  di
costo di alcuni servizi, di cui all'articolo  243,  comma  2,  ed  e'
tenuto ad assicurare  la  copertura  dei  costi  della  gestione  dei
servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del  medesimo
articolo 243, comma 2; 
    c) e'  tenuto  ad  assicurare,  con  i  proventi  della  relativa
tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; 
    d) e' soggetto al controllo sulle  dotazioni  organiche  e  sulle
assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1; 
    e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i
residui attivi  e  passivi  conservati  in  bilancio,  stralciando  i
residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilita' da  inserire  nel
conto del patrimonio fino al compimento dei termini di  prescrizione,
nonche' una sistematica attivita'  di  accertamento  delle  posizioni
debitorie aperte con il sistema  creditizio  e  dei  procedimenti  di
realizzazione delle  opere  pubbliche  ad  esse  sottostanti  ed  una
verifica della consistenza ed integrale ripristino  dei  fondi  delle
entrate con vincolo di destinazione; 
    f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con
indicazione di precisi obiettivi di riduzione della  stessa,  nonche'
una verifica e relativa valutazione dei  costi  di  tutti  i  servizi
erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi  e  delle
societa' partecipati e dei relativi costi e oneri comunque  a  carico
del bilancio dell'ente; 
    g) puo' procedere all'assunzione di mutui  per  la  copertura  di
debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in  deroga  ai
limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla  legislazione
vigente, nonche' accedere al Fondo di  rotazione  per  assicurare  la
stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia  avvalso  della  facolta'  di  deliberare  le
aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) ((,
che abbia previsto l'impegno  ad  alienare  i  beni  patrimoniali  ))
disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente  ((
e che abbia  provveduto  ))  alla  rideterminazione  della  dotazione
organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la
stessa non puo' essere variata in aumento per la durata del piano  di
riequilibrio. 
  9. In caso di accesso al Fondo di  rotazione  di  cui  all'articolo
243-ter,  l'Ente  deve  adottare  entro  il  termine   dell'esercizio
finanziario le seguenti misure di riequilibrio della  parte  corrente
del bilancio: 
    a) a decorrere dall'esercizio finanziario  successivo,  riduzione
delle spese di personale, da  realizzare  in  particolare  attraverso
l'eliminazione dai fondi  per  il  finanziamento  della  retribuzione
accessoria del personale dirigente e di quello  del  comparto,  delle
risorse di cui agli  articoli  15,  comma  5,  e  26,  comma  3,  dei
Contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  1º   aprile   1999
(comparto) e del 23 dicembre  1999  (dirigenza),  per  la  quota  non
connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche; 
    b) entro il termine di un triennio, riduzione  almeno  del  dieci
per  cento  delle  spese  per  prestazioni   di   servizi,   di   cui
all'intervento 03 della spesa corrente; 
    c)  entro  il  termine  di  un  triennio,  riduzione  almeno  del
venticinque  per  cento  delle  spese  per  trasferimenti,   di   cui
all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse
proprie; 
    d) blocco dell'indebitamento, fatto  salvo  quanto  previsto  dal
primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla
copertura di debiti fuori bilancio pregressi. 
  Art. 243-ter (Fondo  di  rotazione  per  assicurare  la  stabilita'
finanziaria degli enti locali). - 1. Per il  risanamento  finanziario
degli enti locali che hanno deliberato la procedura  di  riequilibrio
finanziario  di   cui   all'articolo   243-bis   lo   Stato   prevede
un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato:  "Fondo
di rotazione per assicurare  la  stabilita'  finanziaria  degli  enti
locali". 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare  entro  il  30  novembre
2012, sono stabiliti i criteri  per  la  determinazione  dell'importo
massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile  a  ciascun
ente locale, nonche'  le  modalita'  per  la  concessione  e  per  la
restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di
cui al comma 1. 
  3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione  attribuibile
a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo (( fissato  in
euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante  per  le
province o per le citta' metropolitane,  ))  e  della  disponibilita'
annua del Fondo, devono tenere anche conto: 
    a)  dell'incremento  percentuale  delle  entrate  tributarie   ed
extratributarie  previsto  nell'ambito  del  piano  di   riequilibrio
pluriennale; 
    b) della riduzione  percentuale  delle  spese  correnti  previste
nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale. 
  Art.  243-quater  (Esame  del  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale e controllo sulla relativa attuazione).  -  1.  Entro  10
giorni dalla data della delibera di cui all'articolo  243-bis,  comma
5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmesso alla
competente Sezione regionale di  controllo  della  Corte  dei  Conti,
nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155. Entro il termine di
((  sessanta  giorni))  dalla  data  di  presentazione   del   piano,
un'apposita sottocommissione  della  predetta  Commissione,  composta
esclusivamente  da  rappresentanti  scelti,  in  egual  numero,   dai
Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle  finanze   tra   i
dipendenti dei rispettivi Ministeri ((  e  dall'ANCI  )),  svolge  la
necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida  deliberate
dalla  Sezione  delle  autonomie  della  Corte  dei  conti  e   delle
indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale  di  controllo
della   Corte   dei    Conti.    All'esito    dell'istruttoria,    la
sottocommissione redige  una  relazione  finale,  con  gli  eventuali
allegati, che e' trasmessa alla Sezione regionale di controllo  della
Corte dei  Conti  dal  competente  Capo  Dipartimento  del  Ministero
dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di  concerto  fra
loro. 
  2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al comma 1  puo'
formulare rilievi o richieste istruttorie, cui  l'ente  e'  tenuto  a
fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle
funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza
diritto a compensi aggiuntivi, gettoni  di  presenza  o  rimborsi  di
spese, di cinque segretari comunali e provinciali in  disponibilita',
nonche' di cinque unita' di  personale,  particolarmente  esperte  in
tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione  di  comando  o
distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
  3. La sezione regionale di controllo della Corte dei  Conti,  entro
il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della  documentazione
di cui al comma 1,  delibera  sull'approvazione  o  sul  diniego  del
piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte  dei  Conti  vigila  sull'esecuzione
dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato (( ai  sensi
dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), )) apposita pronuncia. 
  4. La delibera di accoglimento o di  diniego  di  approvazione  del
piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  e'  comunicata  al
Ministero dell'interno. 
  5. La delibera di approvazione o di diniego del piano  puo'  essere
impugnata entro 30 giorni, nelle forme del  giudizio  ad  istanza  di
parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale
composizione  che  si  pronunciano,  nell'esercizio   della   propria
giurisdizione esclusiva in tema di contabilita'  pubblica,  ai  sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni
dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si  pronunciano
in  unico  grado,   nell'esercizio   della   medesima   giurisdizione
esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo
di rotazione (( di cui all'articolo 243-ter )). 
  6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di  riequilibrio
finanziario   pluriennale   approvato,    l'organo    di    revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero  dell'interno,
al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente  Sezione
regionale della Corte dei Conti,  entro  quindici  giorni  successivi
alla scadenza di ciascun  semestre,  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione del piano e sul raggiungimento degli  obiettivi  intermedi
fissati dal piano stesso, nonche',  entro  il  31  gennaio  dell'anno
successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla
completa attuazione dello stesso e sugli  obiettivi  di  riequilibrio
raggiunti. 
