Art. 20 
 
 
                       Indirizzi sui controlli 
 
  1. Il Ministero provvede a diramare gli indirizzi  e  le  procedure
per l'organizzazione e l'effettuazione dei controlli sulla base delle
risultanze di due «Gruppi di lavoro», uno per le carcasse  bovine  ed
uno per le carcasse suine, costituiti ciascuno da  un  rappresentante
del Ministero, con funzioni di coordinamento, e  da  quattro  esperti
regionali designati dalla Conferenza permanente per  i  rapporti  tra
Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 
  2. Per i due «Gruppi di lavoro» di cui al comma precedente, restano
valide le designazioni comunicate dalla Presidenza del Consiglio  con
nota n. 2152 del 10 maggio 2010. 
  3. I Gruppi di lavoro di cui al comma precedente possono  avvalersi
di tecnici di comprovata esperienza  in  materia  di  classificazione
delle carcasse.