Art. 20 Indirizzi sui controlli 1. Il Ministero provvede a diramare gli indirizzi e le procedure per l'organizzazione e l'effettuazione dei controlli sulla base delle risultanze di due «Gruppi di lavoro», uno per le carcasse bovine ed uno per le carcasse suine, costituiti ciascuno da un rappresentante del Ministero, con funzioni di coordinamento, e da quattro esperti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 2. Per i due «Gruppi di lavoro» di cui al comma precedente, restano valide le designazioni comunicate dalla Presidenza del Consiglio con nota n. 2152 del 10 maggio 2010. 3. I Gruppi di lavoro di cui al comma precedente possono avvalersi di tecnici di comprovata esperienza in materia di classificazione delle carcasse.