Art. 19 Controlli 1. I controlli sull'accertamento delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori, nonche' sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte dei responsabili degli stabilimenti, sono svolti dalle Regioni e Province autonome, ai sensi del presente decreto, secondo le modalita' previste dagli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1249/2008 e gli indirizzi di cui al successivo art. 20. Il personale impiegato nella verifica della corretta classificazione delle carcasse deve essere munito del tesserino di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto. 2. La competenza sulla corretta attuazione delle operazioni di classificazione e di rilevazione dei prezzi delle carcasse suine e' in capo al Ministero ed alle Regioni e Province autonome. 3. Gli Istituti Parma Qualita' (IPQ) e Nord Est Qualita' (INEQ) sono delegati a svolgere compiti di controllo presso le strutture di macellazione obbligate a classificare e rilevare i prezzi di mercato delle carcasse suine secondo le modalita' previste dall'art. 24 del regolamento (CE) n. 1249/2008, gli indirizzi di cui al successivo art. 20 e sulla base delle indicazioni contenute nel «Manuale sulle procedure operative e controllo dell'attivita' di classificazione delle carcasse suine» pubblicato sul sito MiPAAF, scaricabile all'indirizzo: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ IDPagina/3833 4. I controlli di cui ai commi 1 e 3 sono eseguiti senza preavviso: - almeno due volte per trimestre in tutti i macelli che abbattono in media annuale piu' di 75 bovini adulti per settimana, su un numero non inferiore a 40 carcasse, e in tutti i macelli che abbattono in media annuale un numero superiore a 200 suini alla settimana; - almeno una volta a semestre, in tutti gli stabilimenti che, in media annuale, macellano fino a 75 bovini adulti per settimana, non in deroga ai sensi dell'art. 4, su un numero non inferiore a 20 carcasse, e in tutti i macelli che abbattono in media annuale fino a 200 suini alla settimana, non in deroga ai sensi dell'art. 13. 5. Le Regioni e le Province autonome verificano almeno una volta all'anno la sussistenza delle condizioni di deroga nei confronti di tutti gli stabilimenti in deroga, ai sensi degli articoli 4 e 13. 6. Dell'esito dei controlli e' redatta dettagliata relazione in due copie, delle quali una e' consegnata al responsabile del macello ed una e' conservata dall'Ufficio regionale o provinciale o da altro Organismo delegato che ha eseguito il controllo. Gli Organismi di controllo curano periodicamente la trasmissione al Ministero dei verbali o dei prospetti riepilogativi dei controlli entro il mese successivo al trimestre o semestre di riferimento e comunque non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo. 7. Il Ministero, di concerto con le Regioni e Province autonome, effettua supervisioni sulle attivita' di controllo comprendenti anche prove individuali nei confronti degli esperti classificatori. 8. I responsabili delle inadempienze agli obblighi di classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse sono assoggettati alle sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1997, n. 213 (carcasse bovine) e dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (carcasse suine) e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Gli organi di controllo trasmettono al Ministero, entro 90 giorni dalla notifica, una copia dei verbali di contestazione emessi per le violazioni delle norme sulla classificazione. 10. In caso di irregolarita' nella classificazione i controlli sono eseguiti con frequenza mensile, a partire dal mese successivo alla constatazione dell'irregolarita' e per un periodo di sei mesi.