Art. 11 Attivita' del «Comitato nazionale bovini» 1. Il Comitato nazionale bovini provvede ad organizzare sul territorio nazionale tutti i servizi necessari per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse bovine, ed in particolare: - procede al riconoscimento ufficiale dei classificatori giudicati idonei, rilasciando appositi diplomi e tesserini di riconoscimento; - promuove, direttamente, corsi di preparazione, specializzazione ed aggiornamento per i classificatori di carcasse bovine; - valuta ed autorizza eventuali analoghe iniziative di organizzazioni ed associazioni di categoria che fanno capo ad attivita' di cui al precedente art. 2; - rilascia, su richiesta delle Regioni interessate, pareri tecnici in caso di contestazioni tra l'operato del classificatore del macello e il controllore di cui all'art. 19 del presente decreto. 2. Per l'emissione del parere di cui all'ultimo trattino del comma precedente, tutta la documentazione oggetto di contestazione, corredata di reperto fotografico, deve pervenire al Ministero, all'attenzione del Presidente del Comitato.