Art. 14 Carcassa di riferimento 1. Ai sensi dell'allegato V, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la carcassa di riferimento di suino e' definita come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a meta', senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma. 2. La classificazione che avviene attraverso la misurazione fisica del tenore di carne magra delle carcasse deve essere effettuata, al momento della pesata, secondo i metodi descritti nell'allegato 8, per determinare l'appartenenza alle classi commerciali previste dall'allegato V, parte B, punto II del regolamento (CE) n. 1234/2007, di seguito riportate: --------------------------------------------------------------------- Carne magra stimata in percentuale del peso | Classe della carcassa | ----------------------------------------------------|---------------- 55 o piu' | E ----------------------------------------------------|---------------- 50 fino a meno di 55 | U ----------------------------------------------------|---------------- 45 fino a meno di 50 | R ----------------------------------------------------|---------------- 40 fino a meno di 45 | O ----------------------------------------------------|---------------- meno di 40 | P --------------------------------------------------------------------- 3. La classe S con percentuale di carne magra maggiore o uguale al 60% e' utilizzata per la categoria di carcasse di suini di peso pari o inferiore a 110,0 kg.