Art. 2 
 
 
           Elenco regionale delle istituzioni accreditate 
 
  1.  Le  universita'  o  le  istituzioni  AFAM  stipulano   apposite
convenzioni con le istituzioni accreditate per lo  svolgimento  delle
attivita' di tirocinio, secondo quanto previsto dal presente  decreto
emanato ai sensi dell'art. 12 del Regolamento. 
  2. Ai fini dell'accreditamento, le istituzioni  possono  costituire
apposite reti finalizzate all'ottimizzazione delle prestazioni, anche
coinvolgendo istituzioni scolastiche di gradi diversi. 
  3. Ciascun USR predispone e aggiorna annualmente, sulla base di  un
modello standardizzato  elaborato  a  livello  nazionale,  un  elenco
telematico delle istituzioni accreditate. Detto elenco evidenzia, per
ogni istituzione ovvero rete  costituita  ai  sensi  del  comma  2  i
seguenti dati: 
    a) elenco degli insegnanti con contratto  a  tempo  indeterminato
disponibili  a  svolgere  il  compito  di  tutor  con  il  rispettivo
curriculum vitae; 
    b) piano di realizzazione e di  svolgimento  delle  attivita'  di
tirocinio; 
    c) eventuali precedenti esperienze di svolgimento  di  tutoraggio
per attivita' di tirocinio; 
    d) esistenza di  dipartimenti  disciplinari  o  pluridisciplinari
attivi; 
    e) eventuale  partecipazione  dell'istituzione  alle  rilevazioni
degli  apprendimenti   nazionali   e,   se   campionata,   a   quelle
internazionali; 
    f) presenza di laboratori attrezzati; 
    g) eventuali altri elementi che  possono  evidenziare  il  valore
delle esperienze realizzate dall'istituzione; 
    h) la documentazione di cui all'art. 5 comma 2; 
    i) l'eventuale accreditamento finalizzato  allo  svolgimento  dei
tirocini previsti dai percorsi di cui  agli  articoli  13  e  14  del
Regolamento. 
  4.   L'iscrizione   all'elenco   delle   istituzioni    scolastiche
accreditate costituisce titolo preferenziale per la partecipazione  a
iniziative promosse dal Ministero e per l'assegnazione  dei  relativi
contributi.