  7. La mancata presentazione del  piano  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 243-bis,  comma  5,  il  diniego  dell'approvazione  del
piano, l'accertamento da parte  della  competente  Sezione  regionale
della Corte dei conti di grave e  reiterato  mancato  rispetto  degli
obiettivi  intermedi   fissati   dal   piano,   ovvero   il   mancato
raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del
periodo  di  durata  del  piano  stesso,  comportano   l'applicazione
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n.  149  del  2011,
con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del
termine non  superiore  a  venti  giorni  per  la  deliberazione  del
dissesto. 
  ((  Art.  243-quinquies  (Misure  per   garantire   la   stabilita'
finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e
di condizionamento di tipo mafioso). - 1. Per la gestione finanziaria
degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo  143,  per  i  quali
sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado  di  provocare
il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione
dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, puo'  richiedere  una
anticipazione di cassa da destinare alle finalita' di cui al comma 2. 
  2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite  massimo  di  euro
200 per abitante, e'  destinata  esclusivamente  al  pagamento  delle
retribuzioni  al  personale  dipendente  e   ai   conseguenti   oneri
previdenziali, al  pagamento  delle  rate  di  mutui  e  di  prestiti
obbligazionari,   nonche'   all'espletamento   dei   servizi   locali
indispensabili. Le somme a tal fine  concesse  non  sono  oggetto  di
procedure di esecuzione e di espropriazione forzata. 
  3.  L'anticipazione  e'  concessa   con   decreto   del   Ministero
dell'interno di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nei limiti di 20  milioni  di  euro  annui  a  valere  sulle
dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. 
  4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresi' le
modalita' per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in  un
periodo massimo di dieci anni  a  decorrere  dall'anno  successivo  a
quello in cui e' erogata l'anticipazione». )) 
    s) all'articolo 248 il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
  «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della  legge  14
gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la  Corte  dei  conti  ha
riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver  contribuito
con  condotte,  dolose  o  gravemente  colpose,  sia   omissive   che
commissive, al verificarsi  del  dissesto  finanziario,  non  possono
ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di  assessore,  di
revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti  locali
presso altri enti, istituzioni ed organismi  pubblici  e  privati.  I
sindaci e i presidenti di provincia ritenuti  responsabili  ai  sensi
del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo
di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente  di  provincia,
di presidente di Giunta regionale, nonche'  di  membro  dei  consigli
comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli
regionali, del Parlamento  e  del  Parlamento  europeo.  Non  possono
altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai  medesimi  soggetti,  ove
riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 
  5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1  della  legge
14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a  seguito  della  dichiarazione  di
dissesto, la Corte dei  conti  accerti  gravi  responsabilita'  nello
svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori, o  ritardata  o
mancata  comunicazione,   secondo   le   normative   vigenti,   delle
informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili  in
sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel
collegio dei revisori degli enti locali e  degli  enti  ed  organismi
agli stessi riconducibili  fino  a  dieci  anni,  in  funzione  della
gravita'  accertata.   La   Corte   dei   conti   trasmette   l'esito
dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza  dei
revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari, nonche' al Ministero dell'interno  per  la  conseguente
sospensione  dall'elenco  di  cui  all'articolo  16,  comma  25,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.  Ai  medesimi  soggetti,  ove
ritenuti responsabili, le  sezioni  giurisdizionali  regionali  della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione.». 
  (( 1-bis. Il comma 168 dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, e' abrogato. 
  1-ter. A seguito di apposito monitoraggio, nel caso si  verifichino
o  siano  in  procinto  di  verificarsi  scostamenti  rispetto   alle
previsioni di cui all'articolo 243-ter del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal  comma  1,
lettera r), del presente articolo, i Ministri  competenti  propongono
annualmente, in sede di  predisposizione  del  disegno  di  legge  di
stabilita', gli interventi correttivi  necessari  per  assicurare  la
copertura dei nuovi o maggiori oneri. )) 
  2. Gli strumenti e le modalita' di  controllo  interno  di  cui  al
comma 1, lettera d),  sono  definiti  con  regolamento  adottato  dal
Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, dandone  comunicazione  al
Prefetto ed alla sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di  cui  al   periodo
precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad
adempiere  all'obbligo  nel  termine  di  sessanta  giorni.   Decorso
inutilmente il termine di  cui  al  periodo  precedente  il  Prefetto
inizia la procedura  per  lo  scioglimento  del  Consiglio  ai  sensi
dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
successive modificazioni. 
  3. (Soppresso). 
  4. (Soppresso). 
  (( 4-bis. All'atto della costituzione  del  collegio  dei  revisori
delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  introdotto  dal
comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono  i  revisori
in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la  scelta  dei
componenti del collegio dei revisori  di  cui  al  primo  periodo  si
applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  16,  comma  25,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. )) 
  5. La condizione di deficitarieta' strutturale di cui  all'articolo
242, del citato Testo unico n. 267  del  2000,  come  modificato  dal
comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata,  per  l'anno  2013,
dalla tabella allegata al certificato sul  rendiconto  dell'esercizio
2011. 
  (( 5-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata  gestione
di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno  2012,  entro
la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato
lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo  244  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  possono
motivatamente  chiedere  al  Ministero  dell'interno,  entro  il   15
dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti  in
sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012. 
  5-ter. L'assegnazione di cui al comma 5-bis, nella  misura  massima
di 20 milioni di euro,  e'  restituita,  in  parti  uguali,  nei  tre
esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno.  In  caso
di mancato versamento entro il termine di cui al  primo  periodo,  e'
disposto, da parte dell'Agenzia  delle  entrate,  il  recupero  delle
somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto  del  pagamento
allo stesso dell'imposta municipale propria di  cui  all'articolo  13
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni. 
  5-quater. Alla copertura  degli  oneri,  derivanti  nell'anno  2012
dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si provvede a valere  sulla
dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. )) 
  6. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le
inadempienze di cui al comma  2,  conserva  i  suoi  effetti  per  un
periodo di almeno dodici  mesi,  fino  ad  una  massimo  di  quindici
mesi.». 
  7. La Commissione di cui all'articolo 155 del predetto Testo  unico
n.  267  del  2000,  ovunque  citata,  assume  la  denominazione   di
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali. 
  (( 7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 novembre  2010,
n. 216, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. In ogni caso, ai fini della determinazione  dei  fabbisogni
standard di cui al presente decreto, le modifiche  nell'elenco  delle
funzioni fondamentali sono prese in  considerazione  dal  primo  anno
successivo all'adeguamento dei certificati di conto  consuntivo  alle
suddette  nuove  elencazioni,  tenuto   conto   anche   degli   esiti
dell'armonizzazione degli  schemi  di  bilancio  di  cui  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  41,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
 
