Art. 19 
 
 
                              Controlli 
 
  1.   I   controlli   sull'accertamento    delle    operazioni    di
classificazione   delle    carcasse    bovine,    sull'operato    dei
classificatori, nonche' sulla rilevazione dei prezzi  di  mercato  da
parte dei responsabili degli stabilimenti, sono svolti dalle  Regioni
e Province autonome,  ai  sensi  del  presente  decreto,  secondo  le
modalita' previste dagli articoli 11 e 12  del  regolamento  (CE)  n.
1249/2008 e gli indirizzi di cui al successivo art. 20. Il  personale
impiegato  nella  verifica  della  corretta   classificazione   delle
carcasse deve essere munito del tesserino di cui all'art. 6, comma  1
del presente decreto. 
  2. La competenza sulla  corretta  attuazione  delle  operazioni  di
classificazione e di rilevazione dei prezzi delle carcasse  suine  e'
in capo al Ministero ed alle Regioni e Province autonome. 
  3. Gli Istituti Parma Qualita' (IPQ) e  Nord  Est  Qualita'  (INEQ)
sono delegati a svolgere compiti di controllo presso le strutture  di
macellazione obbligate a classificare e rilevare i prezzi di  mercato
delle carcasse suine secondo le modalita' previste dall'art.  24  del
regolamento (CE) n. 1249/2008, gli indirizzi  di  cui  al  successivo
art. 20 e sulla base delle indicazioni contenute nel  «Manuale  sulle
procedure operative e  controllo  dell'attivita'  di  classificazione
delle  carcasse  suine»  pubblicato  sul  sito  MiPAAF,   scaricabile
all'indirizzo: 
    http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/3833 
  4. I controlli di cui ai commi 1 e 3 sono eseguiti senza preavviso: 
    - almeno due volte per trimestre in tutti i macelli che abbattono
in media annuale piu' di 75 bovini adulti per settimana, su un numero
non inferiore a 40 carcasse, e in tutti i macelli  che  abbattono  in
media annuale un numero superiore a 200 suini alla settimana; 
    - almeno una volta a semestre, in tutti gli stabilimenti che,  in
media annuale, macellano fino a 75 bovini adulti per  settimana,  non
in deroga ai sensi dell'art. 4, su  un  numero  non  inferiore  a  20
carcasse, e in tutti i macelli che abbattono in media annuale fino  a
200 suini alla settimana, non in deroga ai sensi dell'art. 13. 
  5. Le Regioni e le Province autonome verificano  almeno  una  volta
all'anno la sussistenza delle condizioni di deroga nei  confronti  di
tutti gli stabilimenti in deroga, ai sensi degli articoli 4 e 13. 
  6. Dell'esito dei controlli e' redatta dettagliata relazione in due
copie, delle quali una e' consegnata al responsabile del  macello  ed
una e' conservata dall'Ufficio regionale o  provinciale  o  da  altro
Organismo delegato che ha eseguito il  controllo.  Gli  Organismi  di
controllo curano periodicamente  la  trasmissione  al  Ministero  dei
verbali o dei prospetti riepilogativi dei  controlli  entro  il  mese
successivo al trimestre o semestre  di  riferimento  e  comunque  non
oltre il 15 gennaio dell'anno successivo. 
  7. Il Ministero, di concerto con le Regioni  e  Province  autonome,
effettua supervisioni sulle attivita' di controllo comprendenti anche
prove individuali nei confronti degli esperti classificatori. 
  8.   I   responsabili   delle   inadempienze   agli   obblighi   di
classificazione e rilevazione dei prezzi di  mercato  delle  carcasse
sono assoggettati alle sanzioni previste dalla legge 8  luglio  1997,
n. 213 (carcasse bovine) e dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (carcasse
suine) e successive modificazioni ed integrazioni. 
  9. Gli organi di  controllo  trasmettono  al  Ministero,  entro  90
giorni dalla notifica, una copia dei verbali di contestazione  emessi
per le violazioni delle norme sulla classificazione. 
  10. In caso di irregolarita' nella classificazione i controlli sono
eseguiti con frequenza mensile, a partire dal  mese  successivo  alla
constatazione dell'irregolarita' e per un periodo di sei mesi.