Art. 14 
 
 
                       Carcassa di riferimento 
 
  1. Ai sensi dell'allegato V,  parte  B,  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007 del Consiglio, la  carcassa  di  riferimento  di  suino  e'
definita come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato,
intero o diviso a meta', senza la lingua, le setole, le  unghie,  gli
organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma. 
  2. La classificazione che avviene attraverso la misurazione  fisica
del tenore di carne magra delle carcasse deve essere  effettuata,  al
momento della pesata, secondo i metodi descritti nell'allegato 8, per
determinare   l'appartenenza   alle   classi   commerciali   previste
dall'allegato V, parte B, punto II del regolamento (CE) n. 1234/2007,
di seguito riportate: 
 
    

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   Carne magra stimata in percentuale del peso      |    Classe
                  della carcassa                    |
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55 o piu'                                           |      E
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50 fino a meno di 55                                |      U
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45 fino a meno di 50                                |      R
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40 fino a meno di 45                                |      O
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meno di 40                                          |      P
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  3. La classe S con percentuale di carne magra maggiore o uguale  al
60% e' utilizzata per la categoria di carcasse di suini di peso  pari
o inferiore a 110,0 kg.