                                   «Art. 41 
                       (Adempimenti della prima seduta) 
 
              1.  Nella  prima  seduta  il   consiglio   comunale   e
          provinciale,  prima  di  deliberare  su   qualsiasi   altro
          oggetto, ancorche' non sia stato  prodotto  alcun  reclamo,
          deve esaminare la condizione degli eletti a norma del  capo
          II Titolo III  e  dichiarare  la  ineleggibilita'  di  essi
          quando  sussista   alcuna   delle   cause   ivi   previste,
          provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69. 
              2. Il consiglio comunale, nella  prima  seduta,  elegge
          tra i propri componenti la commissione elettorale  comunale
          ai   sensi   degliarticoli12   e   seguentideldecreto   del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.». 
              Per completezza d'informazione,  si  riporta  il  testo
          integrale degli articoli 153, 166, 169, 187, 191, 222, 227,
          234, 236, 239, 242, 243 e 248, del decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267  (per  l'argomento  v.  nelle  note  al
          presente articolo), come modificati dal presente decreto: 
 
                                   «Art. 153 
                       (Servizio economico-finanziario) 
 
              1. Con il regolamento sull'ordinamento degli  uffici  e
          dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio
          finanziario,   o    di    ragioneria    o    qualificazione
          corrispondente,  secondo  le  dimensioni   demografiche   e
          l'importanza economico-finanziaria dell'ente.  Al  servizio
          e' affidato il coordinamento e la  gestione  dell'attivita'
          finanziaria. 
              2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli
          enti per  assicurare  il  servizio  a  mezzo  di  strutture
          comuni. 
              3. Il responsabile  del  servizio  finanziario  di  cui
          all'art. 151, comma 4, si identifica  con  il  responsabile
          del servizio o  con  i  soggetti  preposti  alle  eventuali
          articolazioni previste dal regolamento di contabilita'. 
              4.  Il  responsabile  del  servizio   finanziario,   di
          ragioneria o  qualificazione  corrispondente,  e'  preposto
          alla verifica di veridicita' delle previsioni di entrata  e
          di compatibilita' delle previsioni di spesa,  avanzate  dai
          vari  servizi,  da  iscriversi  nel  bilancio   annuale   o
          pluriennale ed  alla  verifica  periodica  dello  stato  di
          accertamento delle entrate e di impegno delle spese e  piu'
          in generale alla salvaguardia  degli  equilibri  finanziari
          complessivi  della  gestione  e  dei  vincoli  di   finanza
          pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni  il  responsabile
          del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti  di
          quanto disposto dai principi finanziari e contabili,  dalle
          norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica. 
              5.  Il  regolamento  di  contabilita'   disciplina   le
          modalita' con le quali vengono resi i pareri di regolarita'
          contabile sulle proposte di  deliberazione  ed  apposto  il
          visto di regolarita'  contabile  sulle  determinazioni  dei
          soggetti   abilitati.   Il   responsabile   del    servizio
          finanziario effettua le  attestazioni  di  copertura  della
          spesa in relazione alle disponibilita' effettive  esistenti
          negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione
          allo stato di realizzazione degli accertamenti  di  entrata
          vincolata  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento   di
          contabilita'. 
              6.  Il  regolamento  di  contabilita'   disciplina   le
          segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del
          responsabile   finanziario   al    legale    rappresentante
          dell'ente, al consiglio dell'ente  nella  persona  del  suo
          presidente,  al  segretario  ed  all'organo  di  revisione,
          nonche' alla  competente  sezione  regionale  di  controllo
          della Corte dei conti ove si rilevi che la  gestione  delle
          entrate o delle spese correnti evidenzi il  costituirsi  di
          situazioni - non compensabili da maggiori entrate o  minori
          spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In
          ogni caso la segnalazione e' effettuata entro sette  giorni
          dalla  conoscenza  dei  fatti.  Il  consiglio  provvede  al
          riequilibrio a norma dell'art. 193, entro trenta giorni dal
          ricevimento della segnalazione,  anche  su  proposta  della
          Giunta. 
              7. Lo stesso regolamento prevede  l'istituzione  di  un
          servizio di economato, cui viene preposto un  responsabile,
          per la gestione di cassa delle  spese  di  ufficio  di  non
          rilevante ammontare.» 
 
                                   «Art. 166 
                              (Fondo di riserva) 
 
              1. Gli enti locali iscrivono nel  proprio  bilancio  di
          previsione un fondo di riserva non inferiore  allo  0,30  e
          non superiore  al  2  per  cento  del  totale  delle  spese
          correnti inizialmente previste in bilancio. 
              2.  Il   fondo   e'   utilizzato,   con   deliberazioni
          dell'organo esecutivo da comunicare  all'organo  consiliare
          nei tempi stabiliti dal regolamento  di  contabilita',  nei
          casi  in  cui  si  verifichino  esigenze  straordinarie  di
          bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa  corrente
          si rivelino insufficienti. 
              2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1
          e 2-tere' riservata alla copertura di eventuali  spese  non
          prevedibili, la cui mancata  effettuazione  comporta  danni
          certi all'amministrazione. 
              2-ter. Nel caso in cui l'ente si  trovi  in  una  delle
          situazioni previste dagli articoli 195  e  222,  il  limite
          minimo previsto dal comma 1 e' stabilito nella misura dello
          0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente
          previste in bilancio.» 
 
                                   «Art. 169 
                         (Piano esecutivo di gestione) 
 
              1.  Sulla  base  del  bilancio  di  previsione  annuale
          deliberato dal  consiglio,  l'organo  esecutivo  definisce,
          prima dell'inizio dell'esercizio,  il  piano  esecutivo  di
          gestione,  determinando  gli  obiettivi  di   gestione   ed
          affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie,
          ai responsabili dei servizi. 
              2.  Il  piano  esecutivo  di  gestione   contiene   una
          ulteriore  graduazione  delle   risorse   dell'entrata   in
          capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi
          in capitoli. 
              3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo
          e'  facoltativa  per  gli  enti  locali   con   popolazione
          inferiore a 15.000 abitanti e per le comunita' montane. 
              3-bis. Il piano esecutivo di gestione e' deliberato  in
          coerenza con il bilancio di previsione e con  la  relazione
          previsionale e programmatica. Al  fine  di  semplificare  i
          processi di pianificazione gestionale dell'ente,  il  piano
          dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108,  comma  1,
          del presente testo unico e il piano  della  performance  di
          cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150, sono unificati organicamente nel  piano  esecutivo  di
          gestione.» 
 
                                   «Art. 187 
                          (Avanzo di amministrazione) 
 
              1. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non
          vincolati, fondi vincolati, fondi per  finanziamento  spese
          in conto capitale e fondi di ammortamento. 
              2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato  ai
          sensi dell'art. 186, puo' essere utilizzato: 
                a) per il reinvestimento delle quote accantonate  per
          ammortamento,   provvedendo,   ove   l'avanzo    non    sia
          sufficiente, ad applicare nella parte passiva del  bilancio
          un importo pari alla differenza; 
                b)  per  la  copertura  dei  debiti  fuori   bilancio
          riconoscibili a norma  dell'art.  194  e  per  l'estinzione
          anticipata di prestiti; 
                c) per i provvedimenti necessari per la  salvaguardia
          degli equilibri di bilancio di cui  all'art.  193  ove  non
          possa provvedersi con mezzi ordinari, per il  finanziamento
          delle spese di funzionamento non  ripetitive  in  qualsiasi
          periodo dell'esercizio e per le altre spese  correnti  solo
          in sede di assestamento; 
                d) per il finanziamento di spese di investimento. 
              3. Nel corso dell'esercizio al bilancio  di  previsione
          puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo
          di  amministrazione   presunto   derivante   dall'esercizio
          immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle
          letterea),b) ec) del comma 2. Per tali fondi  l'attivazione
          delle spese puo'  avvenire  solo  dopo  l'approvazione  del
          conto consuntivo dell'esercizio precedente,  con  eccezione
          dei  fondi,   contenuti   nell'avanzo,   aventi   specifica
          destinazione e derivanti da accantonamenti  effettuati  con
          l'ultimo  consuntivo  approvato,  i  quali  possono  essere
          immediatamente attivati. 
              3-bis. L'avanzo di amministrazione  non  vincolato  non
          puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si  trovi  in
          una delle situazioni previste dagli  articoli  195  e  222,
          fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di  riequilibrio
          di cui all'art. 193. 
 
