Art. 4 
 
 
                        Deroghe ed esenzioni 
 
  1. Gli stabilimenti che macellano in media annuale fino a 75 bovini
adulti alla settimana, possono ottenere una deroga dall'obbligo della
classificazione, previa apposita richiesta, da  redigere  sulla  base
del modello di cui all'allegato 2, da far pervenire al Ministero. 
  2. Sulla base della richiesta di deroga  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero valuta l'opportunita' della concessione del nulla osta. 
  3. Sono esentati dagli obblighi di cui all'art.  2,  comma  2,  gli
stabilimenti che provvedano al disossamento delle carcasse di tutti i
bovini abbattuti.