Art. 16 Rilevazione dei prezzi 1. I responsabili degli stabilimenti, ad eccezione di quelli che operano per conto terzi, provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine classificate a termini della tabella comunitaria, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del presente decreto e della circolare 1° febbraio 2011, n. 832. 2. I prezzi sono determinati sulla base di quelli pagati, franco macello e al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ai fornitori degli animali, classificati secondo le classi commerciali stabilite dalla tabella di classificazione e rapportate alla presentazione di riferimento comunitaria. 3. Al fine di fissare i prezzi delle carcasse di suini secondo criteri comparabili basati su peso morto della carcassa fredda e sulla percentuale di carne magra, il peso a caldo della carcassa, cosi' come definita all'art. 14, comma 1, e' calcolato applicando l'equazione e i coefficienti riportati in allegato 9. Il peso a freddo e' ottenuto detraendo il 2% del peso a caldo della carcassa, misurato entro i primi 45 minuti dalla giugulazione dell'animale. Se il periodo di 45 minuti viene superato, la detrazione del 2% deve essere diminuita dello 0,1% per quarto d'ora supplementare di ritardo.