                                   «Art. 191 
          (Regole per l'assunzione di impegni e  per  l'effettuazione
                                   di spese) 
 
              1. Gli enti locali possono  effettuare  spese  solo  se
          sussiste  l'impegno  contabile  registrato  sul  competente
          intervento  o  capitolo  del  bilancio  di   previsione   e
          l'attestazione della copertura finanziaria di cui  all'art.
          153, comma 5.  Il  responsabile  del  servizio,  conseguita
          l'esecutivita' del  provvedimento  di  spesa,  comunica  al
          terzo interessato l'impegno  e  la  copertura  finanziaria,
          contestualmente  all'ordinazione  della  prestazione,   con
          l'avvertenza  che  la  successiva   fattura   deve   essere
          completata con gli estremi  della  suddetta  comunicazione.
          Fermo  restando  quanto  disposto  al  comma  4,  il  terzo
          interessato, in mancanza della comunicazione,  ha  facolta'
          di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli
          vengano comunicati. 
              2. Per le  spese  previste  dai  regolamenti  economali
          l'ordinazione fatta a terzi contiene  il  riferimento  agli
          stessi regolamenti, all'intervento o capitolo  di  bilancio
          ed all'impegno. 
              3. Per i lavori pubblici di  somma  urgenza,  cagionati
          dal verificarsi di un evento eccezionale  o  imprevedibile,
          la Giunta,  qualora  i  fondi  specificamente  previsti  in
          bilancio si dimostrino insufficienti,  entro  venti  giorni
          dall'ordinazione   fatta   a   terzi,   su   proposta   del
          responsabile del procedimento, sottopone  al  Consiglio  il
          provvedimento  di  riconoscimento  della   spesa   con   le
          modalita' previste dall'art.  194,  comma  1,  lettera  e),
          prevedendo la relativa  copertura  finanziaria  nei  limiti
          delle accertate necessita' per la rimozione dello stato  di
          pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento  di
          riconoscimento e' adottato entro 30 giorni  dalla  data  di
          deliberazione della  proposta  da  parte  della  Giunta,  e
          comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a  tale
          data non sia scaduto il predetto termine. La  comunicazione
          al terzo interessato e' data  contestualmente  all'adozione
          della deliberazione consiliare. 
              4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e
          servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1,  2
          e 3, il rapporto obbligatorio  intercorre,  ai  fini  della
          controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi
          dell'art. 194, comma 1, letterae), tra il privato fornitore
          e l'amministratore,  funzionario  o  dipendente  che  hanno
          consentito la fornitura.  Per  le  esecuzioni  reiterate  o
          continuative detto effetto si estende a  coloro  che  hanno
          reso possibili le singole prestazioni. 
              5.  Agli  enti  locali  che   presentino,   nell'ultimo
          rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione  ovvero
          indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono  stati
          validamente adottati i provvedimenti di cui  all'art.  193,
          e' fatto divieto di assumere impegni  e  pagare  spese  per
          servizi non espressamente previsti per  legge.  Sono  fatte
          salve le spese  da  sostenere  a  fronte  di  impegni  gia'
          assunti nei precedenti esercizi.» 
 
                                   «Art. 222 
                         (Anticipazioni di tesoreria) 
 
              1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla
          deliberazione   della   Giunta,   concede    allo    stesso
          anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre
          dodicesimi  delle  entrate  accertate  nel  penultimo  anno
          precedente, afferenti per i comuni, le province, le  citta'
          metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli  di
          entrata del bilancio e per le comunita'  montane  ai  primi
          due titoli. 
              2.  Gli  interessi  sulle  anticipazioni  di  tesoreria
          decorrono  dall'effettivo  utilizzo  delle  somme  con   le
          modalita' previste dalla convenzione di cui all'art. 210. 
              2-bis.   Per    gli    enti    locali    in    dissesto
          economico-finanziario ai sensi dell'art. 246,  che  abbiano
          adottato la deliberazione di cui all'art. 251, comma  1,  e
          che si trovino in condizione di grave  indisponibilita'  di
          cassa,  certificata  congiuntamente  dal  responsabile  del
          servizio finanziario e dall'organo di revisione, il  limite
          massimo di cui al comma 1 del presente articolo e'  elevato
          a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi  a  decorrere
          dalla data della predetta certificazione. E ` fatto divieto
          ai suddetti enti di impegnare  tali  maggiori  risorse  per
          spese non obbligatorie per nlegge  e  risorse  proprie  per
          partecipazione  ad  eventi  o  manifestazioni  culturali  e
          sportive, sia nazionali che internazionali. 
 
                                   «Art. 227 
                          (Rendiconto della gestione) 
 
              1. La dimostrazione dei risultati di  gestione  avviene
          mediante il rendiconto, il quale  comprende  il  conto  del
          bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. 
              2. Il rendiconto e' deliberato  dall'organo  consiliare
          dell'ente entro il 30 aprile dell'anno  successivo,  tenuto
          motivatamente  conto   della   relazione   dell'organo   di
          revisione.  La  proposta  e'  messa  a   disposizione   dei
          componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio  della
          sessione consiliare in cui viene  esaminato  il  rendiconto
          entro un termine, non inferiore a venti  giorni,  stabilito
          dal  regolamento.  Il  rendiconto  deliberato  e'   inviato
          all'organo  regionale  di  controllo  ai  sensi  e  con  le
          modalita' di cui all'art. 133. 
              2-bis. In caso di mancata approvazione  del  rendiconto
          di gestione  entro  il  termine  del  30  aprile  dell'anno
          successivo, si applica la procedura prevista  dal  comma  2
          dell'art. 141. 
              3. Per le province, le citta' metropolitane,  i  comuni
          con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i  cui
          rendiconti si  chiudono  in  disavanzo  ovvero  rechino  la
          indicazione di debiti  fuori  bilancio,  il  rendiconto  e'
          presentato alla Sezione Enti locali della Corte  dei  conti
          per  il  referto  di  cui  all'art.  13deldecreto-legge  22
          dicembre  1981,  n.  786,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive  modifiche
          ed integrazioni. 
              4. Ai fini del referto di cui all'art. 3, commi 4 e  7,
          dellalegge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei
          conti pubblici, la Sezione Enti locali potra' richiedere  i
          rendiconti di tutti gli altri enti locali. 
              5. Sono allegati al rendiconto: 
                a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art.
          151, comma 6; 
                b)  la  relazione  dei  revisori  dei  conti  di  cui
          all'art. 239, comma 1, letterad); 
                c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per
          anno di provenienza. 
              6.Gli  enti  locali   di   cui   all'art.   2   inviano
          telematicamente alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto
          completo di allegati, le informazioni relative al  rispetto
          del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati  del
          conto  preventivo  e   consuntivo.   Tempi,   modalita'   e
          protocollo di comunicazione per la trasmissione  telematica
          dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   la
          Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte  dei
          conti.» 
 
                                   «Art. 234 
                  (Organo di revisione economico-finanziario) 
 
              1. I consigli  comunali,  provinciali  e  delle  citta'
          metropolitane eleggono con voto limitato a due  componenti,
          un collegio di revisori composto da tre membri. 
              2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: 
                a) uno tra gli  iscritti  al  registro  dei  revisori
          contabili, il quale svolge le funzioni  di  presidente  del
          collegio; 
                b)  uno  tra  gli  iscritti  nell'albo  dei   dottori
          commercialisti; 
                c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 
              2-bis. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e
          monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le
          province, le citta' metropolitane, i comuni con popolazione
          superiore  a  60.000  abitanti  e   quelli   capoluogo   di
          provincia, un componente del  collegio  dei  revisori,  con
          funzioni di Presidente, e' designato  dal  Prefetto  ed  e'
          scelto,  di   concerto,   dai   Ministri   dell'interno   e
          dell'economia  e  delle  finanze  tra  i   dipendenti   dei
          rispettivi Ministeri. 
              3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000
          abitanti, nelle unioni dei comuni,  salvo  quanto  previsto
          dal comma 3-bis, e nelle  comunita'  montane  la  revisione
          economico-finanziaria  e'  affidata  ad  un  solo  revisore
          eletto dal consiglio comunale o dal  consiglio  dell'unione
          di  comuni  o  dall'assemblea  della  comunita'  montana  a
          maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti  di
          cui al comma 2. 
              3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano  in  forma
          associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che  ne
          fanno parte, la revisione economico-finanziaria  e`  svolta
          da un collegio di revisori  composto  da  tre  membri,  che
          svolge le medesime funzioni anche per i  comuni  che  fanno
          parte dell'unione. 
              4. Gli enti locali comunicano  ai  propri  tesorieri  i
          nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20
          giorni  dall'avvenuta  esecutivita'   della   delibera   di
          nomina.» 
 
