Art. 7 
 
 
                     Monitoraggio e valutazione 
 
  1. Il monitoraggio delle attivita' di cui al  presente  decreto  e'
affidato al Dipartimento per l'istruzione. 
  2. I criteri di cui agli allegati A, B, C al presente provvedimento
sono periodicamente aggiornati sulla  base  delle  relazioni  di  cui
all'art. 3, comma 6 e dei risultati del monitoraggio di cui al  comma
1.