Art. 6 
 
 
          Tirocinio per personale in servizio con contratto 
            di lavoro a tempo indeterminato o determinato 
 
  1. I tirocinanti possono richiedere di espletare  il  tirocinio  di
cui all'art. 10 del Regolamento, in  deroga  a  quanto  previsto  dal
presente decreto, 
    a) se titolari di altro insegnamento,  presso  l'istituzione  ove
fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato; 
    b) ai sensi dell'art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se
impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio  ai
sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 3  maggio  1999,  n.  124,
presso l'istituzione ove svolgono l'incarico. 
  2. L'accoglimento della domanda di cui al comma  1  e'  subordinato
alla disponibilita' di  tutor  dei  tirocinanti  presso  la  relativa
istituzione. 
  3. Nei casi in cui il tirocinante abbia un contratto  di  supplenza
ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 3 maggio 1999, n.  124,  il
consiglio di corso di tirocinio e la scuola o la rete  di  scuole  di
cui all'art. 1 curano la compatibilita' dei percorsi di tirocinio con
l'espletamento degli  impegni  di  servizio.  Detta  disposizione  si
applica anche: 
    a) nel caso in cui la domanda di svolgimento del tirocinio presso
la sede di servizio non puo' essere accolta ai sensi del comma 2; 
    b) nei casi in cui i tirocinanti di cui al comma  1  decidono  di
non avvalersi della facolta' di scelta ivi prevista; 
    c) nei casi di tirocinio svolto nell'ambito dei percorsi  di  cui
agli articoli 13 e 14 del Regolamento.