Art. 13 Deroghe ed esenzioni 1. Gli stabilimenti che macellano, in media annuale, da 11 a 200 suini alla settimana, con esclusione dei macelli del circuito DOP/IGP obbligati, possono ottenere una deroga dall'obbligo della classificazione previa apposita richiesta, da redigere sulla base del modello di cui all'allegato 7, da far pervenire all'indirizzo indicato all'art. 3, comma 1. 2. Gli stabilimenti che macellano, in media annuale, fino a 10 suini alla settimana, sono esentati dall'obbligo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse, con esclusione dei macelli del circuito DOP/IGP obbligati. 3. Sulla base della richiesta di deroga di cui al comma 1, il Ministero valuta l'opportunita' della concessione del nulla osta. 4. Sono inoltre esentati dagli obblighi prescritti all'articolo precedente gli stabilimenti in cui i suini nascono, sono allevati, macellati e sezionati nell'ambito della stessa impresa.