                                   «Art. 236 
              (Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori) 
 
              1.   Valgono   per   i   revisori   le    ipotesi    di
          incompatibilita' di cui al primo comma dell'art.  2399  del
          codice civile, intendendosi per amministratori i componenti
          dell'organo esecutivo dell'ente locale. 
              2. L'incarico di  revisione  economico-finanziaria  non
          puo'  essere  esercitato  dai   componenti   degli   organi
          dell'ente locale e  da  coloro  che  hanno  ricoperto  tale
          incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario
          e dai dipendenti dell'ente locale presso  cui  deve  essere
          nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e  dai
          dipendenti delle  regioni,  delle  province,  delle  citta'
          metropolitane, delle comunita' montane e  delle  unioni  di
          comuni  relativamente  agli  enti  locali  compresi   nella
          circoscrizione territoriale di competenza. 
              3. I componenti degli organi di revisione contabile non
          possono  assumere  incarichi  o  consulenze  presso  l'ente
          locale  o  presso  organismi  o  istituzioni  dipendenti  o
          comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.» 
 
                                   «Art. 239 
                      (Funzioni dell'organo di revisione) 
 
              1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 
                a)   attivita'   di   collaborazione   con   l'organo
          consiliare secondo le  disposizioni  dello  statuto  e  del
          regolamento; 
                b)   pareri,   con   le   modalita'   stabilite   dal
          regolamento, in materia di: 
                  1)        strumenti        di        programmazione
          economico-finanziaria; 
                  2) proposta  di  bilancio  di  previsione  verifica
          degli equilibri e variazioni di bilancio; 
                  3) modalita' di gestione dei servizi e proposte  di
          costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 
                  4) proposte di ricorso all'indebitamento; 
                  5) proposte di utilizzo  di  strumenti  di  finanza
          innovativa, nel rispetto della disciplina  statale  vigente
          in materia; 
                  6)  proposte  di  riconoscimento  di  debiti  fuori
          bilancio e transazioni; 
                  7)  proposte  di   regolamento   di   contabilita',
          economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione  dei
          tributi locali; 
                c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria
          ed economica della gestione relativamente  all'acquisizione
          delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita'
          contrattuale,   all'amministrazione    dei    beni,    alla
          completezza della documentazione, agli adempimenti  fiscali
          ed alla tenuta della contabilita';  l'organo  di  revisione
          svolge  tali  funzioni  anche  con  tecniche  motivate   di
          campionamento; 
                d)  relazione   sulla   proposta   di   deliberazione
          consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema  di
          rendiconto entro il termine, previsto  dal  regolamento  di
          contabilita'  e  comunque  non  inferiore  a   20   giorni,
          decorrente  dalla  trasmissione   della   stessa   proposta
          approvata  dall'organo  esecutivo.  La  relazione  contiene
          l'attestazione sulla  corrispondenza  del  rendiconto  alle
          risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e
          proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed
          economicita' della gestione; 
                e)   referto   all'organo   consiliare    su    gravi
          irregolarita' di  gestione,  con  contestuale  denuncia  ai
          competenti  organi  giurisdizionali  ove   si   configurino
          ipotesi di responsabilita'; 
                f) verifiche di cassa di cui all'art. 223. 
              1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 e'
          espresso un motivato giudizio di congruita', di coerenza  e
          di attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio  e
          dei   programmi   e   progetti,    anche    tenuto    conto
          dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario
          ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto  all'anno
          precedente,    dell'applicazione    dei    parametri     di
          deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento  utile.
          Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare  le  misure
          atte ad assicurare l'attendibilita' delle  impostazioni.  I
          pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e'  tenuto  ad
          adottare  i  provvedimenti   conseguenti   o   a   motivare
          adeguatamente la mancata  adozione  delle  misure  proposte
          dall'organo di revisione. 
              2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di
          cui al precedente comma, l'organo di revisione  ha  diritto
          di  accesso  agli  atti  e  documenti  dell'ente   e   puo'
          partecipare  all'assemblea   dell'organo   consiliare   per
          l'approvazione del bilancio di previsione e del  rendiconto
          di gestione. Puo' altresi' partecipare alle altre assemblee
          dell'organo  consiliare  e,  se  previsto   dallo   statuto
          dell'ente,  alle  riunioni   dell'organo   esecutivo.   Per
          consentire  la  partecipazione  alle   predette   assemblee
          all'organo di revisione sono comunicati i  relativi  ordini
          del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi: 
                a) da parte della Corte dei  conti  i  rilievi  e  le
          decisioni assunti a tutela della sana gestione  finanziaria
          dell'ente; 
                b) da parte del responsabile del servizio finanziario
          le attestazioni di  assenza  di  copertura  finanziaria  in
          ordine alle delibere di impegni di spesa. 
              3. L'organo di revisione e' dotato,  a  cura  dell'ente
          locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento  dei  propri
          compiti, secondo  quanto  stabilito  dallo  statuto  e  dai
          regolamenti. 
              4.  L'organo  della  revisione  puo'  incaricare  della
          collaborazione nella propria  funzione,  sotto  la  propria
          responsabilita', uno o piu' soggetti aventi i requisiti  di
          cui all'art. 234, comma 2. I relativi compensi rimangono  a
          carico dell'organo di revisione. 
              5.  I  singoli  componenti  dell'organo  di   revisione
          collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e  controlli
          individuali. 
              6.  Lo  statuto   dell'ente   locale   puo'   prevedere
          ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.» 
 
                                   «Art. 242 
          (Individuazione   degli   enti    locali    strutturalmente
                       deficitari e relativi controlli) 
 
              1. Sono da considerarsi in  condizioni  strutturalmente
          deficitarie  gli  enti  locali  che  presentano  gravi   ed
          incontrovertibili condizioni di squilibrio,  rilevabili  da
          un  apposita  tabella,  da  allegare  al  rendiconto  della
          gestione, contenente parametri obiettivi dei  quali  almeno
          la meta' presentino valori deficitari. Il rendiconto  della
          gestione  e'  quello  relativo   al   penultimo   esercizio
          precedente quello di riferimento. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura  non
          regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi,  nonche'
          le modalita' per la compilazione della tabella  di  cui  al
          comma  1.  Fino  alla  fissazione  di  nuovi  parametri  si
          applicano quelli vigenti nell'anno precedente. 
              3. Le norme di cui al  presente  capo  si  applicano  a
          comuni, province e comunita' montane. 
 
