Art. 5 
 
 
                             Candidature 
 
  1. La candidatura all'inclusione nell'elenco di cui all'art.  2  e'
presentata all'USR dal direttore dell'istituzione, congiuntamente  al
legale rappresentante nel caso di istituzioni scolastiche paritarie. 
  2. Le candidature sono corredate dalla delibera di approvazione  da
parte del collegio docenti, dalla documentazione prevista dai  bandi,
attestante il possesso delle condizioni previste dal presente decreto
e dei requisiti stabiliti dalla commissione,  integrata  da  apposita
relazione e  dal  piano  di  realizzazione  e  di  svolgimento  delle
attivita' di tirocinio per le singole  classi  di  concorso,  e  sono
presentate, in formato telematico, dallo al 31 marzo di ciascun  anno
scolastico. 
  3. Il direttore dell'istituzione o un suo delegato assume il  ruolo
di responsabile delle attivita' di tirocinio che si  svolgono  presso
il proprio  istituto.  Nel  caso  di  reti,  l'accordo  individua  le
responsabilita'. 
  4. Ai fini dell'espletamento di parte delle attivita' di tirocinio,
le istituzioni scolastiche  accreditate  possono  definire  eventuali
convenzioni con le strutture  facenti  parte  del  sistema  regionale
dell'istruzione e formazione professionale in  cui  si  realizzano  i
percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre  2005,
n. 226, anche qualora non accreditate ai sensi dell'art. 2.