Art. 13 
 
 
                        Deroghe ed esenzioni 
 
  1. Gli stabilimenti che macellano, in media annuale, da  11  a  200
suini alla settimana, con esclusione dei macelli del circuito DOP/IGP
obbligati,   possono   ottenere   una   deroga   dall'obbligo   della
classificazione previa apposita richiesta, da redigere sulla base del
modello  di  cui  all'allegato  7,  da  far  pervenire  all'indirizzo
indicato all'art. 3, comma 1. 
  2. Gli stabilimenti che macellano, in  media  annuale,  fino  a  10
suini alla settimana,  sono  esentati  dall'obbligo  di  applicazione
della tabella comunitaria  di  classificazione  delle  carcasse,  con
esclusione dei macelli del circuito DOP/IGP obbligati. 
  3. Sulla base della richiesta di deroga  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero valuta l'opportunita' della concessione del nulla osta. 
  4. Sono inoltre esentati  dagli  obblighi  prescritti  all'articolo
precedente gli stabilimenti in cui i suini  nascono,  sono  allevati,
macellati e sezionati nell'ambito della stessa impresa.