                                   «Art. 243 
          (Controlli per gli enti locali strutturalmente  deficitari,
                     enti locali dissestati ed altri enti) 
 
              1.  Gli   enti   locali   strutturalmente   deficitari,
          individuati  ai  sensi  dell'art.  242,  sono  soggetti  al
          controllo  centrale  sulle  dotazioni  organiche  e   sulle
          assunzioni di personale da parte della Commissione  per  la
          finanza e gli organici degli enti locali(461). Il controllo
          e' esercitato prioritariamente in relazione  alla  verifica
          sulla compatibilita' finanziaria. 
              2. Gli  enti  locali  strutturalmente  deficitari  sono
          soggetti ai controlli centrali in materia di copertura  del
          costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
          un'apposita certificazione che: 
                a) il costo complessivo della gestione dei servizi  a
          domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
          stato  coperto  con  i  relativi   proventi   tariffari   e
          contributi finalizzati in misura non inferiore  al  36  per
          cento; a tale fine i costi di  gestione  degli  asili  nido
          sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; 
                b) il costo complessivo della gestione  del  servizio
          di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
          coperto con la relativa tariffa  in  misura  non  inferiore
          all'80 per cento; 
                c) il costo complessivo della gestione  del  servizio
          di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  interni   ed
          equiparati, riferito ai dati della  competenza,  sia  stato
          coperto  con  la  relativa  tariffa  almeno  nella   misura
          prevista dalla legislazione vigente. 
              3. I costi complessivi di gestione dei servizi  di  cui
          al comma 2, letterea) eb), devono comunque comprendere  gli
          oneri diretti  e  indiretti  di  personale,  le  spese  per
          l'acquisto di beni e servizi, le spese per i  trasferimenti
          e per gli oneri di  ammortamento  degli  impianti  e  delle
          attrezzature. Per le quote di ammortamento si  applicano  i
          coefficienti  indicati  nel  decreto  del  Ministro   delle
          finanze in data 31 dicembre 1988 e successive  modifiche  o
          integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per
          cento per i  beni  ammortizzabili  acquisiti  nell'anno  di
          riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti  da
          organismi  di  gestione  degli  enti  locali,   nei   costi
          complessivi  di  gestione  sono   considerati   gli   oneri
          finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'art.  44
          deldecreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre  1986,
          n. 902, da versare dagli organismi di  gestione  agli  enti
          proprietari entro l'esercizio  successivo  a  quello  della
          riscossione delle  tariffe  e  della  erogazione  in  conto
          esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio  di
          cui  al  comma  2,  letterac),  sono  rilevati  secondo  le
          disposizioni vigenti in materia. 
              3-bis. I contratti di servizio,  stipulati  dagli  enti
          locali con le societa'  controllate  ,  con  esclusione  di
          quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole
          volte  a  prevedere,  ove  si  verifichino  condizioni   di
          deficitarieta' strutturale, la  riduzione  delle  spese  di
          personale delle societa' medesime, anche in applicazione di
          quanto previsto dall'art. 18, comma 2-bis, deldecreto-legge
          n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,  dallalegge
          n. 133 del 2008. 
              4. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati  i  tempi  e  le
          modalita'  per  la  presentazione  e  il  controllo   della
          certificazione di cui al comma 2. 
              5.  Alle  province   ed   ai   comuni   in   condizioni
          strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti,
          non rispettano i livelli minimi di copertura dei  costi  di
          gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
          tale rispetto trasmettendo la prevista  certificazione,  e'
          applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle  entrate
          correnti risultanti dal  certificato  di  bilancio  di  cui
          all'art. 161 del penultimo esercizio finanziario precedente
          a quello in cui viene  rilevato  il  mancato  rispetto  dei
          predetti  limiti  minimi  di  copertura.  Ove  non  risulti
          presentato il certificato di bilancio  del  penultimo  anno
          precedente,  si  fa  riferimento   all'ultimo   certificato
          disponibile.  La  sanzione   si   applica   sulle   risorse
          attribuite  dal  Ministero   dell'interno   a   titolo   di
          trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di
          incapienza l'ente locale e' tenuto  a  versare  all'entrata
          del bilancio dello Stato le somme residue. 
              5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a
          decorrere  dalle  sanzioni  da  applicare  per  il  mancato
          rispetto dei limiti di  copertura  dei  costi  di  gestione
          dell'esercizio 2011. 
              6. Sono soggetti,  in  via  provvisoria,  ai  controlli
          centrali di cui al comma 2: 
                a) gli enti locali che, pur risultando non deficitari
          dalle risultanze della tabella allegata  al  rendiconto  di
          gestione, non presentino il certificato al rendiconto della
          gestione, di cui all'art. 161. 
                b) gli enti locali per i quali  non  sia  intervenuta
          nei termini di legge la deliberazione del rendiconto  della
          gestione, sino all'adempimento. 
              7. Gli enti locali che hanno  deliberato  lo  stato  di
          dissesto finanziario  sono  soggetti,  per  la  durata  del
          risanamento, ai controlli di cui al comma  1,  sono  tenuti
          alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e
          sono  tenuti  per  i  servizi  a  domanda  individuale   al
          rispetto, per il medesimo periodo, del  livello  minimo  di
          copertura  dei  costi  di  gestione  di  cui  al  comma  2,
          letteraa).» 
 
                                   «Art. 248 
                 (Conseguenze della dichiarazione di dissesto) 
 
              1. A seguito della dichiarazione di  dissesto,  e  sino
          all'emanazione  del  decreto  di  cui  all'art.  261,  sono
          sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. 
              2. Dalla data della dichiarazione di  dissesto  e  sino
          all'approvazione del rendiconto di  cui  all'art.  256  non
          possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
          confronti  dell'ente  per  i  debiti  che  rientrano  nella
          competenza dell'organo straordinario  di  liquidazione.  Le
          procedure esecutive pendenti alla data della  dichiarazione
          di  dissesto,  nelle  quali  sono  scaduti  i  termini  per
          l'opposizione giudiziale da parte dell'ente,  o  la  stessa
          benche'  proposta  e'  stata  rigettata,  sono   dichiarate
          estinte d'ufficio dal giudice con inserimento  nella  massa
          passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori
          e spese. 
              3.  I  pignoramenti  eventualmente  eseguiti  dopo   la
          deliberazione dello stato di dissesto non vincolano  l'ente
          ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i
          fini dell'ente e le finalita' di legge. 
              4. Dalla data della deliberazione di  dissesto  e  sino
          all'approvazione del  rendiconto  di  cui  all'art.  256  i
          debiti  insoluti  a  tale  data  e  le  somme  dovute   per
          anticipazioni di cassa  gia'  erogate  non  producono  piu'
          interessi ne'  sono  soggetti  a  rivalutazione  monetaria.
          Uguale disciplina  si  applica  ai  crediti  nei  confronti
          dell'ente  che  rientrano  nella   competenza   dell'organo
          straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della
          loro liquidita' ed esigibilita'. 
              5. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  1  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20,  gli  amministratori  che  la
          Corte dei conti ha  riconosciuto,  anche  in  primo  grado,
          responsabili di aver contribuito  con  condotte,  dolose  o
          gravemente  colpose,  sia  omissive  che   commissive,   al
          verificarsi   del   dissesto   finanziario,   non   possono
          ricoprire, per un  periodo  di  dieci  anni,  incarichi  di
          assessore, di revisore  dei  conti  di  enti  locali  e  di
          rappresentante  di   enti   locali   presso   altri   enti,
          istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e  i
          presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi  del
          periodo precedente, inoltre, non sono candidabili,  per  un
          periodo  di  dieci  anni,  alle  cariche  di  sindaco,   di
          presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale,
          nonche' di  membro  dei  consigli  comunali,  dei  consigli
          provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali,  del
          Parlamento e del Parlamento europeo. Non  possono  altresi'
          ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni  la  carica
          di assessore comunale, provinciale o regionale  ne'  alcuna
          carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.  Ai
          medesimi  soggetti,  ove  riconosciuti   responsabili,   le
          sezioni giurisdizionali regionali  della  Corte  dei  conti
          irrogano una sanzione  pecuniaria  pari  ad  un  minimo  di
          cinque e fino ad un massimo di venti volte la  retribuzione
          mensile  lorda  dovuta  al  momento  di  commissione  della
          violazione. 
              5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della
          legge 14 gennaio 1994, n.  20,  qualora,  a  seguito  della
          dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi
          responsabilita'  nello   svolgimento   dell'attivita'   del
          collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione,
          secondo  le  normative  vigenti,  delle   informazioni,   i
          componenti del collegio riconosciuti responsabili  in  sede
          di  giudizio  della  predetta  Corte  non  possono   essere
          nominati nel collegio dei  revisori  degli  enti  locali  e
          degli enti ed organismi agli stessi  riconducibili  fino  a
          dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La  Corte
          dei  conti  trasmette   l'esito   dell'accertamento   anche
          all'ordine professionale di appartenenza dei  revisori  per
          valutazioni inerenti all'eventuale  avvio  di  procedimenti
          disciplinari, nonche'  al  Ministero  dell'interno  per  la
          conseguente sospensione dall'elenco  di  cui  all'art.  16,
          comma  25,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011,  n.  148.  Ai   medesimi   soggetti,   ove   ritenuti
          responsabili, le sezioni  giurisdizionali  regionali  della
          Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un
          minimo di cinque e fino ad un massimo  di  venti  volte  la
          retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione
          della violazione.». 
              Per il testo dell'art. 1, comma  168,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, v. nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  141  e  244  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento
          v. nelle note al presente articolo): 
 
