Art. 2 Classificazione e identificazione delle carcasse bovine 1. La tabella comunitaria di cui all'allegato V, parte A del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni, denominata in seguito «tabella comunitaria», si applica alle carcasse di «bovini adulti», come definiti dalle norme dell'Unione europea. 2. Tutti gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, denominati di seguito «stabilimenti», classificano e identificano le carcasse o mezzene di bovini adulti da essi macellati, munite di bollo sanitario ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004. La classificazione ed identificazione delle carcasse o mezzene deve essere eseguita conformemente alla tabella comunitaria, cosi' come disposto dal punto V dell'allegato V, parte A del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3. L'eta' per identificare le categorie «A» e «B» dei bovini di cui al successivo art. 8, comma 1, viene verificata sulla base delle informazioni disponibili nel quadro del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito conformemente alle disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.