Art. 3 Mondatura 1. Gli stabilimenti possono effettuare le operazioni di mondatura delle carcasse o mezzene, qualora lo stato di ingrassamento lo giustifichi, prima della pesatura e dell'identificazione delle carcasse stesse previa apposita autorizzazione, valida fino a revoca, da richiedere, secondo il modello previsto dall'allegato 1 del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - Ufficio PIUE VII - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, denominato in seguito «Ministero». 2. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 del regolamento (CE) n. 1249/2008, la mondatura comporta esclusivamente l'asportazione parziale del grasso esterno a livello: a) dell'anca, del lombo e della zona medio costale; b) della punta del petto, sul contorno della regione anogenitale e della coda; c) della fesa.