                                   «Art. 141 
          (Scioglimento  e  sospensione  dei  consigli   comunali   e
                                 provinciali) 
 
              1. I consigli comunali e  provinciali  vengono  sciolti
          con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
          del Ministro dell'interno: 
                a) quando compiano atti contrari alla Costituzione  o
          per gravi e persistenti violazioni di  legge,  nonche'  per
          gravi motivi di ordine pubblico; 
                b) quando non  possa  essere  assicurato  il  normale
          funzionamento degli organi e dei servizi  per  le  seguenti
          cause: 
                  1) impedimento  permanente,  rimozione,  decadenza,
          decesso del sindaco o del presidente della provincia; 
                  2) dimissioni del sindaco o  del  presidente  della
          provincia; 
                  3)   cessazione   dalla   carica   per   dimissioni
          contestuali, ovvero rese anche con  atti  separati  purche'
          contemporaneamente  presentati  al  protocollo   dell'ente,
          della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
          tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 
                  4)   riduzione    dell'organo    assembleare    per
          impossibilita' di surroga alla  meta'  dei  componenti  del
          consiglio; 
                c) quando non sia approvato nei termini il bilancio; 
                c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali  al
          di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti  dei  relativi
          strumenti  urbanistici  generali  e   non   adottino   tali
          strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione  degli
          organi. In questo caso,  il  decreto  di  scioglimento  del
          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              2. Nella ipotesi di cui alla  letterac)  del  comma  1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato senza che sia stato predisposto dalla  Giunta  il
          relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina  un
          commissario  affinche'   lo   predisponga   d'ufficio   per
          sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque  quando  il
          consiglio non abbia  approvato  nei  termini  di  legge  lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  Giunta,  l'organo
          regionale di controllo assegna al  consiglio,  con  lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a 20 giorni per la sua approvazione, decorso  il  quale  si
          sostituisce,      mediante      apposito       commissario,
          all'amministrazione   inadempiente.    Del    provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio. 
              2-bis. Nell'ipotesi di cui alla letterac-bis) del comma
          1, trascorso  il  termine  entro  il  quale  gli  strumenti
          urbanistici devono essere adottati, la regione  segnala  al
          prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
          che non abbiano provveduto  ad  adempiere  all'obbligo  nel
          termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
          attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti  dallo
          statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
          di adeguatezza.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di
          quattro mesi,  il  prefetto  inizia  la  procedura  per  lo
          scioglimento del consiglio. 
              3. Nei casi diversi da quelli previsti  dal  numero  1)
          della letterab) del comma 1, con il decreto di scioglimento
          si provvede alla nomina di un commissario, che esercita  le
          attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. 
              4.  Il  rinnovo  del   consiglio   nelle   ipotesi   di
          scioglimento deve coincidere con il primo turno  elettorale
          utile previsto dalla legge. 
              5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
          scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
          successori,  gli  incarichi  esterni   loro   eventualmente
          attribuiti. 
              6. Al decreto di scioglimento e' allegata la  relazione
          del  Ministro  contenente  i  motivi   del   provvedimento;
          dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
          comunicazione al parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
          «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana. 
              7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti  ed
          in attesa del decreto di  scioglimento,  il  prefetto,  per
          motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere,  per
          un periodo comunque  non  superiore  a  novanta  giorni,  i
          consigli comunali e provinciali e nominare  un  commissario
          per la provvisoria amministrazione dell'ente. 
              8. Ove non diversamente previsto dalle leggi  regionali
          le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano,
          in quanto  compatibili,  agli  altri  enti  locali  di  cui
          all'art. 2, comma 1 ed ai  consorzi  tra  enti  locali.  Il
          relativo  provvedimento  di   scioglimento   degli   organi
          comunque denominati degli enti locali di  cui  al  presente
          comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.» 
 
                                   «Art. 244 
                            (Dissesto finanziario) 
 
              1. Si ha stato di dissesto finanziario  se  l'ente  non
          puo' garantire l'assolvimento delle funzioni e dei  servizi
          indispensabili  ovvero  esistono  nei  confronti  dell'ente
          locale crediti liquidi ed esigibili di  terzi  cui  non  si
          possa fare validamente  fronte  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 193, nonche' con le modalita' di cui all'art.  194
          per le fattispecie ivi previste. 
              2.  Le  norme  sul  risanamento   degli   enti   locali
          dissestati si applicano solo a province e comuni.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  16,  comma  25,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148  (per
          l'argomento v. nelle note all'art. 2): 
              «25. A  decorrere  dal  primo  rinnovo  dell'organo  di
          revisione successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, i revisori dei conti  degli  enti  locali
          sono scelti mediante estrazione  da  un  elenco  nel  quale
          possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti  iscritti,
          a livello regionale, nel Registro dei  revisori  legali  di
          cui aldecreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  nonche'
          gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e  degli
          esperti contabili. Con decreto del  Ministro  dell'interno,
          da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabiliti criteri per l'inserimento degli  interessati
          nell'elenco di cui  al  primo  periodo,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
                a)   rapporto   proporzionale   tra   anzianita'   di
          iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e
          popolazione di ciascun comune; 
                b)   previsione    della    necessita',    ai    fini
          dell'iscrizione nell'elenco di cui al  presente  comma,  di
          aver  in  precedenza  avanzato  richiesta  di  svolgere  la
          funzione nell'organo di revisione degli enti locali; 
                c) possesso di specifica qualificazione professionale
          in materia di contabilita' pubblica e gestione economica  e
          finanziaria degli enti pubblici territoriali.». 
              Per il testo vigente dell'art. 13,  comma  14-ter,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  22  dicembre  2011,   n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici), v. nelle note  all'art.
          11. 
              Per completezza d'informazione,  si  riporta  il  testo
          integrale dell'art. 6, del decreto legislativo 6  settembre
          2011, n.  149  (per  l'argomento  v.  nelle  note  all'art.
          1-bis), come modificato dalla presente legge: 
 
                                    «Art. 6 
          (Responsabilita' politica del presidente di provincia e del
                                   sindaco) 
 
