Art. 6 Tirocinio per personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato 1. I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all'art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dal presente decreto, a) se titolari di altro insegnamento, presso l'istituzione ove fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato; b) ai sensi dell'art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l'istituzione ove svolgono l'incarico. 2. L'accoglimento della domanda di cui al comma 1 e' subordinato alla disponibilita' di tutor dei tirocinanti presso la relativa istituzione. 3. Nei casi in cui il tirocinante abbia un contratto di supplenza ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, il consiglio di corso di tirocinio e la scuola o la rete di scuole di cui all'art. 1 curano la compatibilita' dei percorsi di tirocinio con l'espletamento degli impegni di servizio. Detta disposizione si applica anche: a) nel caso in cui la domanda di svolgimento del tirocinio presso la sede di servizio non puo' essere accolta ai sensi del comma 2; b) nei casi in cui i tirocinanti di cui al comma 1 decidono di non avvalersi della facolta' di scelta ivi prevista; c) nei casi di tirocinio svolto nell'ambito dei percorsi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.