Art. 7 Monitoraggio e valutazione 1. Il monitoraggio delle attivita' di cui al presente decreto e' affidato al Dipartimento per l'istruzione. 2. I criteri di cui agli allegati A, B, C al presente provvedimento sono periodicamente aggiornati sulla base delle relazioni di cui all'art. 3, comma 6 e dei risultati del monitoraggio di cui al comma 1.