Art. 12 
 
 
               Classificazione delle carcasse di suino 
 
  1. Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (CE)  n.  1249/2008  della
Commissione, tutti gli stabilimenti classificano  e  identificano  le
carcasse suine secondo la tabella comunitaria stabilita  all'allegato
V, parte B del regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio  e  i
risultati  devono  essere  obbligatoriamente  inseriti  nel   portale
«www.impresa.gov.it». 
  2. Il mancato inserimento dei dati nel  portale  di  cui  al  comma
precedente  equivale   al   non   adempimento   degli   obblighi   di
classificazione  che  incombono  nei  confronti  della  struttura  di
macellazione e, pertanto, sara' perseguibile ai sensi del  successivo
art. 19, comma 8.