Art. 4 Deroghe ed esenzioni 1. Gli stabilimenti che macellano in media annuale fino a 75 bovini adulti alla settimana, possono ottenere una deroga dall'obbligo della classificazione, previa apposita richiesta, da redigere sulla base del modello di cui all'allegato 2, da far pervenire al Ministero. 2. Sulla base della richiesta di deroga di cui al comma 1, il Ministero valuta l'opportunita' della concessione del nulla osta. 3. Sono esentati dagli obblighi di cui all'art. 2, comma 2, gli stabilimenti che provvedano al disossamento delle carcasse di tutti i bovini abbattuti.