Art. 11 
 
 
              Attivita' del «Comitato nazionale bovini» 
 
  1.  Il  Comitato  nazionale  bovini  provvede  ad  organizzare  sul
territorio nazionale tutti i  servizi  necessari  per  l'applicazione
della  tabella  di  classificazione  delle  carcasse  bovine,  ed  in
particolare: 
    -  procede  al  riconoscimento   ufficiale   dei   classificatori
giudicati  idonei,  rilasciando  appositi  diplomi  e  tesserini   di
riconoscimento; 
    - promuove, direttamente, corsi di preparazione, specializzazione
ed aggiornamento per i classificatori di carcasse bovine; 
    -  valuta  ed  autorizza   eventuali   analoghe   iniziative   di
organizzazioni  ed  associazioni  di  categoria  che  fanno  capo  ad
attivita' di cui al precedente art. 2; 
    -  rilascia,  su  richiesta  delle  Regioni  interessate,  pareri
tecnici in caso di contestazioni tra l'operato del classificatore del
macello e il controllore di cui all'art. 19 del presente decreto. 
  2. Per l'emissione del parere di cui all'ultimo trattino del  comma
precedente,  tutta  la  documentazione  oggetto   di   contestazione,
corredata  di  reperto  fotografico,  deve  pervenire  al  Ministero,
all'attenzione del Presidente del Comitato.