Art. 2 
 
 
                  Classificazione e identificazione 
                        delle carcasse bovine 
 
  1. La tabella comunitaria  di  cui  all'allegato  V,  parte  A  del
regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e  integrazioni,
denominata in seguito «tabella comunitaria», si applica alle carcasse
di «bovini adulti», come definiti dalle norme dell'Unione europea. 
  2. Tutti gli stabilimenti di  macellazione  riconosciuti  ai  sensi
dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del  29  aprile  2004,  e  del  decreto  legislativo  6
novembre  2007,  n.  193,  denominati  di   seguito   «stabilimenti»,
classificano e identificano le carcasse o mezzene di bovini adulti da
essi macellati, munite di  bollo  sanitario  ai  sensi  dell'art.  5,
paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I,  capo
III  del  regolamento  (CE)  n.  854/2004.  La   classificazione   ed
identificazione  delle  carcasse  o  mezzene  deve  essere   eseguita
conformemente alla tabella comunitaria, cosi' come disposto dal punto
V dell'allegato V, parte A del regolamento (CE) n. 1234/2007. 
  3. L'eta' per identificare le categorie «A» e «B» dei bovini di cui
al successivo art. 8, comma 1,  viene  verificata  sulla  base  delle
informazioni disponibili nel quadro del sistema di identificazione  e
di registrazione dei bovini istituito conformemente alle disposizioni
del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.