Art. 16 
 
 
                       Rilevazione dei prezzi 
 
  1. I responsabili degli stabilimenti, ad eccezione  di  quelli  che
operano per conto terzi, provvedono alla rilevazione  dei  prezzi  di
mercato delle carcasse suine classificate  a  termini  della  tabella
comunitaria,  secondo  le  disposizioni  del  regolamento   (CE)   n.
1249/2008 della Commissione, del presente decreto e  della  circolare
1° febbraio 2011, n. 832. 
  2. I prezzi sono determinati sulla base di  quelli  pagati,  franco
macello e al netto dell'imposta sul  valore  aggiunto,  ai  fornitori
degli animali, classificati secondo le classi  commerciali  stabilite
dalla tabella di classificazione e rapportate alla  presentazione  di
riferimento comunitaria. 
  3. Al fine di fissare i prezzi  delle  carcasse  di  suini  secondo
criteri comparabili basati su peso  morto  della  carcassa  fredda  e
sulla percentuale di carne magra, il peso  a  caldo  della  carcassa,
cosi' come definita all'art. 14, comma  1,  e'  calcolato  applicando
l'equazione e i coefficienti riportati  in  allegato  9.  Il  peso  a
freddo e' ottenuto detraendo il 2% del peso a caldo  della  carcassa,
misurato entro i primi 45 minuti dalla giugulazione dell'animale.  Se
il periodo di 45 minuti viene superato, la  detrazione  del  2%  deve
essere  diminuita  dello  0,1%  per  quarto  d'ora  supplementare  di
ritardo.