Art. 3 
 
 
                              Mondatura 
 
  1. Gli stabilimenti possono effettuare le operazioni  di  mondatura
delle carcasse o  mezzene,  qualora  lo  stato  di  ingrassamento  lo
giustifichi,  prima  della  pesatura  e  dell'identificazione   delle
carcasse stesse previa apposita autorizzazione, valida fino a revoca,
da richiedere,  secondo  il  modello  previsto  dall'allegato  1  del
presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali - Dipartimento delle politiche europee e  internazionali  e
dello  sviluppo  rurale  -   Direzione   generale   delle   politiche
internazionali e dell'Unione Europea - Ufficio  PIUE  VII  -  via  XX
Settembre, 20 - 00187 Roma, denominato in seguito «Ministero». 
  2.  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma  4  del  regolamento  (CE)  n.
1249/2008,  la  mondatura  comporta   esclusivamente   l'asportazione
parziale del grasso esterno a livello: 
    a) dell'anca, del lombo e della zona medio costale; 
    b) della punta del petto, sul contorno della regione  anogenitale
e della coda; 
    c) della fesa.