              1. Il comma 5 dell'art. 248  del  testo  unico  di  cui
          aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito
          dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto  dall'art.
          1dellalegge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori  che
          la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili,  anche  in
          primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei
          cinque  anni  precedenti  il   verificarsi   del   dissesto
          finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci
          anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti
          locali e di rappresentante  di  enti  locali  presso  altri
          enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati,  ove  la
          Corte,  valutate  le  circostanze  e  le  cause  che  hanno
          determinato il dissesto,  accerti  che  questo  e'  diretta
          conseguenza  delle  azioni  od  omissioni  per   le   quali
          l'amministratore  e'  stato  riconosciuto  responsabile.  I
          sindaci e i presidenti di provincia  ritenuti  responsabili
          ai  sensi  del  periodo  precedente,  inoltre,   non   sono
          candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche  di
          sindaco, di  presidente  di  provincia,  di  presidente  di
          Giunta regionale, nonche' di membro dei consigli  comunali,
          dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli
          regionali, del Parlamento e  del  Parlamento  europeo.  Non
          possono altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci
          anni  la  carica  di  assessore  comunale,  provinciale   o
          regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o  partecipati
          da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di
          dissesto, la Corte dei conti accerti gravi  responsabilita'
          nello svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori,
          o ritardata o mancata comunicazione, secondo  le  normative
          vigenti, delle  informazioni,  i  componenti  del  collegio
          riconosciuti  responsabili  in  sede  di   giudizio   della
          predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei
          revisori degli enti locali e degli enti ed  organismi  agli
          stessi riconducibili fino a dieci anni, in  funzione  della
          gravita' accertata. La Corte dei  conti  trasmette  l'esito
          dell'accertamento   anche   all'ordine   professionale   di
          appartenenza  dei   revisori   per   valutazioni   inerenti
          all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.». 
              2. Qualora dalle pronunce delle  sezioni  regionali  di
          controllo della Corte dei conti emergano, anche  a  seguito
          delle verifiche svolte ai sensi dell'art.  5  del  presente
          decreto e  dell'art.  14,  comma  1,  lettera  d),  secondo
          periodo, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti
          difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni  degli
          obiettivi della finanza pubblica allargata e  irregolarita'
          contabili o squilibri strutturali  del  bilancio  dell'ente
          locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e  lo
          stesso ente non abbia adottato, entro il termine  assegnato
          dalla Corte dei  conti,  le  necessarie  misure  correttive
          previste dall'art. 1, comma  168,  dellalegge  23  dicembre
          2005, n. 266, la competente  sezione  regionale,  accertato
          l'inadempimento, trasmette gli  atti  al  Prefetto  e  alla
          Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza
          pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia
          accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione,
          da parte della competente sezione regionale della Corte dei
          conti, il perdurare dell'inadempimento da  parte  dell'ente
          locale delle citate  misure  correttive  e  la  sussistenza
          delle condizioni di cui all'art. 244 del citato testo unico
          di cui aldecreto legislativo n. 267 del 2000,  il  Prefetto
          assegna al Consiglio, con  lettera  notificata  ai  singoli
          consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la
          deliberazione del  dissesto.  Decorso  infruttuosamente  il
          termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un
          commissario per la deliberazione dello stato di dissesto  e
          da' corso alla procedura per lo scioglimento del  consiglio
          dell'ente ai sensi dell'art. 141 del citato testo unico  di
          cui aldecreto legislativo n. 267 del 2000. 
              2-bis  Il  decreto  di  scioglimento   del   consiglio,
          disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva  i
          suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino  ad
          una massimo di quindici mesi.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  155  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (per  l'argomento  v.
          nelle note al presente articolo): 
 
                                   «Art. 155 
          (Commissione per la  finanza  e  gli  organici  degli  enti
                                    locali) 
 
              1. La Commissione per la finanza e gli  organici  degli
          enti locali operante presso il Ministero dell'interno, gia'
          denominata Commissione di ricerca per  la  finanza  locale,
          svolge i seguenti compiti: 
                a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente
          in   relazione   alla   verifica    della    compatibilita'
          finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui  provvedimenti
          di assunzione di personale degli enti  dissestati  e  degli
          enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 243; 
                b) parere da rendere  al  Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento  di  approvazione  o  diniego  del  piano  di
          estinzione delle passivita', ai sensi dell'art. 256,  comma
          7; 
                c)  proposta  al  Ministro  dell'interno  di   misure
          straordinarie per il pagamento della massa passiva in  caso
          di  insufficienza  delle  risorse  disponibili,  ai   sensi
          dell'art. 256, comma 12; 
                d) parere da rendere  in  merito  all'assunzione  del
          mutuo con la Cassa depositi e prestiti da  parte  dell'ente
          locale, ai sensi dell'art. 255, comma 5; 
                e) parere da rendere  al  Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento di approvazione  o  diniego  dell'ipotesi  di
          bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 261; 
                f) proposta  al  Ministro  dell'interno  di  adozione
          delle  misure  necessarie  per  il  risanamento   dell'ente
          locale,  a  seguito  del  ricostituirsi  di  disavanzo   di
          amministrazione o insorgenza di debiti fuori  bilancio  non
          ripianabili con i normali mezzi o  mancato  rispetto  delle
          prescrizioni poste a carico dell'ente, ai  sensi  dell'art.
          268; 
                g) parere da rendere  al  Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento di sostituzione di tutto o parte  dell'organo
          straordinario di  liquidazione,  ai  sensi  dell'art.  254,
          comma 8; 
                h) approvazione, previo esame, della rideterminazione
          della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi
          dell'art. 259, comma 7. 
              2. La composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento
          della Commissione  sono  disciplinate  con  regolamento  da
          adottarsi ai sensi dell'art. 17,  comma  1,  dellalegge  23
          agosto 1988, n. 400.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 26  novembre  2010,  n.  216  (Disposizioni  in
          materia  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province),  come
          modificato dalla presente legge: 
 
                                    «Art. 3 
          (Funzioni fondamentali  e  classificazione  delle  relative
                                    spese) 
 
              1. Ai fini del presente  decreto,  fino  alla  data  di
          entrata in vigore della  legge  statale  di  individuazione
          delle funzioni fondamentali di Comuni, Citta' metropolitane
          e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi  servizi
          presi  in  considerazione  in  via  provvisoria,  ai  sensi
          dell'art. 21dellalegge 5 maggio 2009, n. 42, sono: 
                a) per i Comuni: 
                  1) le  funzioni  generali  di  amministrazione,  di
          gestione e di controllo, nella misura  complessiva  del  70
          per cento delle spese come  certificate  dall'ultimo  conto
          del bilancio disponibile alla data  di  entrata  in  vigore
          dellalegge 5 maggio 2009, n. 42; 
                  2) le funzioni di polizia locale; 
                  3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi
          i servizi  per  gli  asili  nido  e  quelli  di  assistenza
          scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica; 
                  4) le funzioni nel campo  della  viabilita'  e  dei
          trasporti; 
                  5)  le  funzioni  riguardanti   la   gestione   del
          territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio
          di edilizia residenziale  pubblica  e  locale  e  piani  di
          edilizia nonche' per il servizio idrico integrato; 
                  6) le funzioni del settore sociale; 
                b) per le Province: 
                  1) le  funzioni  generali  di  amministrazione,  di
          gestione e di controllo, nella misura  complessiva  del  70
          per cento delle spese come  certificate  dall'ultimo  conto
          del bilancio disponibile alla data  di  entrata  in  vigore
          dellalegge 5 maggio 2009, n. 42; 
                  2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa
          l'edilizia scolastica; 
                  3) le funzioni nel campo dei trasporti; 
                  4)  le  funzioni  riguardanti   la   gestione   del
          territorio; 
                  5) le funzioni nel campo della tutela ambientale; 
                  6) le funzioni nel campo dello  sviluppo  economico
          relative ai servizi del mercato del lavoro. 
              1-bis. In ogni caso, ai fini della  determinazione  dei
          fabbisogni  standard  di  cui  al  presente   decreto,   le
          modifiche  nell'elenco  delle  funzioni  fondamentali  sono
          prese  in  considerazione   dal   primo   anno   successivo
          all'adeguamento dei certificati di  conto  consuntivo  alle
          suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli  esiti
          dell'armonizzazione degli schemi  di  bilancio  di  cui  al
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».