Art. 12 Classificazione delle carcasse di suino 1. Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, tutti gli stabilimenti classificano e identificano le carcasse suine secondo la tabella comunitaria stabilita all'allegato V, parte B del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e i risultati devono essere obbligatoriamente inseriti nel portale «www.impresa.gov.it». 2. Il mancato inserimento dei dati nel portale di cui al comma precedente equivale al non adempimento degli obblighi di classificazione che incombono nei confronti della struttura di macellazione e, pertanto, sara' perseguibile ai sensi del successivo art. 19, comma 8.