Art. 3 
 
 
                  Commissione per l'accreditamento 
 
  1. Ogni USR istituisce una commissione preposta  all'accreditamento
delle istituzioni di cui all'art. 2. 
  2. La commissione valuta la sussistenza delle condizioni e fissa  i
requisiti necessari per l'accreditamento in ambito  regionale,  sulla
base di quanto previsto dagli allegati A, B e C, parte integrante del
presente decreto. 
  3.  La  commissione   vigila   sul   rispetto   delle   convenzioni
sottoscritte  con  le  Universita'  e  le  istituzioni  AFAM,   sulla
persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2 e  sul
regolare svolgimento  delle  attivita'  di  tirocinio.  Nel  caso  di
mancato rispetto della convenzione, del venir meno delle  condizioni,
dei requisiti ovvero di irregolare  svolgimento  delle  attivita'  di
tirocinio, l'istituzione interessata e'  espunta  dall'elenco  e  non
puo' fare nuova domanda prima di 3 anni scolastici. 
  4. La commissione e' costituita con decreto del direttore  generale
dell'USR ed e' formata dal direttore generale o da un  suo  delegato,
scelto tra i dirigenti amministrativi  o  tecnici,  con  funzioni  di
presidente, e da quattro componenti, scelti  tra  dirigenti  tecnici,
dirigenti scolastici, coordinatori didattici,  anche  in  quiescenza,
docenti con comprovata  esperienza  nel  campo  della  formazione  ed
esperti  nel  settore  della  didattica  e  della   valutazione.   La
designazione dei componenti  avviene  a  seguito  di  apposito  bando
pubblicato sui siti dei relativi USR almeno  15  giorni  prima  della
data  di  chiusura  delle   relative   candidature.   L'incarico   di
commissario  e'  incompatibile   con   la   funzione   di   direttore
dell'istituzione  o  docente  in  servizio  presso   le   istituzioni
accreditate o che abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 2. In
quest'ultimo caso, il componente cessa dall'incarico  all'atto  della
presentazione della domanda. 
  5. La commissione dura in carica tre anni. I  componenti  non  sono
immediatamente  rinominabili  se  non  allo  scadere  del  successivo
triennio. Nessun compenso o  gettone  e'  dovuto  ai  componenti  del
suddetto organismo, ad eccezione del rimborso delle spese di  viaggio
e soggiorno, ove spettanti, che saranno a carico dei relativi USR. 
  6.  Ciascuna   commissione   redige   annualmente   una   relazione
sull'attivita' svolta,  nell'ambito  della  quale  formula  eventuali
proposte di revisione del presente decreto,  acquisendo  a  tal  fine
dati e pareri da parte dei tutor, dei consigli di corso della  laurea
in scienze della  formazione  primaria,  dei  consigli  di  corso  di
tirocinio, delle direzioni dei percorsi preposti al conseguimento dei
titoli di specializzazione sul  sostegno  e  di  perfezionamento  per
l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
La relazione e' trasmessa al Dipartimento per l'Istruzione.